Controlli e liti

Pagamenti Mav e Riba, termini di accertamento ridotti di due anni

Risposta a interpello 404/2022: è indifferente il fatto che il contribuente riceva fatture cartacee da soggetti forfettari, ancora esclusi dallo specifico obbligo

Ridotti di due anni i termini di accertamento anche se la tracciabilità dei pagamenti avviene tramite Riba e Mav e, a questi fini, è indifferente il fatto che il contribuente riceva fatture cartacee da soggetti forfettari, ancora esclusi dallo specifico obbligo. Queste sono le importanti conclusioni a cui arriva l’agenzia delle Entrate con la risposta 404/E/2022 di ieri aprendo, di fatto, la strada a forme di pagamento tracciabili differenti da quelle previste dal Dm del 4 agosto 2016.

L’articolo 3 del Dlgs 127/2015, come interpretato sistematicamente dall’Agenzia con la risposta 331/E/2021, prevede che i termini di decadenza degli accertamenti, previsti in materia di imposte dirette e Iva, sono ridotti a due anni a condizione che i contribuenti:

• documentino le operazioni poste in essere con fattura elettronica ovvero con la memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi. Sotto questo ultimo profilo l’estensione ai corrispettivi telematici, non più espressamente previsti dall’articolo 3 del Dlgs 127/2015, vengono considerati dall’agenzia come condizione necessaria, in quanto oramai da considerarsi obbligatori e non più opzionali;

• garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.

Per individuare i metodi di pagamento, in attuazione del citato articolo 3, il Dm 4 agosto 2016 stabilisce che gli strumenti accettabili sono: il bonifico bancario o postale, la carta di debito o carta di credito e l’assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Inoltre lo stesso Dm prevede che l’agevolazione non opera per quei contribuenti che hanno effettuato anche un solo pagamento, superiore a 500 euro, mediante strumenti diversi da quelle espressamente individuati dal decreto stesso. Da ciò si desumerebbe che i mezzi di pagamento indicati siano tassativamente previsti.

Qui si innesca l’importante apertura delle Entrate che sottolinea che l’agevolazione scatta anche in presenza di pagamenti «non propriamente diversi» da quelli previsti dal decreto, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità: l’identificabilità delle parti tra cui intercorre il pagamento e il credito oggetto dell’operazione finanziaria. Proprio su queste basi si può ammettere l’utilizzo del sistema della Riba (ricevuta bancaria) e del Mav (Mediante avviso).

È chiaro, però, che la predetta interpretazione apre la strada ad altri mezzi di pagamento che proprio in questi ultimi anni hanno, sulla base dell’utilizzo di nuove tecnologie e di proposte di mercato più in linea con i tempi, modificato notevolmente il quadro di riferimento dei pagamenti elettronici. L’interpretazione va sicuramente accolta con favore, ma sarà necessario che i vari gestori dei mezzi di pagamento elettronico rivalutino specificamente le funzionalità dei propri strumenti e il rispetto puntuale dei requisiti fissati dall’Agenzia.

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