Adempimenti

Compensazioni 770 anche senza canali telematici dell’Agenzia

di Marco Piazza e Antonella Scagliarini

La risoluzione n. 68/E del 2017 elenca, nell’allegato 1 e nell’allegato 2, i codici tributo per i quali i titolari di partita Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute, alle imposte sostitutive, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Alcuni dei codici tributo contenuti negli allegati 1 e 2 – specificamente individuati nell’allegato 3 – possono però essere utilizzati a credito anche avvalendosi di servizi telematici alternativi a quelli dell’agenzia delle Entrate (quali, ad esempio, l’home banking), ma solo per compensare il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3. La risoluzione precisa che in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno” e quindi pur dovendo essere eseguita utilizzando il modello F24 non richiede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia.

Poiché la circolare 28/E del 2014 precisa che nel caso di compensazioni di tipo verticale non è necessario il «visto di conformità» il nuovo allegato 3 sembra idoneo (anche se sarebbe utile una conferma ufficiale) anche a definire la casistica in cui tale adempimento non è necessario.

Si nota che fra i codici contenuti nella risoluzione 68/E non sono compresi quelli (essenzialmente propri dei sostituti d’imposta) individuati dalla risoluzione 13/E del 2015. In particolare:

•quelli da utilizzare per la compensazione interna di ritenute e imposte sostitutive operate o versate in eccesso effettuata in corso d’anno (codici 1631, 3796, 3797, 4731, 3803, 3846, 4331, 4631, 4931 e 4932, 1627, 1628 e 1629, 1671, 1304, 1614, 1962 e 1963). Questi codici riguardano le compensazioni che in passato erano fatte nel quadro ST del modello 770 (articolo 1, comma 1, del Dpr 10 novembre 1997 n. 445) e che oggi possono essere fatte solamente con l’utilizzo di canali telematici, ma non necessariamente di quelli messi a disposizione dall’Agenzia. Coerentemente, le risoluzioni 13/E del 2015 e 76/E del 2017 hanno precluso l’utilizzo a credito dei codici di versamento delle corrispondenti ritenute e imposte sostitutive. Le compensazioni di ritenute e imposte sostitutive disciplinate dal Dpr 445 possono essere fatte anche per imposte non appartenenti alle stesse categorie di redditi che hanno generato il credito (risoluzione 57/E del 2000) possono essere fatte, come ricorda la risoluzione 13/E del 2015, anche in eccesso rispetto al limite di 700mila euro;

•quelli da utilizzare per la compensazione dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, istituiti con risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005 (codici tributo 6781, 6782 e 6783).

Pare quindi che anche la compensazione delle ritenute e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione 770 sia considerata una «compensazione verticale» o «interna» che può essere fatta anche senza utilizzare i canali telematici dell’Agenzia. Ciò può indirettamente confermare che anche l’utilizzo in compensazione di tali crediti non sia soggetto a limiti d’importo di 700 mila euro, come avviene in tutti i casi di compensazione interna o verticale.

Del resto si deve tenere il principio generale era già stato fissato nella risoluzione 218/E del 2003 in cui fu sancita la non concorrenza al limite dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, dei crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, e dei crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24). Quindi, almeno quando le eccedenze individuate dai codici tributo 6781, 6782 e 6783 siano utilizzati in compensazione di imposte della stessa categoria, non dovrebbero concorrere al limite di compensabilità di 700 mila euro. La questione è delicata e la nuova procedura di compensazione potrebbe essere l’occasione per un chiarimento ufficiale.

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