Controlli e liti

Un test per svelare le società Ue di comodo

Nella proposta di direttiva, operativa dal 2024, prevista la perdita dello status

di Raffaele Villa

Dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS)), perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La stessa rappresenta una delle misure annunciate dalla Commissione europea il 18 maggio 2021 per migliorare l’attuale sistema impositivo all’interno del mercato unico assicurandone equità ed efficacia.

L’explanatory memorandum di accompagnamento della proposta di Direttiva chiarisce che l’obiettivo è evitare che l’interposizione di società di comodo europee all’interno di strutture societarie crossborder permetta l’ottenimento di vantaggi fiscali. Per tale obiettivo, il test sulla sostanza economica di cui si avvale la proposta di Direttiva permette ai paesi dell’Ue di identificare le società di comodo europee così da contrastarne l’utilizzo.

L’essenza della proposta di Direttiva è rappresentata da un test sulla sostanza minima degli enti e dal trattamento fiscale applicabile agli enti che non lo superano.

La Direttiva si applica agli enti residenti ai fini fiscali in un paese europeo, ossia nel paese titolato a rilasciare il certificato di residenza fiscale dell’ente. In particolare, un ente è considerato a rischio di essere di comodo, e quindi soggetto all’obbligo di reporting che riguarda il possesso di elementi dimostranti l’esistenza di una minima sostanza, se un’alta percentuale dei propri ricavi è formata da passive income, la propria attività svolta si qualifica quale attività cross-border e i fattori produttivi funzionali all’amministrazione dell’attività giornaliera e all’esercizio del potere decisionale su funzioni aziendali significative sono acquisiti in outsourcing. Per presunzione assoluta, determinati soggetti sono esclusi dal test in quanto considerati a basso rischio perché sottoposti a normative che impongono un adeguato livello di trasparenza (ad esempio i soggetti finanziari), perché non risultano pericolosi da un punto di vista fiscale, o perché il proprio organico allocato alle attività generatrici di passive income conta almeno cinque unità.

I soggetti che risultano a rischio di essere di comodo dopo il test, devono indicare nella dichiarazione dei redditi se rispettano i requisiti di sostanza minima, fornendone la prova, rappresentati dal possesso di uffici in via esclusiva, di almeno un conto corrente attivo nella Ue e, alternativamente, di almeno un amministratore residente nel paese dell’ente, o in un paese non distante, dotato di deleghe essenziali utilizzate attivamente in modo indipendente o di personale qualificato residente nel medesimo paese, o in un paese non distante. L’assenza di almeno un requisito, o la carenza di prova di almeno uno, presume l’ente quale di comodo. È possibile fornire la prova contraria dando informazioni, tra l’altro, sulla sussistenza di valide ragioni economiche che giustifichino la carente sostanza.

È possibile ottenere una esenzione dall’obbligo dichiarativo nei casi in cui venga dimostrata l’assenza di pericolosità fiscale. Gli enti risultanti di comodo sono ignorati ai fini fiscali, avendo perduto il titolo per ottenere il certificato di residenza fiscale valido ai fini delle convenzioni e delle Direttive, e i redditi percepiti dagli stessi si considerano corrisposti ai soggetti che li partecipano. Sono inoltre previste sanzioni e il potere di innesco di un’attività di indagine da parte del paese Ue di residenza dell’ente su stimolo degli altri paesi Ue che ne abbiano interesse. Infine, attraverso una integrazione della Direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa, le informazioni rilevanti sulle società di comodo saranno prontamente disponibili a tutti i paesi della Ue.

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