Controlli e liti

Contanti, in banca senza soglie massime può scattare l’alert antiriciclaggio

Il divieto al cash non vale se si passa dagli intermediari, ma restano gli allarmi all’Uif. Il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante impone la segnalazione

di Antonio Iorio

La limitazione dell’uso del contante, attualmente entro i 2mila euro e dal prossimo anno entro i mille euro (in attesa delle preannunciate modifiche), non va confusa con gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio che incombono sugli istituti di credito e postali.

Secondo l’articolo 49 del Dlgs 231/2007, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) quando il valore trasferito è complessivamente pari o superiore a 2mila euro, e anche quando viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Questo divieto non vale qualora il trasferimento, superiore al limite, sia eseguito tramite banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Ne consegue che si possono versare o prelevare, da un istituto di credito o da un ufficio postale, somme superiori alla soglia prevista, perché il divieto opera solo se l’operazione avviene tra soggetti “diversi” dai citati intermediari.

Il fatto, poi, che alcuni sportelli bancari o postali si rifiutino di compiere tali operazioni è evidentemente una scorretta e censurabile prassi, non prevista da alcuna norma di legge.

Segnalazioni e comunicazioni

Occorre però considerare che eventuali versamenti o prelievi di contanti in banca o posta possono invece rilevare per ulteriori segnalazioni all’Uif (l’Unità di informazione finanziaria) da parte dell’intermediario: cioè la segnalazione di operazione sospetta o la comunicazione oggettiva. E infatti, tra le ipotesi che integrano il “sospetto” che impone la segnalazione all’Uif, vi è anche (articolo 35 del Dlgs 231/2007) il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista (e quindi, attualmente, anche se inferiori ai 2mila euro): in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

Inoltre, a prescindere da tale segnalazione, gli stessi intermediari finanziari sono obbligati a trasmettere all’Uif dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio.

Tra queste comunicazioni oggettive, secondo il provvedimento dell’Uif del 29 marzo 2019, rientrano anche i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante, di importo pari o superiore a 10mila euro, eseguita nel mese solare precedente, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più transazioni singolarmente pari o superiori a mille euro.

A questo proposito vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto in qualità di esecutore o di cliente; e le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. Per individuare l’importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di movimentazioni di segno contrario eseguite dallo stesso cliente/esecutore.

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