Adempimenti

Successioni, dichiarazioni online anche per i trust testamentari

La posizione in una Faq diramata dalle Entrate. Non si comprende l’adempimento poiché non è dovuta l’imposta

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di Angelo Busani

Come si compila la dichiarazione di successione nel caso di un trust istituito per testamento. È questo l’oggetto di una faq pubblicata ieri sul sito dell’agenzia delle Entrate, nella quale, in sostanza, vengono dettate alcune specifiche tecniche per la compilazione della modulistica digitale.

Se ci si ferma qui, l’argomento è di interesse relativo. Diventa invece assai rilevante se si riflette sul punto che la dichiarazione di successione serve a dichiarare al Fisco la consistenza dell’eredità e i soggetti che ne sono beneficiari, al fine dell’applicazione dell’imposta di successione.

Ora, il trust testamentario presuppone che un testamento venga pubblicato e che, con ciò, il trust venga istituito mediante l’accettazione dell’incarico da parte del trustee. Si tratta di un atto che evidentemente contiene la descrizione del patrimonio vincolato in trust e dal quale, se ci sono beni immobili, derivano le formalità pubblicitarie dei Registri immobiliari e il Catasto (“contro” il defunto e a favore del trustee).

Ebbene, dato che, la circolare dell’agenzia delle Entrate 34/E del 2022 ha definitivamente sancito che l’imposizione indiretta concernente il trust non si applica nel momento di istituzione del trust quando il trustee effettuerà un’attribuzione liberale ai beneficiari, non si comprende perché si dovrebbe compilare una dichiarazione di successione, la quale, se anche compilata, non servirebbe né a pagare l’imposta di successione (perché non dovuta) né le imposte ipotecaria e catastale: è nell’atto in cui il trustee accetta il suo incarico e con il quale il trust viene eretto che si assolvono, in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Anche nel caso in cui all’atto di dotazione del trust occorra effettuare talune dichiarazioni utili a ottenere un vantaggio fiscale (come l’esenzione per il passaggio del controllo di una società) non dovrebbe essere indispensabile ricorrere alla dichiarazione di successione, potendosi contenere le occorrenti espressioni nell’atto con il quale il trust viene eretto.

Forse fa eccezione a quanto precede il caso (non frequente) nel quale «i beneficiari individuati (…) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento (…) già al momento dell’istituzione del trust»: sono le note parole con le quali la circolare n. 34 definisce il caso in cui il trust sia da tassare «in entrata».

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