Controlli e liti

Accertamento via Pec: deposito nell’area riservata del sito di InfoCamere se la casella è satura o inattiva

di Enrico Holzmiller

La Pec (posta elettronica certificata) dal 1° luglio scorso ha assunto un ruolo ancora più determinante di quanto non lo fosse già prima. Da questa data, infatti, è diventato operativo il nuovo ultimo comma dell’articolo 60 Dpr 600/73 (introdotto dall’articolo 7-quater del Dl 163/2016) che permette agli Uffici di notificare gli atti tramite questa modalità informatica, senza ulteriori comunicazioni cartacee (salvo casi eccezionali).
Questa modalità vale non solo per gli avvisi di accertamento, ma anche per le cartelle di pagamento: il secondo comma dell’articolo 26 del Dpr 602/73, con un rinvio esplicito al citato art 60 Dpr 600, ha difatti previsto il medesimo iter telematico di notificazione.
Ma come funziona, in pratica?

Innanzi tutto, questa modalità è già applicabile – anche senza consenso del destinatario - solo nei confronti di «imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello stato»: si tratta di soggetti che già per legge devono essere dotati di Pec.

L’articolo 60 prevede poi una modalità operativa ben precisa: laddove, a seguito del primo invio, la Pec dovesse risultare satura, l’Ufficio dovrà attendere almeno sette giorni prima di procedere ad un nuovo invio. Se anche in questo secondo tentativo l’indirizzo di posta elettronica dovesse risultare saturo, oppure se lo stesso risultasse inattivo o comunque non valido, allora la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere, con pubblicazione – sullo stesso sito – per i 15 giorni successivi.

In quest’ultimo caso – ovvero laddove la notifica alla Pec del contribuente fosse risultata infruttuosa – la disposizione normativa prevede che l’Ufficio dia notizia al destinatario tramite raccomandata, «senza ulteriori adempimenti a proprio carico». Si tratta, a ben vendere, dell’unico passaggio “cartaceo” previsto dalla notifica telematica in commento, che tuttavia – stante il tenore letterale della norma - pare più una forma di cortesia che una salvaguardia per il contribuente: l’articolo 60 prevede, infatti,espressamente che la notificazione «si intende comunque perfezionata» nel momento in cui l’Ufficio riceve la ricevuta di accettazione (con relativa attestazione temporale) della propria email, e il destinatario riceve analoga ricevuta di avvenuta consegna. Pare pertanto che, laddove al termine dell’iter appena descritto, l’Ufficio notifichi correttamente l’atto ad Infocamere, l’atto possa dirsi correttamente notificato indipendentemente dal fatto che il contribuente riceva la raccomandata suddetta.
Seguendo questa logica, il legislatore sembrerebbe aver riproposto, in chiave telematica, la procedura già prevista nel caso di «irreperibilità assoluta» del destinatario (non a caso, contenuta nello stesso articolo 60 in commento), per la quale, in caso di tentativo infruttuoso di notifica all’indirizzo del destinatario, all’Ufficio basta l’affissione nel Comune, senza quindi ulteriori attività suppletive atte a mettere direttamente a conoscenza il destinatario dell’atto, presso la sede di quest’ultimo (come avviene, invece, per il caso della cosiddetta «irreperibilità relativa»).
Si è detto che questa modalità telematica è prevista ex lege per determinati tipi di soggetti, già obbligati alla tenuta di un indirizzo Pec.

Facoltativamente, anche chi non esercita attività professionale o d’impresa può richiedere l’applicazione di tale modalità, ricevendo così avvisi di accertamento o cartelle di pagamento tramite questo canale. In tal caso, il riferimento da seguire è dato dal recente provvedimento dell’agenzia delle Entrate n. 120768/2017 : il soggetto interessato dovrà “iscriversi” esclusivamente tramite i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, manifestando la volontà di ricevere la notifica degli atti presso un proprio indirizzo Pec ovvero presso quello di un soggetto previsto dall’articolo 12, comma 3, Dl 546/92 (ad esempio, i commercialisti).
Va specificato che la notifica telematica rimane, per l’amministrazione finanziaria, una facoltà e non un obbligo, potendo quest’ultima procedere sempre tramite la classica modalità cartacea.
Sul fronte giurisprudenziale, una delle primissime sentenze che ha affrontato il tema della notifica telematica è la n.204, depositata lo scorso 31 luglio presso la Ctp di Reggio Emilia. Nel caso di specie, i giudizi hanno focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche del file allegato alla Pec, dichiarando privo di valore il file con estensione “pdf” in luogo del “p7m”, in quanto solo quest’ultimo garantisce l’integrità ed immodificabilità del documento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©