Imposte

Aidc, la massima della norma di comportamento 214 sull’Iva errata in fattura

La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, se assolta dal cedente o prestatore e al di fuori di ipotesi di frode, deve essere riconosciuta in tutti i casi di errata applicazione dell’imposta, in misura superiore a quella dovuta. Il diritto alla detrazione compete, pertanto, anche se l’operazione è stata erroneamente assoggettata ad imposta pur essendo esclusa, non imponibile o esente da Iva e non solo quando è stata applicata un’aliquota Iva superiore a quella effettiva. Il diritto nazionale che ammette il diritto alla detrazione è conforme alla normativa euro-unionale alla luce dei principi di neutralità, effettività e non discriminazione. Parimenti, nel caso di errata applicazione dell’Iva, in assenza di contesti di frode e di un danno all’erario, non è legittima l’applicazione della sanzione per indebita detrazione, prevista dall’articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 471 del 1997 (90% dell’Iva), in virtù del principio di proporzionalità.

La Commissione

Componenti : Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Nino Clerici, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paola Piantedosi, Luca Rossi, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapolli, Norberto Villa, Marco Clementi (Consigliere Aidc)

Esperti: Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Pietro Bonazza, Giulio Boselli, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Picolli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Giuseppe Verna, Edoardo Ginevra (Presidente Aidc– Sezione di Milano)

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