Controlli e liti

Nessun aggravio fiscale sui dividendi alla Sicav lussemburghese

La Ctp di Pescara ha definito discriminatorio il vecchio regime sugli utili. Dal 2021 il legislatore ha riconosciuto l’esenzione sugli Oicr non residenti

di Davide Settembre e Claudio Valz

Il vecchio regime fiscale dei dividendi erogati alle Sicav lussemburghesi deve considerarsi discriminatorio per violazione del principio comunitario di libera circolazione dei capitali. Tali organismi di investimento, pertanto, hanno diritto al rimborso delle ritenute subite su tali proventi. È questo, in sintesi, il principio stabilito dai giudici della Sezione 1 della Ctp di Pescara con la sentenza n. 49 del 7 febbraio scorso (presidente Di Fortunato, relatore Naccarella).

Nel caso esaminato dai giudici abruzzesi, una società di investimento a capitale variabile residente in Lussemburgo aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio sull'istanza di rimborso delle ritenute versate sui dividendi di fonte italiana. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che il vecchio regime fiscale dei dividendi erogati a Sicav lussemburghesi doveva considerarsi discriminatorio rispetto a quello degli omologhi soggetti residenti in Italia. Infatti, in base a tale regime, i dividendi corrisposti a Sicav lussemburghesi erano assoggettati ad una ritenuta del 26% mentre gli utili percepiti dalle Sicav residenti erano esenti.

Tale diverso trattamento fiscale non poteva trovare giustificazione dal momento che una Sicav residente in Lussemburgo è comparabile ad un omologo organismo di investimento residente in Italia, in quanto entrambe sono costituite e regolamentate in base alla Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV).

I giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando in primis che una Sicav residente in Lussemburgo e un omologo organismo di investimento residente in Italia sono comparabili, essendo entrambe soggette a forma di vigilanza prudenziale. Appare pertanto evidente che il più gravoso trattamento fiscale dei dividendi percepiti dal soggetto non residente derivi soltanto dalla diversa sede. In particolare, tale disparità di trattamento fa ravvisare una discriminazione che contrasta con la libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'articolo 63 del Tfue e con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Tfue.

Al riguardo, i giudici hanno anche ricordato come la Corte di giustizia, in tema di discriminazione, ha in molte occasioni operato una censura nei confronti di quegli Stati membri la cui normativa prevedeva trattamenti fiscali penalizzanti per gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri rispetto a quelli residenti, ritenendo tale penalizzazione lesiva del principio di libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 del Tfue (tra le altre, la sentenza del 30 gennaio 2020, C-156/17, Ka Deka e quella del 19 novembre 2020, C-480/19).

L'esistenza di tale contrasto con la normativa comunitaria si evince anche dal fatto che, anche a seguito dell'indagine investigativa avviata dalla Commissione (Pilot 8105/15/TAXU) il legislatore ha introdotto un regime di esenzione dei dividendi corrisposti ad Oicr non residenti comunitari, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La sentenza in commento appare particolarmente significativa, in quanto per la prima volta in Italia è stato riconosciuto il rimborso delle ritenute subite su dividendi a un Oicr non residente, sulla base del diritto comunitario. Resta da valutare se le stesse argomentazioni potrebbero essere applicate anche ai fondi di investimento extra Ue.

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