Imposte

Sportivi professionisti, come è cambiata la tassazione per gli “impatriati”

Benficio tributario limitato a chi pratica discipline riconosciute dal Coni

Il regime di tassazione del reddito di lavoro sportivo degli “impatriati”, previsto dall’articolo 16 Dlgs 147/2015, la cui applicazione era stata estesa ai lavoratori sportivi professionisti dall’articolo 5 comma 1 lettera d) del decreto Crescita (Dl 34/2019), è stato recentemente modificato dall’articolo 12 quater del decreto legge n. 21 del 21 marzo2021.

In particolare, il testo riformato di questo articolo, sancisce preliminarmente l’applicabilità del regime degli impatriati ai soli rapporti di lavoro che non risultino assoggettati all’applicazione delle norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, di cui alla legge n. 91/1981, nonché al Dlgs 36/2021.

In via subordinata, il nuovo comma 5 quater dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 detta ulteriori e specifiche condizioni di accesso al beneficio tributario in questione, limitandolo agli sportivi che praticano discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e differenziandolo in funzione dell’epoca in cui le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito tale qualificazione.

Più precisamente, ove la qualificazione professionistica risulti conseguita entro l’anno 1990, il beneficio troverà applicazione a condizione che il contribuente abbia compiuto il ventunesimo anno di età e il suo reddito complessivo risulti superiore a un milione di euro.

Ove, invece, la qualificazione professionistica risulti conseguita dopo l’anno 1990, il beneficio troverà applicazione qualora il contribuente abbia compiuto il ventunesimo anno di età e il suo reddito complessivo risulti superiore a 500mila euro.

In presenza delle anzidette condizioni, nonché di quelle previste dal comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 e, pertanto:

- aver trasferito la residenza in Italia;

- non aver risieduto in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento ed essersi impegnati a risiedervi per almeno due anni;

- aver svolto l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;

troverà applicazione il regime opzionale degli impatriati, che comporta la tassazione del reddito nella misura del 50%, oltre al versamento di un “contributo sportivi professionisti impatriati” previsto dal comma 5 quinquies (codice tributo 1900 istituito con risoluzione agenzia delle Entrate n. 17 del 10 marzo 2021), in misura pari allo 0,5% della base imponibile, da destinare nel bilancio dello Stato al potenziamento dei settori giovanili.Per i rapporti di lavoro sportivo, infine, permane la preclusione alla fruizione della ulteriore agevolazione correlata al numero di figli minorenni o a carico (prevista dal comma 3 bis quarto periodo), nonché di quella subordinata al trasferimento della residenza in una regione del mezzogiorno (di cui al comma 5 bis).

Questa modifica al regime di tassazione dei rapporti di lavoro sportivo, trova applicazione con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 21/2022 ma, in virtù del comma 3 dell’articolo 12 quater dello stesso decreto, ai contratti riferiti a rapporti di lavoro sportivi in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza, continuerà a trovare applicazione il testo previgente dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

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