Imposte

Rivalutabili le azioni in mercati regolamentati

Anche per il prossimo anno possibile rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni qualificate e non qualificate

di Michela Folli e Marco Piazza

Il Ddl di Bilancio 2023 contiene diverse norme straordinarie di rivalutazione o affrancamento di attività finanziarie o assicurative.

Partecipazioni e terreni

Anche per il prossimo anno possibile rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni qualificate e non qualificate. Deve trattarsi di attività detenute alla data del 1° gennaio 2023 e la prima rata di imposta sostitutiva (14% del valore rivalutato) deve essere versata entro il 30 giugno 2023. La novità è che la rivalutazione può essere fatta anche per le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso non è ovviamente necessario dotarsi della perizia giurata di stima perché il valore sui cui applicare l’imposta sostitutiva è dato dalla media dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Quote di Oicr e polizze vita

Altra novità è la possibilità di rivalutare il costo delle quote di fondi comuni d’investimento con valenza anche ai fini dei redditi di capitale. La rivalutazione riguarda le quote possedute alla data del 31 dicembre 2022 e l’imposta sostitutiva del 14% non è calcolata sull’intero valore della quota ma sulla differenza fra il valore di prospetto al 31 dicembre 2022 e il costo d’acquisto o sottoscrizione. L’opzione si esercita entro il 30 giugno 2023 e l’imposta è prelevata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023. Nel caso in cui le quantità al 30 giugno 2023 siano inferiori a quelle a 31 dicembre 2022 è pensabile che sarà adottato un criterio analogo a quello descritto nella circolare 11/E/2012.

Analogo meccanismo, ma con portata molto più limitata e con una serie di vincoli, è previsto per l’affrancamento dei redditi compresi nei contratti assicurativo-finanziari, con esclusione delle polizze unit e index linked (che sono le più diffuse) e, pare, delle polizze estere non biopatie.

Imposta riserve matematiche

Viene previsto l’aumento dell’imposta sulle riserve matematiche sui prodotti assicurativo-finanziari (e, di conseguenza, dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi) dallo 0,45% allo 0,5 per cento.

Riserve di utili di società estere

Viene data la possibilità di affrancare le riserve di utili in società estere mediante pagamento di una imposta sostitutiva. L’opzione si esercita nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l’imposta sostitutiva si versa in occasione del saldo Ires o Irpef per lo stesso periodo. L’opzione può essere fatta solo dai soggetti che svolgono attività d’impresa. Può essere esercita per singola società estera partecipata direttamente o indirettamente, anche con riferimento ad una parte delle riserve. L’imposta sostitutiva è del 9% per i soggetti Ires e del 30% per i soggetti Irpef. Può interessare quindi solo le partecipazioni in società a fiscalità privilegiata. Le riserve affrancate non concorrono a formare il reddito in caso di distribuzione (si considerano distribuite per prima le riserve affrancate) e si aggiungono al costo fiscale della partecipazione.

Nel valutare l’opportunità di affrancare le riserve si deve tener conto della possibile perdita del tax credit delle eventuali ritenute estere sui dividendi. Un’ulteriore agevolazione consiste nella riduzione dell’imposta sostitutiva di tre punti se la società estera è controllata e gli utili sono distribuiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. È però necessario che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

Avs e secondo pilastro svizzero

Le somme corrisposte a soggetti residenti in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (Avs), e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), scontano la sostitutiva del 5%, anziché concorrere alla formazione del reddito complessivo tassato con aliquota progressiva, anche se non percepite tramite intermediari finanziari residenti. La norma del Ddl di Bilancio 2023 ha efficacia retroattiva alla data di entrata in vigore del Dl 153/2015 (30 settembre 2015).

Quest’ultima disposizione, ai soli fini della voluntary discolsure, aveva consentito di indicare i redditi in questione nel quadro RM assoggettandoli alla stessa imposta secca del 5% prevista dall’articolo 76, commi 1 e 1-bis, della legge 413/1991 in caso di percezione tramite intermediario. Per le liti in corso cessa la materia del contendere, ma non si rimborsa quanto pagato.

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