Contabilità

Allineamento fisco-bilanci: più spazio ai principi nazionali

Obiettivo semplificare gli adempimenti delle imprese e agevolare i controlli fiscali

La legge delega della riforma prevede la riduzione delle divergenze tra valori contabili e fiscali per semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese e probabilmente agevolare anche i controlli fiscali da parte dei verificatori.

In sostanza, si tratta di ampliare l’applicazione del principio di derivazione rafforzata già oggi previsto nell’articolo 83 del Tuir con l’avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici per limitare le variazioni in aumento/diminuzione normalmente apportate al risultato del conto economico, contribuendo così alla certezza delle regole tributarie.

A tale proposito, a livello governativo è stata più volte enfatizzata la centralità delle regole di redazione dei bilanci contenute, dal punto di vista operativo, nei principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic).

A questo riguardo si è avanzata l’ipotesi di fare riferimento ai principi contabili nazionali, recependo quelli internazionali nei soli casi in cui questi possono essere coerenti con il nostro sistema, portando l’esempio del leasing.

Per esempio, la riforma fiscale dovrebbe essere l’occasione per correggere l’anomalia tra beni di proprietà e beni in leasing con modifica delle norme del Codice civile, come già avvenuto per gli enti locali: il trattamento fiscale seguirebbe le norme relative ai beni di proprietà.

Il legislatore ha già perso un treno, quello offerto dal recepimento della direttiva 139/15 che ha definitivamente introdotto il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell’articolo 2423-bis del Codice civile e l’Oic, dopo aver pubblicato nel 2020 l’esito del questionario relativo alla contabilizzazione in bilancio dei beni detenuti in leasing, non sembra aver portato avanti il progetto, che del resto presuppone una copertura normativa.

Non si deve dimenticare che per l’articolo 9-bis del decreto 38/05 l’Oic «fornisce supporto all’attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche».

Si tratta semplicemente di spostare dalla nota integrativa allo stato patrimoniale i dati che già devono essere forniti dalle imprese, semplificando così anche l’aspetto fiscale (articolo 2427, n. 22, del Codice civile).

Tornando a un discorso più generale, è opportuno comunque tenere su piani distinti i principi nazionali da quelli internazionali e ove non necessario evitare di copiare novità internazionali ed evitare i continui, sovente inutili, aggiornamenti che lo Iasb apporta ai principi internazionali, come alcuni di quelli proposti nel 2022, probabilmente anche per giustificare l’esistenza stessa dell’organizzazione e i relativi costi.

Un esempio per tutti: la proposta di evidenziare nella Nota integrativa gli «elementi di reddito inusuali», quelli che, prima delle modifiche apportate alle direttive per seguire gli Ias, erano inseriti nella gestione straordinaria del conto economico.

Ma in Italia il decreto 139/15 ha previsto l’evidenza nella nota integrativa dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (articolo 2427, n. 13, Codice civile).

Da notare che i principi contabili nazionali forniscono le linee guida per individuare tali componenti (principio contabile Oic 12).

In sostanza, fino ai bilanci 2015, il conto economico evidenziava le componenti straordinarie che poi, per seguire gli Ias, sono state evidenziate nella nota integrativa.

Ora lo Iasb si accorge dell’importanza dell’identificazione e individuazione di tali elementi ai fini dell’informativa.

Tutto questo può mettere in discussione scelte passate operate dallo Iasb, se ora si verifica un ritorno al passato: inoltre, questo evidenzia ancora una volta la validità delle direttive contabili comunitarie, troppo spesso oggetto di critica, nonché delle norme di recepimento delle direttive, per l’Italia il decreto 127/91.

È opportuno evidenziare che qualsiasi modifica si riflette a cascata su molti principi contabili con l’effetto di continui (inutili) aggiornamenti degli stessi.

Tutte queste continue modifiche generano complicazioni per le imprese, anche di carattere fiscale: è opportuno che il nostro legislatore e lo standard setter nazionale ne tengano conto dal momento che per le imprese non Ias adopter, questi cambiamenti sono a volte inutili se non controproducenti.

Inoltre, il recepimento delle regole internazionali deve sempre essere valutato anche in funzione delle dimensioni delle imprese nazionali, sostanzialmente Pmi.

Probabilmente per questo motivo da parte governativa si auspica un sistema contabile più vicino alle specificità del sistema italiano con l’emanazione, da parte dell’Oic, anche di documenti interpretativi di settore. A questo proposito certamente lo standard setter nazionale dovrà emanare documenti in tempi compatibili con le esigenze del momento.

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