Controlli e liti

Definizione a costo zero per le liti che riguardano le sanzioni tributarie

Secondo la Cassazione (ordinanza 4997/2023) il contribuente non deve pagare nulla se il tributo è già stato versato per intero

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La definizione agevolata della lite avente a oggetto una sanzione collegata al tributo si ottiene senza versare nulla, a patto che il tributo sia stato integralmente versato. La conferma della Cassazione, giunta con l’ordinanza 4997/2023, è utile anche ai fini dell’attuale sanatoria, modellata sulla falsariga di quella del 2018. Il principio di diritto, tuttavia, se generalizzato, potrebbe determinare conseguenze penalizzanti per il contribuente, in presenza, ad esempio, di lunghi piani di rateazione con l’agente della riscossione.

La vicenda riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento riveniente dalla liquidazione della dichiarazione Iva, contenente l’irrogazione della sanzione per ritardato versamento dell’imposta. Nelle more del giudizio, il contribuente aveva domandato la definizione agevolata della controversia, in base all’articolo 6, Dl 119/2018, senza versare nulla, trattandosi di sanzione collegata al tributo.

Sul punto la Cassazione ha confermato la correttezza della definizione del contribuente, sulla scorta dell’argomentazione che il rapporto riferito all’imposta cui la sanzione era collegata era stato definito con integrale versamento dell’importo dovuto. La Corte richiama alcuni passaggi della circolare 6/E/del 2019, in cui le Entrate affermano che si ha definizione del rapporto relativo al tributo se questo è stato pagato. Colpisce la citazione di interi passi di circolare, quasi si trattasse di fonti di orientamento per l’esercizio della funzione giurisdizionale. Va inoltre osservato come questo criterio di diritto non sia del tutto pacifico. L’attualità della pronuncia è peraltro rappresentata dal fatto che le stesse regole sono applicabili nella definizione delle liti pendenti. Anche in questo caso, se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e questo è stato definito nei rapporti con le Entrate, la sanatoria è a costo zero. Invece in presenza di sanzioni diverse, la sanatoria prevede il versamento del 40% della sanzione o del 15%, qualora l’ultima sentenza sia stata favorevole al contribuente.

Si ipotizzi che dopo il ricorso avverso la sola sanzione, vi sia stato l’affidamento del carico riferito al tributo (incontestato) e il contribuente abbia in essere una lunga dilazione con l’agente della riscossione. In questo caso, applicando i principi confermati dalla Corte, l’interessato dovrebbe anticipare il versamento dell’imposta, solo per beneficiare della definizione a costo zero.

Al contrario, in caso di controversia riguardante imposta e sanzioni, il contribuente ha venti rate trimestrali per corrispondere l’imposta. Si è invece dell’avviso che la definizione del rapporto riferito al tributo si verifichi nei casi in cui non può essere contestato, a prescindere dai pagamenti.

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