Imposte

L’Ace «a tempo» crea disparità

di Riccardo Michelutti

Per l’aiuto alla crescita economica conti da rifare. Viene meno, infatti, l’originaria rilevanza temporale illimitata della base Ace formatasi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. L’articolo 7, comma 1 del Dl 50/2017, infatti, attribuisce rilevanza, ai fini della determinazione della base Ace dei soggetti passivi dell’Ires, alle sole variazioni del capitale proprio che si sono verificate dopo la chiusura del quinto esercizio precedente.

Con una chiara finalità di recupero immediato di gettito per l’Erario, la modifica normativa incide sulla determinazione della base Ace già a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, depotenziando così in modo sostanziale gli effetti dell’impostazione originaria, la cui finalità come evidenziata dall’articolo 1 del Dl 201/2011 nonché dalla relazione al Dm 14 marzo 2012 (cosiddetto decreto Ace) intendeva premiare la capitalizzazione e il reinvestimento degli utili nell’impresa in modo da ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale del capitale proprio rispetto al capitale di debito.

Inoltre, la rilevanza immediata della riduzione temporale della base Ace, pur non traducendosi tecnicamente in una disposizione con effetto retroattivo, tradisce di fatto le aspettative di chi ha incrementato la base Ace negli ultimi anni confidando nell’assetto normativo allora vigente, e si trova ora di fronte a una base Ace già scaduta (quella del 2011 e 2012) o in scadenza (quella formatasi a partire dal 2013).

Infine, l’introduzione di un periodo mobile per la determinazione della base Ace rende ancora più complessa l’operatività delle norme antielusive specifiche di cui all’articolo 10 del Dm 14 marzo 2012 (cosiddetto decreto Ace), dovendosi auspicabilmente valutare la duplicazione di base Ace derivante dalle operazioni ivi contemplate solo se interviene nei cinque periodi di imposta rilevanti (e quindi dal 2013, in relazione alla base Ace del 2017). Tale soluzione (rilevanza degli accadimenti degli ultimi cinque periodi di imposta) è del resto prevista per le ipotesi di sterilizzazione automatica dell’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, di cui al comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011 introdotto dalla Legge di bilancio 20017.

In sede di conversione del Dl 50/2017, sarebbe quindi auspicabile assecondare le esigenze di gettito favorendo il ripristino della rilevanza sine die della base Ace ma contemperandolo con un ampliamento delle ipotesi di sterilizzazione automatica per assenza di un investimento produttivo, di cui al citato comma 6-bis (ad esempio inserendo anche l’incremento delle consistenze di crediti finanziari, in aggiunta ai titoli ed altri valori mobiliari diversi dalle partecipazioni). Tale intervento favorirebbe anche la certezza applicativa della disciplina, posto che le ipotesi di sterilizzazione automatica della base Ace non sono suscettibili di disapplicazione mediante interpello ( circolare 8/E del 7 aprile 2017 ). Ove tale misura non fosse sufficiente, la rilevanza della base Ace dovrebbe quanto meno essere estesa a dieci esercizi, in conformità a quanto previsto per l’analogo incentivo agli investimenti in capitale proprio (AGI, Allowance for Growth and Investment) dall’articolo 11 della proposta di direttiva n. 2016/337 [COM(2016) 685 final] sulla base imponibile comune dell’imposta sulle società per i gruppi multinazionali (CCTB), così da avvicinare il regime perlomeno a quello dell’indebitamento a lungo termine.

L’utilizzo di una base mobile di dieci esercizi sarebbe altresì più coerente con il richiamo agli orientamenti comunitari effettuato dal ministro Padoan nell’audizione del 4 maggio davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, laddove l’esigenza di un intervento normativo è stata giustificata con l’osservazione che un incentivo commisurato a regime su una base fissa (a partire dal 2011) rischierebbe nel lungo periodo di disincentivare nuove capitalizzazioni in quanto l’agevolazione continuerebbe a spettare anche in assenza di esse.

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