Imposte

Senza l’Ace cadono i paletti sulla liquidità

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Con l’abrogazione dal 2019 dell’agevolazione Ace, annunciata dalla Nota di aggiornamento al Def, verranno meno anche i vincoli con cui le imprese hanno sino a oggi dovuto fare i conti nell’impiego delle disponibilità liquide, allo scopo di evitare che il tipo di investimento prescelto per ragioni finanziarie potesse ridurne il benefici. Tali vincoli devono peraltro essere ancora considerati in sede di determinazione dell’agevolazione relativa agli anni 2017 e 2018.

La base Ace

Poiché la ratio dell’Ace è incentivare la capitalizzazione delle imprese destinata agli investimenti produttivi o alla riduzione dei debiti, con la legge di Bilancio 2017 è stata (re)introdotta ai fini del computo della base di calcolo la limitazione già esistente nell’ambito della Dit in forza della quale l’incremento di capitale proprio rilevante (cosiddetta “base Ace”, cui va applicato un apposito coefficiente per quantificare la deduzione spettante) è ridotto in misura pari all’incremento «delle consistenze dei titoli e degli altri valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010» (articolo 1, comma 6-bis, del Dl n. 201/2011).

Tale previsione, definita nella circolare 8/E/2017 di carattere sistematico e non antielusivo, interessa, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la generalità delle imprese (con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione, per le quali l’investimento mobiliare rientra tra le attività “tipiche”), con valenza anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018.

Effetto sterilizzazione

Fino al 31 dicembre nel decidere la composizione dei propri investimenti finanziari, le imprese che possono disporre di rilevanti risorse finanziarie (di solito speculari a utili non distribuiti) devono quindi valutare gli effetti della norma, potendone derivare una “sterilizzazione” parziale o addirittura totale dell’agevolazione.

Ciò richiede, evidentemente, di confrontare il rendimento netto discendente dall’importo impiegato in una determinata attività finanziaria con il beneficio fiscale che deriverebbe dal mantenimento della medesima somma su un conto bancario o postale o dal suo investimento in uno strumento finanziario che non dà luogo alla suddetta riduzione.

Poiché la deduzione spettante è determinata applicando alla base Ace la percentuale di rendimento figurativo stabilita dall’articolo 1, comma 3, del Dl n. 201/2011, pari all’1,5% dal 2018, il beneficio fiscale corrisponde, per l’annualità in corso, allo 0,36% (= 1,5% x 24%) dell’incremento di capitale proprio rilevante.

Per altro verso, atteso che il rendimento lordo di un’attività finanziaria concorre di regola alla formazione del reddito d’impresa imponibile (scontando un’imposizione del 24% per le società di capitale), ai fini del suddetto confronto, essendo il beneficio Ace netto, anche tale rendimento va assunto nella sua misura “netta”, dedotte le relative imposte, ovverosia nella misura del 76% [= 1 – (1 x 0,24)].

La soglia di convenienza

Indipendentemente dall’imposta di bollo, la scelta tra l’impiego delle liquidità in titoli e in altri valori mobiliari e il mantenimento delle stesse sul conto corrente risulta indifferente in presenza di un rendimento lordo dei titoli e valori immobiliari pari allo 0,4737%, che è il valore percentuale lordo corrispondente a un rendimento netto pari a quello dello 0,36% [= 0,4737% x (1 – 24%)].

Gli investimenti in attività finanziarie che offrono rendimenti inferiori a tale soglia si rivelano, quindi, meno convenienti di un deposito bancario o di un certificato di deposito, anche in caso di rendimento nullo dello stesso e ciò naturalmente laddove sussistano i presupposti per godere dell’Ace, vale a dire in presenza di un incremento di capitale proprio e di un reddito d’impresa da compensare.

A questo scopo occorre tuttavia considerare che non tutti gli impieghi finanziari producono la penalizzazione appena descritta.

LE SIMULAZIONI

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©