Lite definibile solo se le Entrate sono già parte in causa al 1° gennaio
Risposte a interpello sulla definizione agevolata delle controversie tributarie: niente accesso alla sanatoria se l’Agenzia è evocata in giudizio in data successiva
Solo se l’agenzia delle Entrate è parte processuale già al 1° gennaio 2023 la relativa lite è definibile: se, infatti, risulta evocata in giudizio in data successiva, non è possibile accedere alla sanatoria.
Inoltre, se si decade dal pagamento rateale della definizione delle sole sanzioni, le relative somme per imposte non si annullano automaticamente con l’adesione alla sanatoria le quali rimarranno comunque dovute per intero.
Sono questi i chiarimenti proposti dall’agenzia delle Entrate in risposta a due istanze di interpello sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Quando l’Agenzia delle Entrate non è destinataria del ricorso
Va innanzitutto ricordato che la norma (articolo 1, commi 186 e seguentim della legge 197/2022) prevede che siano definibili le controversie in cui è parte l’agenzia delle Entrate. Dai primi chiarimenti offerti (circolare 2/2023) per identificare tali liti, occorre far riferimento alle ipotesi in cui l’Agenzia sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.
Il dubbio posto da un contribuente con specifica istanza di interpello (risposta n. 306/2023 del 24 aprile scorso) riguarda il caso in cui il ricorso è stato notificato entro il 1° gennaio 2023 al solo agente della riscossione e l’genzia delle Entrate si è costituita in giudizio, perché evocata come terzo, solo nel successivo mese di gennaio 2023.
Secondo la risposta delle Entrate, per identificare le liti definibili occorre verificare il requisito di parte in senso formale al 1° gennaio 2023.
È pertanto necessario che a tale data l’agenzia delle Entrate abbia già lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
In risposta al quesito, quindi, è stato escluso si trattasse di lite definibile, atteso che al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del giudizio, né risultava evocata.
L’acquiescenza alle sanzioni e la definizione delle liti
L’altra questione affrontata riguarda il trattamento delle somme versate a titolo di acquiescenza alle sole sanzioni. In proposito, l’articolo 17 del Dlgs 472/1997 prevede la possibilità di definire le sanzioni pagando un terzo delle irrogate. Di regola, tale versamento, consente di proseguire il contenzioso sulle sole imposte ed interessi.
In risposta a specifico quesito posto in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia aveva precisato che su richiesta del contribuente è possibile rateizzare il dovuto a titolo di acquiescenza alle sole sanzioni.
In tale circostanza, l’Agenzia aveva chiarito che l’omesso pagamento anche di una sola rata, comportava la perdita del beneficio e quindi il ripristino dell’originario debito sanzionatorio (in misura integrale).
L’istanza di interpello riguarda il caso in cui un contribuente aveva definito le sole sanzioni ed aveva impugnato il provvedimento per imposte e interessi.
Si prospettava così di sospendere il pagamento delle rate ottenute sull’acquiescenza delle sanzioni e, conseguentemente alla decadenza dal beneficio, includere anche tale parte del provvedimento nella definizione della lite.
In tal modo, secondo la tesi prospettata dall’istante, in conseguenza della decadenza, tali sanzioni rientravano nella possibilità di fruire della definizione agevolata della controversia.
L’Agenzia (risposta 305/2023 del 24 aprile) ha però escluso tale interpretazione. Secondo la risposta, infatti, la decadenza dalla rateazione dell’acquiescenza non consente il ripristino delle condizioni originarie, al fine di considerare tali sanzioni parte del valore della lite.
La scelta effettuata dal contribuente, al momento della notifica degli atti impositivi, di definire le sanzioni (ai sensi del citato articolo 17), attraverso la rinuncia all’impugnazione, rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto definitorio. Risultano, così, irrilevanti le vicende relative alla rateizzazione e all’eventuale decadenza dal beneficio.