Imposte

Reddito d’impresa, Art bonus senza tetto alla compensazione

Lo studio della Fnc fa il punto sull’agevolazione e sulla differenza tra i fruitori

di Gianluca Dan

La Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) ha emanato un documento di ricerca per fare il punto sull’Art bonus dopo le ultime modifiche apportate dall’articolo 183 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) che nell’ambito degli interventi per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 ha esteso l’ambito soggettivo alle erogazioni liberali effettuate per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti. Il documento di ricerca esamina inoltre i principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate per individuare correttamente i beneficiari o le categorie di beni culturali fornendo ampia disanima degli interpelli pubblicati.

Il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (Art bonus), quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale pubblico, è stato previsto dall’articolo 1 del Dl 83/2014. Successivamente la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha stabilizzato e reso permanente l’ art bonus in misura pari al 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura.

L’Art bonus rappresenta oggi la principale delle agevolazioni concesse a fronte di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche a favore della tutela del patrimonio culturale.

Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall’Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal Tuir.

I beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma agevolativa, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. Il credito viene però riconosciuto con diverse modalità e limiti a seconda se il soggetto erogatore è titolare di reddito d’impresa o meno.

Persone fisiche v Quali dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, studi associati.

Persone fisiche non residenti v Con redditi non di impresa in Italia per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Enti non commerciali v sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici.

Imprese v società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale. Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, Snc, Sas, Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.Stante la diversa quantificazione dell’Art bonus gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale usufruiscono del credito d’imposta con le modalità e i limiti per i titolari di reddito d’impresa solamente se l’erogazione liberale avviene nell’ambito della sfera imprenditoriale e viceversa se l’erogazione proviene dalla sfera privata.

Erogazioni liberali agevolate

Sono agevolate le erogazioni effettuate per:

• interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

• sostegno degli Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonchè dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

• realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

• erogazioni liberali effettuate per i suddetti tipi di intervento, direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione e restauro.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate con riparto del tax credit in tre quote annuali di pari importo.Il credito spetta entro i seguenti specifici limiti:

• 15 per cento del reddito imponibile per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali;

• 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa.

Fruizione dell’Art bonus

Le persone fisiche e gli enti non commerciali utilizzano il tax credit in dichiarazione dei redditi: la prima quota annuale nella misura di 1/3 dell’importo maturato va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. L'eventuale quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi senza alcuna limitazione temporale.

I titolari di reddito d'impresa possono utilizzare l’Art bonus in compensazione: la prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Non si applicano i limiti alle compensazioni (2 milioni di euro o 250mila euro da quadro RU e nemmeno il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro).

Adempimenti dei mecenati e dei beneficiari

I mecenati devono effettuare i pagamenti in denaro mediante banca, ufficio postale, carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari e circolari (pagamenti tracciabili) e conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria con l’indicazione della causale Art bonus seguita dall’ente beneficiario e dall’oggetto dell’erogazioni.

I beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Mibact l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e il loro utilizzo va pubblicizzato sui propri siti istituzionali e sul portale www.artbonus.gov.it .

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