Imposte

Extraprofitti, nel calcolo anche gli utilizzi di riserve in sospensione d’imposta

Dietrofront sull’esclusione prevista dal decreto Bollette: tornano ad essere rilevanti gli utilizzi di riserve in sospensione di impost

di Luca Gaiani

Per il calcolo del contributo straordinario di solidarietà delle imprese del settore energetico, in scadenza il prossimo 30 giugno, ritornano ad essere rilevanti gli utilizzi di riserve in sospensione di imposta. L’articolo 22 del Dl 61/2023, in vigore dal 2 giugno, abroga infatti la norma, contenuta nel Dl 34/2023 (decreto Bollette), che ne aveva disposto l’esclusione dal reddito da prendere a base per il contributo in questione.

Cambiano in corsa le regole per il contributo straordinario 2023 introdotto dai commi 115 e seguenti della legge 197/2022 e riguardante i soggetti Ires che operano nei settori della produzione e distribuzione di prodotti energetici. La base imponibile del tributo è calcolata come eccedenza del reddito complessivo 2022 (al lordo delle perdite pregresse e della deduzione Ace: rigo RF63) sulla media del reddito del quadriennio precedente (2018-2021) maggiorata del 10%. L’imponibile così quantificato sconta un’aliquota pari al 50% e il risultato deve essere confrontato con un tetto massimo dato dal 25% del valore del patrimonio netto contabile alla data del 31 dicembre 2021. Se la media quadriennale è negativa (da assumere pari a zero), la base imponibile è data semplicemente dal reddito del 2022. Chi si è costituito dopo il 2018 tiene conto dei dati degli anni di effettiva attività, con ragguaglio del primo esercizio. Una società sorta nel 2019 calcolerà una media triennale (2019-2021).

L’articolo 5 del Dl 34/2023 aveva modificato il calcolo della base imponibile del contributo straordinario stabilendo l’esclusione, nella quantificazione del reddito complessivo del 2022 (la cui eccedenza sulla media dei quattro anni precedenti maggiorata del 10% genera come detto l’imponibile del contributo), degli utilizzi di riserve in sospensione di imposta o destinate alla copertura deduzioni extracontabili di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 244/2007. L’irrilevanza degli impieghi di riserve in sospensione si applica nel limite del 30% dell’importo totale risultante alla data del 31 dicembre 2021 e si estende anche ad eventuali utilizzi avvenuti nel quadriennio 2018-2021 di calcolo della media.

La norma è stata abrogata, poche settimane dopo la sua entrata in vigore, dall’articolo 22 del Dl 61/2023 per mere ragioni di gettito e cioè per concorrere alla copertura del fabbisogno generato dagli interventi a sostegno delle zone alluvionate.

Nel calcolo del reddito complessivo del 2022 da considerare per la determinazione della base imponibile del contributo straordinario torna dunque ad essere compreso anche l’importo eventualmente formato dalla distribuzione di riserve in sospensione (e così pure per la media quello delle riserve distribuite negli anni 2018-2021).

Il pagamento del tributo straordinario, lo ricordiamo, si deve effettuare ordinariamente entro il 30 giugno 2023, salvo che per le società che approvano il bilancio 2022 nel mese di giugno 2023 (o successivamente), avvalendosi del termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (articolo 2364 del Codice civile), le quali verseranno il tributo entro il 31 luglio 2023.

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