Imposte

Aliquote Iva ridotte, regime transitorio lungo

Fino al 1° gennaio 2032 la riqualificazione di quelle al 4 per cento. Il nodo «prima casa»

di Raffaele Rizzardi

La scelta fatta dalla nuova direttiva di mantenere un elenco positivo di beni e servizi ad aliquota ridotta (si veda l’articolo La riforma Ue sulle aliquote Iva elimina le deroghe «spot»), abbandonando quella più semplice della proposta del gennaio 2018 di una lista negativa delle vendite o prestazioni obbligatoriamente ad aliquota ordinaria, risponde alle decisioni di politica ambientale che, sia pure in tempi lunghi, escludono dalle aliquote ridotte i combustibili fossili e gli altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba e la legna da ardere (dal 2030) nonché i pesticidi chimici e i fertilizzanti chimici (dal 2032).

La nuova struttura delle aliquote super-ridotte fa riferimento sia ad aliquote inferiori al 5% (noi abbiamo il 4%) sia alle esenzioni con diritto di detrazione, che sono abbastanza frequenti in altri ordinamenti e che in Italia abbiamo scoperto due anni fa per le forniture e le prestazioni connesse alla lotta contro la pandemia da Covid-19.

Una specifica fase transitoria per queste operazioni è contemplata dagli articoli 98 e 105-bis della direttiva 2006/112/Ce, rispettivamente riscritto e introdotto dalla direttiva (UE) 2022/542. Viene dato tempo sino al 1° gennaio 2032 per riqualificare le operazioni da noi ad aliquota 4%, se si distribuiscono su più di sette voci dell’allegato III della direttiva, relativo all’elenco dei beni ammissibili a una aliquota ridotta.

Se analizziamo la tabella A, parte II, allegata alla legge Iva, troviamo una trentina di voci, che peraltro si possono raggruppare in un numero limitato dei generi previsti dalla direttiva, per rimanere nei sette punti ammessi in linea generale.

Particolare attenzione dovrà essere peraltro prestata alle aliquote ridotte in edilizia. Nell’ottica degli obiettivi ecologici, e di indipendenza energetica, è ora prevista una voce 10-bis) nelle aliquote ridotte, per la cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze.

Sopravviverà il 4% per la prima casa, i relativi appalti e l’acquisto dei materiali, nonché per le abitazioni rurali?

La nuova voce 10) dell’aliquota ridotta è stata tradotta malamente nel testo italiano come «edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, secondo quanto definitivo dagli Stati membri», come se fosse venuta meno la condizione della fornitura nell’ambito di questa politica. Se andiamo ai testi inglese e francese, quelli più attendibili nella costruzione degli atti europei, troviamo invece l’affermazione della condizione «housing as a part of a social policy, as defined by the Member States» e «logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle est définie par les Etats membres». Sarebbe a dir poco stravagante che gli Stati debbano definire la politica sociale delle abitazioni, per concedere l’aliquota ridotta a ciò che non la rispetta, come potrebbe essere per le abitazioni di lusso.

Questa condizione merita peraltro di essere meglio definita, in quanto la Corte di giustizia l’aveva valutata in modo restrittivo (sentenza del 4 giugno 2015, nella causa C-161/14) per un intervento di risparmio energetico.

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