Imposte

Cripto-attività, i realizzi vanno tassati con il criterio di derivazione

Oggi per le permute dei soggetti Ires manca una deroga espressa (come per l’Irpef)

Secondo la relazione illustrativa della nuova norma sull’irrilevanza Ires delle valutazioni, «resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale (Fiat), la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo». È un’affermazione che fa riflettere: in particolare, il mancato riferimento alla deroga prevista ai fini Irpef per le permute tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni. Se la deroga risponde al principio di effettività e attualità della capacità contributiva – per evitare di tassare plusvalori teorici qualora il valore dell’asset ricevuto in cambio sia volatile e illiquido – lo stesso dovrebbe valere anche ai fini Ires.

Peraltro, in alcuni contesti, la movimentazione tra cripto-attività potrebbe essere assimilabile a un mero fenomeno “sostitutivo” più che a un evento realizzativo. Ad esempio, ogni volta in cui all’assenza di effettiva capacità contributiva si aggiunge una finalità non speculativa, ma funzionale ai progetti a più lungo termine, nell’ambito della blockchain o in generale dei registri distribuiti. In questo settore esiste infatti una forte ripartizione dei passaggi dal mondo delle valute legali Fiat all’universo cripto: per investire in token (che sia currency token o Nft) nella blockchain (al di fuori dei circuiti intermediati) occorre prima acquisire criptovalute, principalmente Etheurem, che col Bitcoin rappresenta la sola criptovaluta a poter assolvere a una pseudo funzione di tesoreria o riserva di (cripto) liquidità (sebbene anche loro siano soggette a oscillazioni).

In questi termini, ogni passaggio o permuta che avvenga all’interno dell’ambiente cripto potrebbe apparire non rappresentativo di capacità contributiva, finché non si riceva un bene con un valore liquido e stabile o un servizio reale o, infine, non si “rientri” nel mondo delle valute Fiat.

Tra fisco e bilanci

Resta sottinteso che, almeno finché non verranno introdotte norme ad hoc (come fatto per le valutazioni), queste nuove realtà vanno comunque ricondotte ai criteri generali del reddito d’impresa, secondo i quali le permute rappresentano fenomeni “realizzativi”, ma pur sempre nel rispetto della “derivazione” contabile.

Ebbene, dalle due diverse classificazioni finora individuate dalla prassi contabile (rimanenze o immobilizzazioni immateriali, a cui secondo alcuni va aggiunta quella di «attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni»), possono derivare rappresentazioni contabili diverse, non solo in termini di valutazione (al costo o al fair value), a seconda delle finalità sottostanti: ad esempio, trading, investimento o emissione di token in cambio di cripto.

Senza contare che già oggi esiste una fattispecie di neutralità fiscale delle permute se iscritte in “continuità” contabile (secondo comma, ultimo periodo, articolo 86 del Tuir).

L’auspicio è che le spinte legislative o regolatorie in corso (in primis il regolamento Mica) possano aiutare a definire un quadro più armonizzato, anche sul versante contabile e fiscale, in tempi brevi.

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