Adempimenti

Fattura elettronica, forfettari e minimi sotto soglia spiegano l’esonero

Dichiarazione alla controparte sul mancato superamento della soglia di 25mila euro fino al 2023 o indicazione nel documento cartaceo

di Stefano Vignoli

Tra le principali novità del decreto 36/2022 vi è l'introduzione, dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio (Sdi) anche per i contribuenti forfettari e minimi.

Più precisamente, per quanto interessa i forfettari e i minimi, l’articolo 18 del decreto Pnrr 2 prevede la cessazione dell’esonero (e quindi l’introduzione dell’obbligo) di emissione della fatturazione elettronica:

O dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari e minimi che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi almeno pari a 25mila euro (eventualmente ragguagliati ad anno)

O dal 1° gennaio 2024 per tutti i contribuenti forfettari e minimi a prescindere dai ricavi e compensi dell’anno precedente.

Pertanto, se non intervengono modifiche durante l’iter di conversione del decreto, i forfettari con compensi/ricavi almeno pari a 25mila euro nel 2021 devono emettere fatture elettroniche anche al fine di evitare le sanzioni che vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati ovvero da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Il profilo sanzionatorio è tuttavia da esaminare anche dal lato del cessionario/committente del forfettario tenuto all’emissione della fattura elettronica. Come si devono comportare l’impresa o il professionista che dal 1° luglio continueranno a ricevere la consueta fattura cartacea?

In presenza di obbligo di fatturazione elettronica, il documento cartaceo costituirebbe di fatto una copia di cortesia priva di valenza fiscale nelle operazioni B2B che pertanto non dovrebbe essere registrata.

In questo caso il cliente dovrebbe sollecitare al fornitore l’emissione della fattura elettronica anche al fine di evitare il regime sanzionatorio richiamato dall’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 che, per il cessionario o committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquisti beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente prevede una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro . Trattandosi di fatture emesse in regime forfettario e, quindi, senza addebito di Iva, risulterebbe di fatto applicabile la sanzione fissa di 250 euro. Se il forfettario non procedesse, nonostante i solleciti, ad emettere la fattura elettronica, il cliente al fine di ovviare al regime sanzionatorio dovrebbe seguire la procedura prevista dall’ articolo 6, Dlgs 471/1997, ovvero, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentare all’ufficio competente, previo pagamento dell’imposta (che non opera nel caso di fattura del forfettario), entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del Dpr 633/1972.

In considerazione dell’introduzione graduale dell’obbligo, i forfettari/minimi “sottosoglia” potranno comunque continuare ad emettere fattura cartacea con piena valenza fiscale e i clienti si troveranno nella difficoltà di sapere quando sia ancora corretto continuare a registrare il documento cartaceo.

A questo fine potrebbe essere utile richiedere al forfettario, che continua ad emettere fatture cartacee dal 1° luglio 2022, di rilasciare apposita dichiarazione attestante il mancato superamento della soglia di 25mila euro nel periodo di imposta 2022 e così anche nell’anno 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022. In alternativa si ritiene possibile fare affidamento sulla causa di esonero indicata in fattura: il forfettario dovrebbe infatti indicare in fattura «contribuente con ricavi/compensi inferiori a 25mila nell’anno precedente non soggetto a obbligo di emissione di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 18 del Dl 36/2022» ovvero riportare diciture simili.

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