Contabilità

La bozza dell’Oic 34: meglio non rinviare l’esame delle novità

Visto il nuovo principio contabile che ha concluso il periodo di consultazione pubblica, potrebbe essere necessario quantificare in modo analitico importi finora trattati come unitari

di Giorgio Gavelli

Nelle scorse settimane si è concluso il periodo di consultazione pubblica della bozza di principio contabile Oic 34 sui ricavi. Un documento indubbiamente atteso dagli addetti ai lavori (dopo la pubblicazione del “Discussion paper” nel 2019), con un forte contenuto innovativo rispetto alle tradizionali rilevazioni contabili fatte dalle imprese in presenza di determinate situazioni gestionali.

Come riporta l’Oic nelle motivazioni del documento, l’intento è quello di evitare la diffusione di comportamenti contabili difformi, ovvero la non appropriata interpretazione delle attuali previsioni contabili, favorita dall’assenza di un principio che tratti organicamente la materia.

Previsioni in bilancio

La natura di bozza del documento e la futura entrata in vigore (prevista per i bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva) potrebbero portare imprese e consulenti a procrastinare l’esame degli aspetti operativi del nuovo principio. Comportamento che ci sentiamo di sconsigliare. Infatti, l’approccio agli aspetti contrattuali che è alla base del principio e le possibili conseguenze a livello operativo sulla gestione delle vendite e sulla conseguente rilevazione dei ricavi nei conti d’impresa potrebbero riservare non poche sorprese e – soprattutto in quei settori caratterizzati da politiche di vendita spesso consolidate – potrebbero comportare un rilevante impegno dal punto di vista della raccolta di informazioni e della quantificazione a livello analitico di importi finora considerati come unitari.

Non è un caso che l’Oic abbia previsto la possibilità di applicare prospetticamente (cioè “a futuro”) le novità, evidentemente mettendo in conto le difficoltà di un’applicazione retrospettiva del principio, soprattutto nelle realtà medio-piccole.

Non solo grandi imprese

Sempre in quest’ottica, la bozza prevede alcune rilevanti semplificazioni per le micro-imprese e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, lasciando aperta la porta, nelle motivazioni, ad altre possibili semplificazioni all’esito della consultazione.

Raggruppamento o segmentazione di contratti; presenza di corrispettivi variabili; identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione e allocazione del prezzo complessivo; competenza dei ricavi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi. Sono solo alcuni dei principali temi trattati nel documento, tenendo presente che sotto la lente è la voce “A.1” del conto economico, con esclusione, quindi, della voce “A.5” (altri ricavi e proventi) e dei lavori in corso su ordinazione (le cosiddette “commesse” disciplinate dal principio contabile Oic 23).

Basta scorrere la “guida applicativa” (parte integrante del principio) e gli esempi illustrativi per rendersi conto della frequenza, nella pratica, delle casistiche affrontate, spesso con rilevazioni contabili piuttosto dissimili da quelle tradizionalmente adottate. Vendite in garanzia (eccedente o meno l’obbligo di legge), cessioni con diritto di reso riconosciuto al cliente, previsione di concorsi a premio, pattuizione di importi versati al cliente (ad esempio per favorire l’adeguamento del punto vendita ai prodotti del fornitore), vendite con consegna differita: sono tante le casistiche trattate, molto diffuse anche in contesti medio-piccoli.

Ad esempio, la contabilizzazione del diritto di reso incondizionatamente riconosciuto al cliente entro una determinata scadenza comporterà (nei bilanci ordinari) l’iscrizione di un fondo oneri per un ammontare pari a quanto l’impresa ritiene probabile dover riconoscere al cliente come forma di rimborso, in contropartita a una riduzione diretta del ricavo collegato. Inoltre, il costo dei beni che si prevede saranno oggetto di reso è iscritto tra le attività dell’attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino prima della cessione. Micro-imprese e società con bilancio abbreviato potranno limitarsi a iscrivere, sempre in riduzione dei ricavi, un fondo oneri per un ammontare pari alla differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

Tutti da definire, infine, gli impatti fiscali di queste novità, a seguito della probabile emanazione di un decreto di coordinamento che – come già accaduto per i soggetti Ias con il decreto 10 gennaio 2018 dopo la diffusione del principio Ifrs 15 – potrebbe limitare per specifici aspetti l’applicabilità del principio di derivazione rafforzata.

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