I temi di NT+Modulo 24

Gruppo Iva, il committente corregge la fattura errata in caso di inerzia del fornitore

L’errata indicazione della partita Iva di un solo partecipante invece che del gruppo va indicata al fornitore. Se quest’ultimo non si attiva, bisogna procedere alla regolarizzazione

di Rosario Farina

L’istituto del gruppo Iva, recepito nel nostro ordinamento nel 2019, si è successivamente arricchito di numerose interpretazioni e chiarimenti dell'agenzia delle Entrate che, oltre a rendere più semplice il percorso attuativo, hanno evidenziato ulteriori opportunità per le imprese che intendono attuarlo. Molti gli argomenti approfonditi: esercizio dell’opzione, correzione delle fatture ricevute, maturazione del vincolo finanziario, costituzione di nuove società del gruppo, esenzione dell’acconto Iva.


Correzioni delle fatture ricevute dal gruppo Iva

Nell’ambito di un gruppo Iva, in caso di inerzia del fornitore nel correggere la fattura erroneamente riportante la partita Iva del singolo anziché quella di gruppo dovrà attivarsi il cessionario/committente. L’articolo 3 del Dm 6 aprile 2018 prevede che si debba comunicare ai fornitori la partita Iva del gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. Nonostante ciò, spesso i fornitori emettono fattura inserendo la partita Iva del singolo anziché quella di gruppo. In questo modo la fattura sarà irregolare venendo a mancare uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 21 Dpr 633/1972. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 373/2020, precisa che l’errore va comunicato al fornitore affinché costui emetta una nota di variazione a storno della fattura errata e ne emetta una nuova corretta; solo in caso d’inerzia da parte di quest’ultimo la società istante, al fine di non incorrere in sanzioni, dovrà avvalersi della procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/1997.

Tempi necessari per la verifica del vincolo finanziario

Il gruppo Iva si costituisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70 ter Dpr 633/1972. Tale norma pone un periodo minimo di detenzione della partecipazione di controllo (holding period) per evitare che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei così da beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione al regime in commento. Con la risposta a interpello 124 del 24 febbraio 2021, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il vincolo finanziario tra soggetti passivi d’imposta necessario per la partecipazione a un gruppo Iva, deve sussistere già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del gruppo Iva ha effetto. Nel caso in cui una società ha acquisito il controllo di diritto della partecipata nel corso dell’anno X ma successivamente al 1° luglio, l’opzione per l’inclusione della partecipata nel gruppo Iva deve essere inviata dalla società rappresentante dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno X, determinandone l’inclusione a partire dal secondo anno successivo, cioè dal 1° gennaio X+2.

Esercizio in ritardo dell’opzione del gruppo Iva

Nel caso di mancato esercizio tempestivo dell’opzione per l’inclusione di un nuovo soggetto può essere applicato l’istituto della remissione in bonis. Secondo la risposta a interpello 635 del 30 settembre 2021 l’istituto della remissione può essere applicato anche all’ipotesi in cui la comunicazione di inclusione nel gruppo Iva di una società - da eseguire nel rispetto della regola all in all out - sia effettuata oltre i termini normativamente previsti ma, comunque, entro il termine della prima dichiarazione Iva utile, e le società del gruppo mantengano un comportamento coerente con la disciplina di cui al titolo V bis del decreto Iva, circostanza che occorre appurare caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche della fattispecie concreta.

Inserimento di società neocostituite in presenza di gruppo Iva già attivo

Con riferimento alle operazioni di riorganizzazione aziendale si precisa che le eventuali nuove società costituite a seguito di conferimenti di rami d’azienda o scissione di società già inclusi nel gruppo Iva precedentemente avviato (che quindi non comportano l’ingresso di soggetti esterni allo stesso), hanno diritto a partecipare sin dalla loro costituzione, se non sono alterati i preesistenti rapporti di controllo del gruppo e se non è previsto l’esercizio di attività Iva diverse da quelle preesistenti all’interno del gruppo.

Diverso è il caso delle società neocostituite che svolgono attività che, in ragione di motivazioni organizzative, funzionali o normative, non potevano essere esercitate direttamente dalle società già esistenti all’interno del gruppo Iva.

Ne deriva quindi che l’ingresso dei nuovi soggetti non può avvenire immediatamente, determinandosi una differenza temporale fra il momento in cui si verifica l’instaurazione dei vincoli finanziario, economico e organizzativo e quello in cui il nuovo soggetto partecipa al regime, in base a quanto previsto dalla norma. In particolare, le società neocostituite parteciperanno al gruppo Iva a decorrere dall’anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati (risposta a interpello 757 del 3 novembre 2021).

Esonero acconto Iva nell’anno di avvio del gruppo Iva

Con la risposta a interpello 859 del 23 dicembre 2021 si precisa che l’acconto non è dovuto dai contribuenti che nel corso del periodo d’imposta hanno iniziato o inizieranno l’attività, siano essi mensili che trimestrali, considerato che il gruppo Iva costituisce un unico e autonomo soggetto passivo Iva e in quanto tale non si dispone di uno dei due parametri di commisurazione (quello storico) su cui si basa il calcolo dell’acconto. L’articolo 6, comma 2, della legge 405/1990, che ha istituito l’obbligo di versamento dell’acconto Iva, prevede letteralmente che «i contribuenti devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all’ 88% del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso». Con la circolare 52/1991, richiamata dall’interpello 859, il ministero delle Finanze ha chiarito, in relazione al richiamato articolo 6, che l’acconto non è dovuto dai «contribuenti che nel corso del periodo d’imposta hanno iniziato l’attività siano essi mensili che trimestrali», in quanto non dispongono di uno dei due parametri di commisurazione, quello «storico» e quello «previsionale» su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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