Imposte

Tax credit ricerca, per gli avvisi di recupero sempre opportuno il parere tecnico del Mise

L’Agenzia non ha competenze per analizzare l’investimento. Ma l'interpello senza allegati tecnici non la obbliga a consultarsi

Uno degli aspetti più dibattuti in tema di crediti di ricerca e sviluppo è se l’agenzia delle Entrate abbia le competenze tecniche per poter identificare la spettanza del tax credit in relazione agli investimenti previsti dall’articolo 3 del Dl 145/2013.

La diatriba, ripresa dalla più recente giurisprudenza che in molti casi risulta favorevole al contribuente, trae origine dal testo dell’articolo 8 del decreto 27 maggio 2015, secondo cui «qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere».

La facoltà che emerge dalla norma non deve tuttavia trarre in inganno. Se è vero che non esiste un obbligo di legge, non altrettanto può dirsi a livello di prassi, come emerge dalla lettura della circolare 31/E/2020 che fornisce delucidazioni in materia di interpelli pluridisciplinari, con cui si sottopongono quesiti di natura prettamente fiscale abbinati a quesiti di natura tecnica.

È bene sottolineare che tali istanze trovano accoglimento solo dal 23 dicembre 2020 e, dunque, prima di tale data non era concesso al contribuente sottoporre quesiti fiscali e tecnici insieme (cioè gli ambiti attualmente oggetto di sanatoria 2015-2019). Prima di quella data – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al Dlgs 156/2015 di riordino all’istituto dell’interpello – il qualificatorio, al pari di quello ordinario, «non può comunque avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico».

Tuttavia, la circolare 9/E/2016 ha comunque fatta salva «la possibilità di raggiungere con gli interlocutori istituzionali, competenti ratione materiae, la possibilità di concludere specifici accordi di collaborazione alla luce dei quali, in caso di presentazione di istanze di interpello che presuppongono un accertamento tecnico [non di carattere fiscale], è l’Agenzia ad attivarsi, al posto del contribuente, per ottenere il preliminare parere tecnico».

In definitiva, le istanze pluridisciplinari, come ricordato dalla circolare 31/E/20, sono oggetto di diversa valutazione: a seconda che il contribuente alleghi il propedeutico parere del competente organo in ordine all’inquadramento tecnico dell’attività, oppure non alleghi alcun parere.

Nel primo caso l’istanza è ammissibile e va istruita secondo le ordinarie modalità operative stabilite dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente. Nel secondo caso, stante l’assenza di un parere tecnico, la risposta non potrà che riguardare solo l’esame del quesito di carattere fiscale. Ma nonostante la mera “facoltà” prevista normativamente, per il credito R&S appare evidente l’opportunità di un passaggio tecnico prima dell’elaborazione della risposta e dell’emissione di un avviso di recupero.

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