Controlli e liti

Piccole spedizioni, per la merce contraffatta sanzioni fino a 7mila euro

Puniti gli acquirenti finali. Scattano anche la confisca e la distruzione dei beni

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Avviso per gli acquirenti finali e gli operatori dello shipping e-commerce, esposti i primi a nuove sanzioni amministrative e i secondi al fermo di merci, in tutti i casi in cui le merci presentate per l’importazione violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore.

La novità in esame è stata introdotta dall’articolo 22 della legge europea e si innesta sulle disposizioni della legge 80 del 2005, introducendo nuove fattispecie sanzionatorie dedicate specificamente alle operazioni svolte da privati ed aventi ad oggetto piccole spedizioni, circoscritte ad una definizione tecnica che riconduce gli illeciti in parola alle ipotesi di beni introdotti nello stato in quantità pari o inferiore a venti pezzi ovvero in peso lordo pari o inferiore a 5 chili, non in connessione ad una attività commerciale.

Ebbene, in queste ipotesi, se i beni in esame violano le disposizioni di sicurezza destinate alla protezione dei consumatori e dei titolari di marchi e brevetti, e dunque violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e diritto d’autore, si applica al privato acquirente finale la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7mila euro.

Non solo, a questa sanzione si addiziona l’onere economico della confisca e quello relativo alla custodia e alla distruzione delle merci (dopo 30 giorni dalla confisca), che è posto sempre a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore.

Si immagina dunque, da un lato, un’impennata di controlli e sanzioni per i privati, attese le fisiologiche criticità connesse al carattere massivo delle irregolarità a mezzo spedizioni piccole, in genere derivanti da transazioni via web; dall’altro, la riconduzione delle fattispecie in esame ad ipotesi amministrative, permanendo quelle penali in capo a tutti i soggetti che superano le soglie quantitative o che, soprattutto, operano nell’ambito della propria attività d’impresa.

La sanzione amministrativa è irrogata dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), che ha emanato sul punto un avviso alle imprese, operando per mezzo dell’ufficio competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. Inoltre, la sanzione è applicata in base alla legge 689/1981, seguendo dunque le forme tipiche delle sanzioni amministrative non tributarie, con ogni differenza del caso, per esempio, anche per ipotesi di ravvedimento o definizione agevolata.

Questo contesto, pur ora peculiare e tipizzato, non esclude per i titolari dei diritti su marchi e proprietà, di attivare le ormai diffuse richieste di intervento delle autorità doganali in base al regolamento Ue 608/2013, anche secondo le procedure semplificate ivi previste.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©