Imposte

Precompilata senza modifiche, meno margini per i controlli

Da quest’anno verifica solo sui dati modificati se si prensenta la dichiarazione fai-da-te o con sostituto di imposta, dal 2023 con il Dl semplificazioni ulteriore restrizione del perimetro

di Marcello Tarabusi

Dal 2023 (redditi 2022) anche la precompilata presentata a mezzo Caf o professionista sarà esclusa dai controlli formali se viene accettata senza modifiche e, in caso di modifiche, i controlli delle spese sanitarie saranno limitati ai soli dati modificati e non sarà richiesta la conservazione documentale. Il decreto semplificazioni (Dl 73 del 21 giugno scorso) alleggerisce ulteriormente i controlli sulla precompilata, dopo una prima semplificazione approvata a fine 2021 con il decreto fiscale (Dl 146/2021). Vediamo quindi il quadro completo delle novità via via introdotte.

Le regole in vigore fino al 2020

Fino all’anno di imposta 2020 vigeva la regola che il contribuente fosse esentato dai controlli formali sugli oneri solo se accettava senza modifiche la dichiarazione precompilata, presentandola in proprio o tramite il sostituto d’imposta. Bastava una minima modifica che incidesse sull’imponibile o sul calcolo dell’imposta e si perdeva il beneficio, con conseguente obbligo di conservare i documenti probatori di tutti gli oneri indicati in dichiarazione, anche se già presenti a sistema e non modificati. Nel caso di presentazione a mezzo Caf o professionista, anche in assenza di modifiche, il controllo formale veniva svolto nei confronti del Caf o del professionista e riguardava anche i dati relativi agli oneri già presenti nella dichiarazione precompilata. Pertanto, chi presentava la dichiarazione avvalendosi dell’assistenza professionale altrui era tenuto a consegnare al Caf o professionista tutta la documentazione degli oneri detraibili e deducibili, anche se questi risultavano già tutti trasmessi e caricati nella precompilata.

Le semplificazioni per i redditi 2021 (precompilata 2022)

La prima semplificazione è stata introdotta a fine 2021 dal decreto fiscale, ed è applicabile già nella dichiarazione da presentare quest’anno per i redditi 2021: in caso di presentazione diretta o a mezzo sostituto di imposta, se si fanno delle modifiche, gli eventuali controlli formali non vengono estesi a tutti gli oneri, ma saranno limitati solamente ai dati modificati. Ma se il 730/2022 per i redditi 2021 viene presentato tramite Caf o professionista anche quest’anno valgono le regole dell’anno scorso: bisogna consegnare tutti i documenti (sarà poi chi ha prestato l’assistenza che subirà eventuali controlli, anche se ovviamente eventuali maggiori imposte e sanzioni le pagherà comunque il contribuente).

Le ulteriori semplificazioni applicabili dai redditi 2022 (precompilata 2023)

Per il futuro viene introdotta una semplificazione più drastica, che renderà più competititvo il sistema della precompilata. A partire dai redditi 2022, da dichiarare nel 2023, anche se ci si avvarrà dell’assistenza di Caf o professionisti, l’accettazione senza modifiche consentirà di evitare controlli formali sui dati già presenti a sistema. In caso di modifiche, i controlli saranno svolti presso il Caf. Ma, a differenza della dichiarazione fai-da-te o tramite sostituto, il beneficio di limitare i controlli alle sole spese modificate vale per le sole spese sanitarie. Quindi, se Caf o professionista fanno modifiche rispetto ai dati presenti a sistema, saranno possibili i controlli formali su tutta la documentazione relativa agli oneri (ad esempio assicurazioni, spese di istruzione, eccetera) diversi dalle spese sanitarie, anche se non modificati. Ma il controllo sarà fatto presso chi ha prestato l’assistenza, che quindi dovrà conservare tutta la relativa documentazione prodotta dal contribuente. Per le sole spese sanitarie, invece, per le quali gli operatori sanitari (farmacie, medici, cliniche, sanitari, etc.) trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria compresi i dati di ogni singolo documento di spesa, il controllo riguarderà le sole spese modificate. Dall’anno prossimo pertanto il controllo formale non sarà svolto sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. La versione originale del decreto prevedeva che il Caf o il professionista dovessero acquisire «dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e [verificarne] la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata»: questo perché per ragioni di privacy i dati di dettaglio sono consultabili solo dal contribuente (accedendo tramite Spid al Sistema TS o al cassetto fiscale). In sede di conversione è stato introdotto un emendamento che recita invece: «il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata». La disposizione non è di agevole interpretazione, perché non si capisce se l’espressione “con gli importi aggregati” debba essere riferita alla documentazione esibita dal contribuente (“documentazione con importi aggregati”) e allora significherebbe che il contribuente non dovrà produrre i dati di dettaglio, o se invece si debba intendere – come era nel precedente testo – che il Caf il professionista devono verificare « la corrispondenza delle spese sanitarie … con gli importi aggregati in base alle tipologie». La seconda lettura sembra quella più ragionevole, perché anche nel testo originario del Dl era previsto il confronto tra quanto esibito dal contribuente ed i dati aggregati della precompilata. L’ulteriore semplificazione sembrerebbe pertanto consistere nel fatto che il professionista o il Caf dovranno limitarsi a prendere visione, senza conservarla, della documentazione esibita dal contribuente e confrontarla con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Non è chiaro se il contribuente possa scegliere di esibire all’incaricato tanto i singoli documenti di spesa, quanto i dati di dettaglio risultanti dal Sistema TS, ma sembrerebbero possibili entrambe le soluzioni. Non è del tutto chiaro nemmeno se la verifica mediante “presa visione” e l’espressa indicazione che «non è richiesta la conservazione documentale» riguardi tutte le spese sanitarie, o solo quelle non modificate. Pare più corretto ritenere che il beneficio sia limitato alle spese non modificate, mentre per le spese modificate e per quelle inserite ex novo perché non erano presenti nella precompilata, il contribuente dovrà esibire al professionista o al Caf i documenti di spesa e la prova del pagamento tracciato, se necessario, e questi dovranno conservarli ai fini dei successivi controlli formali dell’Agenzia.Per le spese presenti in precompilata e non modificate il Caf o professionista si limiterà a prenderne visione e non avrà l’onere di conservarne copia. In caso di difformità, l’agenzia delle Entrate svolgerà il controllo formale solo sui documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. In questo modo si evita che, per spese sanitarie che contengono dati sensibili, il Caf o il professionista debba conservare tutti i singoli documenti di spesa (con evidente aggravio delle doverose misure di sicurezza e tutela dei dati secondo il Gdpr).

I controlli sempre possibili

Anche dopo le ultime semplificazioni resta il principio generale che:

a) sono sempre possibili i controlli sostanziali sulle dichiarazioni dei redditi, dai quali possono scaturire avvisi di accertamento;

b) il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (ad esempio condizioni di invalidità o disabilità) è sempre effettuato nei confronti del contribuente;
c) è sempre e comunque il contribuente a dover pagare eventuali maggiori imposte e interessi scaturiti dal controllo. Rimane anche la regola generale che in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta con modifiche che incidono sul reddito o sull’imposta, l’agenzia può comunque effettuare controlli preventivi (automatizzati o con richiesta dei documenti giustificativi) anche su documenti non modificati in due casi: 1) se rileva elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia; 2) se dalla dichiarazione deriva un rimborso superiore a 4mila euro. In tal caso i controlli vanno eseguiti entro quattro mesi dalla scadenza per l’invio della dichiarazione (o dalla data di presentazione, se successiva alla scadenza) e il rimborso – nella misura che risulta spettante – dovrà essere comunque erogato entro sei mesi.


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