Controlli e liti

Svizzera, scambio d’informazioni senza certezze sulla privacy

di Roberto Bianchi e Simona Genini

Da qualche settimana è attivo il portale Afc Suisse Tax per lo scambio automatico di informazioni. Lo ha annunciato la stessa Afc che, con una comunicato del 20 marzo 2017 ha reso noto che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla trasmissione di dati bancari, hanno la facoltà di iscriversi sul portale per adempiere al loro obbligo di informazione. Tali enti dovranno pertanto registrarsi entro la fine del 2017, affinché lo scambio automatico dei primi dati possa realizzarsi dal 2018.

La natura delle informazioni da raccogliere e il fatto che il loro scambio sarà automatico innesca la delicata questione in merito alla compatibilità delle nuove regole con il diritto fondamentale della privacy e della protezione dati, così come sanciti dal diritto svizzero (legge federale sulla protezione dati, Lpd e articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale) e da quello internazionale (articolo 8 della Cedu e articolo 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue).

Nell’era del web molti si chiederanno se il diritto alla privacy e alla protezione dati trovano ancora una loro tutela. In molti paesi afflitti da fenomeni terroristici e malavitosi la protezione della privacy assume una valenza esistenziale e il dibattito che ha seguito le rivelazioni di Edward Snowden dimostra che il diritto alla privacy e alla protezione dati rappresentano un tema fondamentale anche in Europa. Lo stesso Garante europeo della protezione dei dati (Gepd), in un rapporto sull’accordo Crs tra Svizzera e l’Ue ha espresso perplessità circa la proporzionalità delle nuove regole, sottolineando tra l’altro che lo scambio di informazioni avviene in maniera generalizzata e quindi indipendente da un rischio concreto di evasione fiscale, mettendo in dubbio il rispetto del principio della proporzionalità sancito dal diritto europeo in tema di privacy e di protezione dei dati.
Sempre a livello europeo il gruppo di lavoro ex articolo 29 (istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46), ha manifestato seri dubbi in relazione al principio della proporzionalità con riferimento al Crs.

Ma nonostante le grida di allarme lanciate dalle autorità europee in materia di protezione delle informazioni, i governi di mezzo mondo (Svizzera inclusa) continuano imperterriti a implementare il Crs, come testimonia l’annuncio del lancio del portale Afc Tax Suisse.
In merito alle criticità del Crs in rapporto alla tutela della sfera privata si rileva che, per il suo tramite, vengono scambiate moltissime informazioni, che spesso non hanno alcuna rilevanza per la fiscalità domestica. I principi contenuti nella decisone Schrems possono portare a mettere in discussione la compatibilità, in taluni casi, del Crs con la tutela della sfera privata. In effetti la Corte europea di giustizia tra le altre cose ha sentenziato che «una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudica il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata. Analogamente una normativa che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi di rimedi giuridici alfine di accedere a dati personali che lo riguardano, oppure di ottener la rettifica o la soppressione di tali dati, non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva».

Nel diritto svizzero la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (Lsai) costituisce la base legale per la trasmissione delle informazioni e contempla due livelli di trattamento del dato personale. Il primo livello d’informazione consiste nella trasmissione dei dati dall’istituto finanziario svizzero all’Afc (articolo 19 capoverso 1 Lsai) e a questo stadio è applicabile la Lpd. Il secondo livello attiene alla trasmissione dall’Afc allo Stato estero (articolo 19 capoverso 2 Lsai) e la tutela dei diritti è quella contemplata dalla legge sulla procedura amministrativa.
In conclusione, percepita l’esigenza di essere fiscalmente trasparenti, è altresì importante considerare che la lotta all’evasione fiscale non può costituire un escamotage per interferire nella sfera privata del cittadino.

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