Controlli e liti

Omessa comunicazione, l’Imu resta ridotta se il dato è conoscibile

La Cgt Como 53/1/2023 salva lo sconto per l’impresa che non ha seguito la delibera locale

di Luigi Lovecchio

La comunicazione prevista a pena di decadenza dalle delibere comunali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’Imu, non è necessaria qualora il Comune sia nelle condizioni di conoscere le notizie richieste con la stessa. Queste le conclusioni della sentenza n. 53/1/2023 della Cgt di Como (presidente Spera, relatore Dambruoso).

La vicenda riguardava un Comune che aveva deliberato l’applicazione di una aliquota ridotta Imu per i fabbricati delle imprese, da loro direttamente utilizzati. Nella delibera era altresì specificato che il riconoscimento dell’agevolazione era subordinato alla presentazione di una apposita comunicazione, a pena di decadenza. Il contribuente, tuttavia, si era autoliquidato l’aliquota ridotta senza presentare la comunicazione. Il Comune aveva emesso l’accertamento per omesso pagamento.

Nel ricorso il contribuente ha eccepito che, in realtà, l’ente impositore aveva a disposizione una pluralità di fonti informative per stabilire la sussistenza delle condizioni disposte nella delibera. Ad esempio, la denuncia Tari e la Scia, oltre che le visure camerali. Per questo motivo, la comunicazione si rendeva non necessaria.

La Corte di Como ha accolto il ricorso del contribuente, ravvisando anch’essa la conoscibilità delle informazioni oggetto della comunicazione pretesa a livello locale.

La conclusione appare senz’altro condivisibile tanto più che, nel sistema dell’Imu, vige il criterio di carattere generale secondo cui si dichiara solo ciò che non è nella disponibilità dei Comuni. A tale scopo, le istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia indicano la casistica in cui tale obbligo sussiste.

Il punto critico è rappresentato dal fatto che tale comunicazione, per espressa previsione deliberativa, era disposta a pena di decadenza. Se si guarda alla giurisprudenza di Cassazione sul punto, si realizza che, a cospetto di previsioni di tal genere, la dichiarazione è essenziale ai fini dell’agevolazione e non ammette equipollenti (per l’esenzione Imu dei fabbricati merce si veda tre le molte la Cassazione n. 5190/2022). In questo caso, tuttavia, si discute del corretto esercizio dei poteri deliberativi dell’ente, trattandosi di fattispecie non prevista dalla legge. Ecco allora che potrebbe soccorrere il principio di diritto scolpito nella clausola generale dei regolamenti comunali (articolo 52, Dlgs 446/1997), a mente della quale i poteri normativi degli enti devono essere ispirati alla semplificazione degli adempimenti. Questa previsione ben potrebbe essere valorizzata per disapplicare delibere locali che abbiano ecceduto nella richiesta di notizie facilmente reperibili dalle fonti informative a disposizione dei Comuni.

Si tratta, in altri termini, di fare applicazione del principio unionale, e non solo, di proporzionalità, che dovrebbe permeare tutto l’agire delle pubbliche amministrazioni.

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