Adempimenti

Identificazione a distanza valida anche per lo scambio automatico

La risposta delle Entrate a una consulenza giuridica richiesta da Assogestioni: dati utilizzabili per verificare l’autocertificazione di residenza ai fini Fatca e Crs

di Marco Piazza

Le istituzioni finanziarie che identificano la clientela a distanza ai fini antiriciclaggio possono utilizzare i dati ricevuti dai gestori di servizi di identità digitale, per verificare la ragionevolezza dell’autocertificazione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini del Foreign account tax compliance Act (Fatca) e del Common reporting standard (Crs/Dac2).

Lo ha confermato l’agenzia delle Entrate in risposta ad una consulenza giuridica richiesta da Assogestioni (prot. n. 956-6/2023) di cui l’associazione ha dato notizia nella circolare n. 39/23/C del 22 maggio 2023.

Le istituzioni finanziarie italiane tenute agli adempimenti sullo scambio automatico d’informazioni nel settore fiscale sono tenute, all’atto dell’apertura di un nuovo conto finanziario da parte di una persona fisica, ad acquisire un’attestazione di residenza fiscale da parte del titolare del conto. L’attestazione è soggetta a una verifica di ragionevolezza, secondo le modalità indicate dal Dm 6 agosto 2015 (allegato 1, sezione III, parte B, punto 1) e dal Dm 28 dicembre 2015 (allegato A, sezione III, parte A) in base alle altre informazioni acquisite, comprese quelle raccolte ai sensi delle procedure antiriciclaggio.

L’articolo 27 del decreto semplificazioni (Dl 76/2020) ha introdotto una serie di semplificazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) nel caso di identificazione a distanza del cliente.

In primo luogo, l’identificazione a distanza del cliente e la verifica della sua identità non avviene più tramite il riscontro del documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, ma esclusivamente «sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente» (articolo 18, comma 1, lettera a), modificato). Inoltre, è ora ammesso (articolo 19, comma 1, lettera a), n. 2, modificato) che l’obbligo di identificazione si intenda assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, ove quest’ultimo disponga di un’identità digitale «con livello di garanzia almeno significativo» (ossia un secondo livello) nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (Spid).

L’agenzia delle Entrate, condividendo la tesi di Assogestioni, ha confermato che è possibile utilizzare le informazioni trasmesse dai gestori di servizi di identità digitale per la verifica di ragionevolezza dell’autocertificazione di residenza rilasciata, ai fini Fatca e Crs/Dac2, dai titolari persone di conti finanziari, senza che sia necessario il riscontro del loro documento di identità.

Restano fermi, tuttavia, gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane nel caso in cui – per circostanze sopravvenute – vengano a conoscenza o abbiano motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione di residenza sia inesatta o inattendibile.

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