Cripto-attività, i realizzi vanno tassati con il criterio di derivazione
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Secondo la relazione illustrativa della nuova norma sull’irrilevanza Ires delle valutazioni, «resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale (Fiat), la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo». È un’affermazione che fa riflettere: in particolare, il mancato riferimento alla deroga prevista ai fini Irpef per le permute...