Adempimenti

Attività, codici ed esclusioni: le insidie dei modelli Isa 2022

Tranne i casi di esonero è comunque necessaria l’allegazione al Redditi. Chi evita l’adempimento a causa del calo dei ricavi deve fare attenzione al calcolo

Superata anche la scadenza dei versamenti delle imposte con maggiorazione senza alcuna proroga, per molti contribuenti (e i loro consulenti) non è ancora finito il tour de force compilativo che conduce al 30 novembre prossimo, termine ultimo per poter inviare i modelli dichiarativi in scadenza per il periodo d’imposta 2021.

Fra le criticità, nonostante un contesto operativo che non si discosta molto da quello del periodo d’imposta precedente (2020), rimane sicuramente il modello Isa.

Se è vero che lo strumento ha perso l’appeal inziale, complice una situazione economica che mal si accompagna con strumenti di misurazione statistica delle variabili reddituali, il modello Isa rimane comunque l’unico allegato alla dichiarazione dei redditi, la cui compilazione – salvo i casi di esclusione con esonero – nasconde comunque delle insidie.

La prima cosa da attenzionare, rimane la verifica del codice attività prevalente che guida la scelta del modello Isa, dove per «attività prevalente» s’intende quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

In second’ordine va monitorato se nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione si è verificata o meno una casistica di esclusione.

Anche quest’anno (periodo d’imposta 2021) le tematiche Covid hanno allontanato una serie di contribuenti dagli Isa, introducendo nuove/vecchie casistiche di esclusione legate alla particolare congiuntura, che si affiancano a quelle tradizionali (ad esempio: inizio/ fine attività, multiattività superiore al 30%).

In quest’ambito la principale casistica di esclusione (codice 15) interessa coloro che hanno subìto una diminuzione dei ricavi (articolo 85, comma 1, del Tuir esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di (articolo 54, comma 1, del Tuir) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.

Non dovranno poi preoccuparsi del punteggio attribuito dal software delle Entrate tutte la partite Iva che sono state aperte a partire dal 1° gennaio 2019 (codice 16).

Infine il Dm Economia del 29 aprile scorso elenca i 29 codici Ateco più colpiti dalla pandemia che saranno automaticamente esclusi dagli Isa 2022 (codice 17). Sono le attività economiche che hanno subìto, nel corso del 2021, le maggiori limitazioni e restrizioni ad opera dei vari decreti emergenziali: dalle discoteche alle palestre, dai taxi alle agenzie di viaggio (il cui elenco completo è contenuto nelle istruzioni “parte generale”).

In relazione a tali casistiche di esclusione bisogna comunque sottolineare alcuni aspetti.

In primo luogo, anche se la motivazione dell’esclusione nasce per ragioni di tipo pandemico, va ribadito il fatto che l’esonero (codice 15) vale in ogni caso di riduzione dei ricavi di almeno 33%, 2021 su 2019, senza la necessità di dover indagare il motivo della riduzione dei compensi (se di origine pandemica o meno).

Nel corso di Telefisco 2022, inoltre, l’Agenzia ha precisato che il confronto tra le due annualità va effettuato senza tener conto degli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità del contribuente (righi F03/H05).

In presenza di più casistiche di esclusione il contribuente rimane libero nella scelta di quali casistica optare (Telefisco 2022).

In generale, in tutti i casi esclusione dovuti alla pandemia (codici 15-16-17), il contribuente non è interessato, in sede di accertamento, dal meccanismo basato sugli indicatori, anche se gli viene imposto di compilare il modello Isa e di allegarlo alla propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, costui non potrà mai, per il 2021, avvalersi di un eventuale esito del software Isa tale da potergli astrattamente consentire i favorevoli effetti del regime premiale, in quanto l’esclusione opera sia per le conseguenze negative (inserimento nelle liste per i controlli fiscali) sia per quelle positive (regime premiale). Inoltre secondo quanto chiarito a Telefisco 2022 gli esonerati dagli Isa per Covid-19 non possono mai dichiarare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) in dichiarazione dei redditi, nemmeno su base volontaria.

Va infine ricordato, che dal frontespizio delle dichiarazioni (tranne che in quella Iva 2022) è scomparsa la casella «esonero dall’apposizione del visto di conformità». Il che non significa che la normativa sia cambiata, ma solo che le Entrate recepiranno il dato in altro modo.

I PUNTI DI ATTENZIONE

1 Verifica del codice attività

O Va compilato il modello cui si riferisce l’attività prevalente esercitata o quella dalla quale deriva il maggior ammontare di ricavi/compensi nell’anno.
O
Chi esercita più attività deve valutare se due o più di esse sono comprese nello stesso Isa; in tal caso deve sommare i ricavi/compensi provenienti dalle medesime attività a prescindere dal codice Ateco

2 Cause di esclusione

O Va controllato se si è verificata o meno una casistica di esclusione. In presenza di
più casistiche di esclusione il contribuente rimane libero nella scelta per quale optare.
O In alcuni casi pur in presenza di una causa di esclusione è necessario compilare ed inviare comunque il modello Isa (es. codici 15-16-17 legati agli effetti della pandemia).

3 Diminuzione ricavi oltre 33%

O La causa di esonero (codice 15) in caso di riduzione dei ricavi di almeno 33% (nel 2021 sul 2019) vale i n ogni caso senza dover indagare il motivo della riduzione (pandemia o no).
O
Il confronto tra le due annualità va fatto senza tener conto degli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare l’affidabilità del contribuente (righi F03 / H05).

4 Regime premiale

O In tutti i casi di esclusione compresi quelli dovuti alla pandemia (codici 15-16-17), il contribuente non potrà mai avvalersi del regime premiale grazie al risultato del software.

O I soggetti esonerati dagli Isa per Covid 19 non possono mai dichiarare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) in dichiarazione dei redditi, nemmeno su base volontaria.

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