Professione

Società 3.0 - Stretta sull’incompatibilità di amministratori giudiziari e curatori

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di Cristina Bauco

Il 25 giugno scorso è entrato in vigore il Dlgs 54 del 18 maggio 2018 che disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei curatori degli organi di procedure concorsuali e dei rispettivi coadiutori. La novella è stata esaminata in un recente documento del Cndcec e della Fondazione nazionale dei commercialisti.

Il Dlgs 54/2018 dà attuazione all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 161/2017. L’ambito di applicazione spazia dall’amministrazione giudiziaria, alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, alla legge sulle crisi da sovraindebitamento. Con il rinvio all’articolo 28 della legge fallimentare, vengono infatti attratti nell’ambito di applicazione del Dlgs 54/2018 anche gli incarichi di commissario giudiziale e liquidatore di concordato, di precommissario nel concordato in bianco, ovvero l’incarico di liquidatore di beni sottoposti a pignoramento utilizzati per la soddisfazione dei creditori del sovraindebitato ex articolo 13, comma primo della legge 3/2012. Si tratta quindi di una vasta platea di professionisti iscritti agli albi (avvocati e commercialisti) e di soggetti non iscritti ad alcun albo professionale che, all’atto di accettazione dell’incarico, dovranno necessariamente confrontarsi con la nuova normativa e le incisive ipotesi di incompatibilità in essa disciplinate.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il nominato dovrà depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico, una dichiarazione di incompatibiltià in cui attesti l’assenza di motivi ostativi - ulteriori rispetto a quelli già declinati nelle specifiche discipline - all’assunzione dell’incarico.

Di conseguenza, il soggetto che, dal 25 giugno 2018 venisse nominato curatore nel fallimento (fermo restando quanto già previsto nell’articolo 28 della legge fallimentare) al momento dell’accettazione è tenuto a depositare una dichiarazione in cui attesti di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con (tutti) i magistrati addetti all’ufficio giudiziario a cui appartengono i giudici del collegio che ha conferito l’incarico. Lo stesso soggetto deve inoltre attestare di non aver in corso una assidua frequentazione con (tutti) i magistrati addetti allo stesso ufficio giudiziario.

In caso di mancato deposito della dichiarazione, ovvero nel caso in cui dalla dichiarazione emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il tribunale provvede d’urgenza alla sostituzione del nominato. Stessa dichiarazione sarà resa dal soggetto nominato amministratore giudiziario, al quale, peraltro, sono già indirizzate le ipotesi di incompatibilità indiretta disciplinate nel terzo comma dell' articolo 35 del Codice antimafia.

I coadiutori degli ausiliari, dovranno redigere la dichiarazione di incompatibilità e consegnarla all’ausiliario medesimo che, entro i due giorni successivi, provvederà a depositarla in cancelleria, dovendo quest’ultimo non avvalersi della collaborazione del coadiutore, laddove sussista una causa di incompatibilità.

Particolare attenzione andrà riservata, dunque, all’individuazione dei rapporti che le nuove norme riconducono espressamente nella categoria della frequentazione assidua derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché al rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

Pur essendo evidente l’obiettivo perseguito dal legislatore, che coincide con l’intento di evitare l’insorgere di abusive prassi di nomine di favore degli ausiliari sulla scia di noti e tristi fatti di alcuni tribunali, non è da trascurare che il nostro ordinamento è fondato su valori e principi costituzionalmente riconosciuti che fanno leva sull’imparzialità, sulla terzietà del giudice naturale precostituito per legge, valori che non possono essere messi in dubbio dal comportamento di pochi. L’applicazione, poi, di regole frequentemente adottate all’interno delle sezioni dei tribunali per garantire l’equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti così da efficientare l’esercizio delle funzioni giudiziarie da questi svolte anche in considerazione dell’elevato grado di specializzazione richiesta dalla materia, dovrebbe impedire ab origine l’insorgenza di situazioni che connotino la nomina come di favore.

In ogni caso mutuando l’orientamento prevalente della giurisprudenza sui cosiddetti rapporti di commensalità abituale, la frequentazione assidua, cui accenna il Dlgs 54/2018, dovrebbe ricorrere solo in presenza di rapporti o relazioni sentimentali o amicali che siano all’evidenza connotati da reciproca fiducia, intimità e confidenza, in modo che, qualsiasi altra relazione che si caratterizza per saltuarietà e per occasionalità di frequentazione dovrebbe sottrarsi all’ambito applicativo della normativa.

Avvocato, riercatore Fondazione nazionale commercialisti e componente comitato scientifico dell’Istituto per il governo societario (Igs)

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