Controlli e liti

Adesione o acquiescenza sugli atti: la sanatoria inciampa sulle notifiche

Sulle possibilità a favore dei contribuenti pesano le scelte dei funzionari. A parte le sanzioni a 1/18 e la diluizione in 20 rate si seguono le regole base

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Di tutte le forme di sanatoria previste dalla legge di Bilancio 2023, la definizione agevolata degli atti in adesione (comma 179) o in acquiescenza (comma 180) è probabilmente quella che presenta le maggiori difficoltà interpretative. E che alimenta una certa discrezionalità degli uffici, la quale potrebbe prestare il fianco – in futuro – a eventuali declatorie di illegittimità.

Il quadro delle regole

Per prima cosa va considerato che occorre fare riferimento alle regole del Dlgs 218/1997, tranne per ciò che viene derogato espressamente, in particolare per le penalità (un diciottesimo del minimo o dell’irrogato) e la possibilità di rateizzazione (20 rate trimestrali).

Bisogna quindi ricordare che, a fronte di un Pvc, il contribuente, in base a quanto dispone l’articolo 6, comma 1, del Dlgs 218 citato, può «chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione». Proposta di accertamento che però l’ufficio non è obbligato a formulare. Così come si rammenta che, rispetto alla notifica dell’atto di accertamento, se il contribuente presenta istanza di adesione (articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997), per costante indirizzo giurisprudenziale, anche in questo caso l’ufficio non è obbligato a convocare il contribuente al contraddittorio. Ancora, ricordiamo che se l’atto è stato preceduto da un invito al contraddittorio preventivo (articoli 5 e 5-ter dello stesso Dlgs 218), non è possibile procedere all’adesione, mentre è ammessa l’acquiescenza.

Qui occorre prestare particolare attenzione al fatto che l’articolo 15 del Dlgs 218/1997 (acquiescenza ordinaria) stabilisce che la definizione è possibile se il contribuente non ha presentato istanza da accertamento con adesione (quella del comma 2 dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997). Pertanto, solo la presentazione di quest’ultima è alternativa rispetto all’acquiescenza (non quindi quella del comma 1 dell’articolo 6, così come il fatto che non si sia giunti all’accordo in adesione in conseguenza di invito ex articoli 5 e 5-ter dell’ufficio). Comune a entrambe le forme di adesione è il fatto che le stesse vengono meno se il contribuente provvede a impugnare l’atto impositivo.

Le strade possibili

Occorre dunque applicare queste regole all’adesione e all’acquiescenza agevolata. Ciò ad esempio significa che, a fronte di un Pvc consegnato entro il prossimo 31 marzo, il contribuente potrà chiedere la formulazione della proposta di accertamento. Qui però non c’è un termine di legge entro il quale procedere, così – come detto – non c’è alcun obbligo per l’ufficio di formularla. Il provvedimento attuativo 27663/2023 non ha stabilito nulla in proposito. Sicché è da ritenere che, se anche il contribuente non formulerà l’istanza ex articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997, l’eventuale atto impositivo che ne seguirà (dopo il 31 marzo) dovrà essere ammesso all’adesione agevolata con le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo. Mentre – sempre per l’atto notificato dopo il 31 marzo e che deriva da un Pvc consegnato entro marzo 2023 – è da escludere la possibilità di accedere all’acquiescenza agevolata (comma 180).

Anche con riferimento agli atti di accertamento e agli inviti al contraddittorio che verranno notificati entro il prossimo 31 marzo, al fine di fruire dell’adesione agevolata (comma 179), occorre avere riguardo alle regole sopra descritte, così come per l’acquiescenza agevolata di cui al comma 180.

La discrezionalità degli uffici

In tutto questo, va osservato che su tutti gli istituti di sanatoria qui illustrati aleggia lo spettro di una certa discrezionalità degli uffici, sia con riferimento al fatto che, come visto, nell’accertamento con adesione ordinario – e quindi anche in quello speciale – l’ufficio non è obbligato a convocare il contribuente (o a formulare la proposta), ma soprattutto in relazione alla possibilità di definizione agevolata per atti consegnati o notificati dopo il 1° gennaio 2023. Qui va ricordato – si veda anche l’altro articolo – che la Consulta, con sentenza 175/1986, dichiarò illegittime le norme dei condoni del 1982 che rimettevano alla discrezionalità degli uffici la facoltà di notificare o meno un accertamento dopo l’entrata in vigore della novella, al fine di fruire del condono stesso.

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