Imposte

Anche il patent box con il regime premiale va scomputato da ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo va decurtato del beneficio derivante dal patent box

di Massimo Bellini

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo va decurtato del beneficio derivante dal patent box. È uno dei chiarimenti della circolare 5/E del 24 febbraio 2023, emanata in versione definitiva a seguito di consultazione pubblica.

La manovra 2020 (legge 160/2019, comma 203) prevede che la base di calcolo del credito R&S è assunta al netto di sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. A parere dell’Agenzia il nuovo patent box rientra nel novero di tali sovvenzioni o contributi, in linea con quanto già sostenuto nella circolare 13/E/2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Ne deriva che quando i medesimi costi rilevano sia ai fini del credito imposta ricerca e sviluppo che del patent, è necessario diminuire la base di calcolo del credito R&S dell’effetto fiscale derivante dal patent, considerando sia imposte sui redditi che Irap.

Il calcolo deve essere fatto sia nel caso di applicazione del regime di patent box ordinario, che prevede la maggiorazione dei costi sostenuti nell’esercizio, sia in caso di applicazione del regime premiale che consente di maggiorare i costi sostenuti fino all’ottavo esercizio precedente a quello di ottenimento di una privativa industriale. In quest’ultima ipotesi andrebbero pertanto restituiti i crediti d’imposta eventualmente già fruiti in esercizi precedenti. La restituzione deve però avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni al momento applicabili. Inoltre, poiché la norma che prevede la sterilizzazione della base di costo del credito R&S è in vigore dall’anno 2020, la decurtazione del beneficio patent box dovrebbe essere applicabile solo a partire da tale esercizio e non operare per gli esercizi precedenti.

Rimane poi la necessità di verificare che dal cumulo di tutti gli incentivi non si ottenga un beneficio superiore al costo sostenuto.

Investitori e licenziatari

La circolare enfatizza l’importanza della qualifica di investitore, che il contribuente deve avere per accedere al beneficio patent. Per investitore si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, che realizza gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Verificata la condizione di investitore la spettanza del beneficio prescinde dal titolo giuridico con cui si detiene il bene immateriale. Anche i licenziatari ed i sub-licenziatari possono pertanto esercitare l’opzione a queste condizioni. In deroga alla previsione di carattere generale che disconosce i costi intercompany tra quelli agevolabili (par. 3.2 del provvedimento del 15 febbraio 2022), è previsto che i costi sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di ricerca e sviluppo rilevanti, e meramente riaddebitati all’investitore (costi pass-through), sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi. Questa disposizione dovrebbe essere applicabile (per la quota parte di costi sostenuti con terzi) anche ai cost-sharing agreements intercompany in cui i partecipanti/investitori condividono la direzione tecnica ed i relativi rischi tecnici e finanziari di insuccesso.

Integrativa e documenti

In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98, che rettifica (a favore o a sfavore) il calcolo dell’agevolazione, è consentito modificare la documentazione, su cui deve essere apposta la firma elettronica con marca temporale entro la data di presentazione dell’integrativa. È una previsione più ampia rispetto alle disposizioni in tema oneri documentali sul transfer pricing che consentono la modifica della documentazione con marca temporale solo in caso di integrative a sfavore. Per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime patent box la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi, che decorrono dal giorno in la dichiarazione dei redditi, anche tardiva o integrativa/sostitutiva, è presentata.

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