Imposte

Rivalutazione ai fini Ace, il saldo attivo conta solo se effettivamente realizzato

Per i conferimenti in denaro dei soci o la rinuncia a crediti rileva la data dell’operazione

di Paolo Meneghetti

In attesa di applicare la cosiddetta SuperAce nel 2021, i contribuenti sono chiamati a calcolare l’effetto della Ace normale nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, compilando l’apposito prospetto che per soggetti Ires è collocato nel quadro RS righi da 113 A 115.

Innanzitutto bisogna fare attenzione a non sovrapporre le regole di calcolo dell’Ace normale con quella della SuperAce, poiché al di là della diversa aliquota del rendimento nozionale (che è pari all’1,3% per il 2020 e al 15% per il 2021) anche le regole di computo degli incrementi di capitale proprio sono, almeno in parte, diverse. Un caso specifico sono i conferimenti in denaro dei soci o la rinuncia a crediti verso la società da loro vantati: nell’Ace normale tali operazioni vanno calcolate con il pro rata temporis (quindi rilevano proporzionalmente alla data in cui sono state effettuate) mentre nella SuperAce rilevano sempre al 100% anche se eseguite, per ipotesi, il 30 dicembre del 2021.
Incrementi di capitale proprio
Nella colonna 1 del rigo Rs 113 vanno inseriti gli incrementi di capitale proprio rilevati a far data dall’1 gennaio 2011 e l’aumento riferito al 2020 di norma è generato dall’utile del 2019 destinato a riserva nel 2020 e dai versamenti in denaro erogati dai soci alla società nel corso del 2020. Occorre fare attenzione al fatto che l’incremento di capitale proprio è sterilizzato dall’incremento degli investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni: tale dato quindi riduce immediatamente la base Ace nel rigo 113, colonna 1 e non va considerato come riduzione alla colonna 2 o 2 del medesimo rigo. In quanto elemento “strutturale” della base Ace (circolare 8/E/17) l’incremento dell’investimenti in titoli e valori mobiliari non può essere oggetto di interpello disapplicativo e ciò spiega perché il dato non va inserito tra le operazioni elusive. Per quanto attiene al perimetro delle operazioni che vanno considerate investimento in titoli e valori mobiliari si registra un certo dibattito sul tema delle polizze assicurative (Assonime 17/17). Alcune, ad esempio le polizze vita, presentano un contenuto “previdenziale” che permette di non considerarle quali investimenti in titoli e valori mobiliari (Dre Veneto, int. 907-191/2018).
Le rivalutazioni
Un tema di rilevante attualità in materia di riserve computabili negli incrementi della base Ace è quello del saldo attivo da rivalutazione. Operando la rivalutazione (sia civilistica che fiscale, posto che in questo caso la distinzione non rileva) si incrementa il patrimonio netto con una riserva che fiscalmente va considerata di utili. Sul punto occorre però notare che le riserve che possono incrementare la base Ace sono quelle “disponibili” e questo termine va inteso nell’accezione Ace quale riserva generata da utili effettivamente realizzati e non derivanti da processi valutativi. È quindi indiscutibile che il saldo attivo da rivalutazione deriva da un processo valutativo, il che comporta l’impossibilità di considerarlo quale incremento della base Ace. Detto ciò vanno fatte due ulteriori considerazioni:
O il saldo attivo comunque incrementa il patrimonio netto e ciò comporta che si alza il tetto di computo massimo della base Ace che è, appunto, il patrimonio netto al 31 dicembre 2020

O il saldo attivo non partecipa alla formazione della base Ace, ma tale esclusione non è definitiva: nel momento il cui i valori rivalutati saranno realizzati (ad esempio con la cessione del bene rivalutato) il saldo attivo diventerà riserva rilevante nella base Ace (circolare 21/E/2015, paragrafo 3.13), a condizione che essa si sia formata dopo il 2010, come accade per il saldo attivo della rivalutazione eseguita ex Dl 104/20.

Le correzioni contabili
Il recente interpello n. 279 del 21 aprile 2021 conferma quando già affermato nella relazione Illustrativa del Dm del 3 agosto 17 in materia di conseguenze ai fini Ace delle correzioni contabili eseguite modificando direttamente il patrimonio netto. Tali modifiche non hanno una diretta rilevanza ai fini Ace, ma i diversi risultati dei singoli esercizi possono avere rilevanza ai fini Ace tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Invece la modifica di patrimonio netto spiega efficacia ai fini Ace limitatamente al computo del limite massimo di variazione in aumento computabile che è, appunto, il patrimonio netto. Pertanto se il patrimonio netto viene, ad esempio, ridotto per effetto della imputazione di un componente negativo, il minor valore di tale dato costituisce il nuovo ammontare di riferimento quale tetto massimo della base Ace.

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