Controlli e liti

Accertamento induttivo non applicabile in caso di semplice scostamento

La Ctp di Reggio Emilia: anche un’incongruenza dell’11% da sola non basta

di Stefano Sereni

Lo scostamento dell’11% tra redditi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore non costituisce una grave incongruenza necessaria per legittimare l’ufficio all’utilizzo del metodo induttivo di accertamento. A stabilirlo è la sentenza 143/2/2021 della Ctp di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale, che per un periodo di imposta non era risultato congruo agli studi di settore per circa 50mila euro.

L’ufficio, a seguito di verifica conclusasi con processo verbale di contestazione (Pvc), notificava l’atto impositivo rideterminando con metodo analitico presuntivo il reddito imponibile, richiedendo quasi 200mila euro di maggiori imposte. L’accertamento veniva impugnato evidenziando che il contribuente era risultato congruo e coerente sia per il triennio precedente, sia per l’esercizio successivo a quello oggetto di accertamento. In tale anno, si era registrata una lieve perdita determinata dai costi di start-up per l’apertura, in un locale adiacente al principale, di una nuova attività, rivelatasi poi fallimentare (ed infatti ceduta pochi anni dopo). Pertanto la ricostruzione induttiva dei ricavi risultava inattendibile, non tenendo conto dell’effettiva realtà aziendale.

La Commissione ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato e richiamando espressamente principi e giurisprudenza sia della Cassazione sia della Corte di giustizia Ue. L’ufficio non è infatti legittimato a procedere con un accertamento induttivo se si verifica un mero scostamento non significativo tra quanto dichiarato e quanto fondamentalmente desumibile dagli studi di settore.

È infatti sempre necessaria la presenza di una grave incongruenza atteso innanzitutto che nel nostro ordinamento è ancora un elemento richiesto dall’articolo 62 sexies Dl 331/1993, richiamato dall’articolo 10 della legge 146/1998. Inoltre, deve essere rispettato, come imposto a livello europeo, il principio di proporzionalità, che permette l’accertamento induttivo solo a fronte di rilevanti divergenze tra il volume d’affari dichiarato e quello ricostruito presuntivamente.

Il tutto a tutela anche del principio di capacità contributiva.La Ctp ha precisato che la nozione di grave incongruenza non può essere ancorata a predeterminate soglie quantitative di scostamento, ma va ricavata sulla base di diversi fattori propri. Nella specie lo scostamento dagli studi di settore era quantificato nell’11% circa: tale dato, unito alla giustificazione fornita dal contribuente sui costi di start-up, è stata ritenuta credibile dai giudici.

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