Controlli e liti

Processo tributario, legittima l’udienza pubblica solo facoltativa

Per la Corte costituzionale il rito garantisce il confronto paritario tra le parti

di Antonio Iorio

Poiché anche nell’udienza camerale del rito tributario è garantito un confronto effettivo e paritario tra le parti, la facoltà e non l'obbligo di svolgere la pubblica udienza non viola alcun principio costituzionale. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con la sentenza 73/2022 depositata il 18 marzo.

L'intervento della Consulta era stato sollecitato dalla Ctp di Catania (si veda l’articolo «Udienza pubblica solo facoltativa? Parola alla Consulta») la quale aveva dubitato della costituzionalità della norma che, all'interno del processo tributario, prevede la facoltà delle parti (e non l'obbligo) di svolgere la pubblica udienza. I giudici catanesi, in estrema sintesi, avevano rilevato che la normativa vigente ante riforma del contenzioso tributario del 1992 era stata oggetto di una pronuncia di incostituzionalità (sentenza 50/1989) della norma che non consentiva la pubblica udienza. Evidenziavano, così, che anche la successiva norma (articolo 33 de decreto legislativo 546/1992) lasciando alla disponibilità delle parti la richiesta (facoltativa) di pubblica udienza, in realtà presentava le medesime censure di costituzionalità al tempo rilevate dalla Consulta.

Secondo la Ctp, a differenza del rito civile, la posizione del contribuente nel processo tributario non è esclusivamente personale ma ha portata generale ed in tal senso si era al tempo espressa la Corte.

Per la Consulta, in estrema sintesi, il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, in particolare dal punto di vista probatorio, tanto che è esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale e del giuramento. Non è irragionevole pertanto la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica, posto che, in assenza della discussione, la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa. D'altronde il rito camerale risponde alla logica di un più rapido funzionamento del processo, che assume particolare rilievo per il processo tributario, gravato da un contenzioso di dimensioni ingenti.

In definitiva, le disposizioni vigenti, definendo un modello di trattazione flessibile e capace di assicurare, anche nella versione camerale, un confronto tra le parti effettivo e paritario, e conciliandosi con le caratteristiche strutturali e funzionali del contenzioso tributario, costituiscono espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali. Da qui l‘infondatezza della richiesta della Ctp di Catania.

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