Controlli e liti

Dazi antidumping evasi, l’avviso non può rinviare solo alla relazione Olaf

Per la Ctp Reggio Emilia la rettifica deve almeno riprodurre il contenuto dell’atto presupposto

ADOBESTOCK

di Giulia Sara Pulerà

È illegittimo l’accertamento doganale che nelle motivazioni si limita a rinviare a una relazione dell’ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf): quest’ultima segnala il sospetto che alcune importazioni siano state effettuate in evasione dei dazi antidumping. Ai fini dell’obbligo di motivazione dell’avviso, occorre allegare il documento o riprodurne il contenuto essenziale. A dirlo è la Ctp Reggio Emilia con la sentenza 236/1/2021 (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine da un avviso con il quale venivano recuperati a tassazione diritti doganali per l’importazione di biciclette asseritamente provenienti da Taiwan, che l’Agenzia doganale accertava provenire dalla Cina. L’atto di rettifica era motivato mediante mero rinvio al rapporto Olaf, secondo il quale una serie di partite di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese sarebbe stata prima introdotta nelle zone franche di Taiwan, per poi essere importata nell’Ue senza scontare i maggiori dazi antidumping. Presso le imprese esportatrici gli ispettori rilevavano la carenza di strutture atte alla produzione di biciclette che fossero idonee al conferimento di origine della merce.

Il provvedimento veniva impugnato dal contribuente, il quale eccepiva l’illegittimità dell’atto visto che le autorità doganali si sono limitate ad accogliere le conclusioni dell’Olaf, senza svolgere ulteriori indagini. Richiamava, inoltre, l’applicazione del principio di buona fede poiché egli non avrebbe avuto ragione per dubitare dell’origine della merce a fronte del rilascio del certificato di origine dalla Camera di commercio di Taiwan.

I giudici emiliani, in accoglimento del ricorso, hanno annullato gli atti impugnati ricordando che l’ordinamento comunitario conferisce piena rilevanza probatoria alla relazione finale redatta dall’Olaf, essendo un documento equipollente, per identità di funzioni, ai processi verbali di constatazione della normativa domestica. Per tale ragione, quindi, valgono i medesimi principi elaborati in materia, in base ai quali l’atto di accertamento motivato per relationem deve indicare almeno il contenuto essenziale del documento cui si rinvia del quale il contribuente non abbia integrale conoscenza (Cassazione, 5931/2019).

Inoltre il collegio, aderendo ai principi europei condivisi dalla nostra giurisprudenza, ha rilevato la sussistenza dello stato soggettivo di buona fede dell’importatore che, a certe condizioni, esenta dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi: la mancata riscossione era dovuta a errore incolpevole, ovvero non rilevabile dal debitore diligente in buona fede, errore che ha assunto efficacia scriminante in quanto imputabile alle autorità doganali (Cassazione, 33314/2019).

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