Controlli e liti

La Cgt Piemonte: inesistente il ricorso analogico scannerizzato e notificato con Pec

L’atto deve essere nativo informatico ed essere firmato in modalità digitale

di Ivan Cimmarusti

L’atto introduttivo del giudizio tributario redatto in forma cartacea e poi scannerizzato è «inammissibile». Secondo l’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, le parti notificano e depositano gli atti processuali in modalità telematica, ma questi devono essere «documenti informatici nativi», cioè in formato pdf/A 1° o pdf/B 1b, sottoscritti con firma digitale.

A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria del Piemonte con la sentenza 946 del 10 ottobre scorso, che ha rigettato il ricorso di un contribuente che chiedeva l’annullamento di un avviso di liquidazione. Il problema, secondo i giudici, era l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo Pec.

I giudici spiegano che è proprio la normativa sul processo tributario «a rinviare alle disposizioni regolamentari di carattere tecnico, il cui rispetto è essenziale per verificare se il precetto in tale norma primaria espresso è stato rispettato». Secondo la Corte «ne deriva che, come ha sostanzialmente affermato la Suprema corte nell’ambito del processo penale (Cassazione 25 gennaio 2022, n. 2874/22), la violazione delle regole tecniche relative alla formazione del documento informatico comporta come conseguenza che per l’assenza della firma digitale l’atto non può essere qualificato come atto scritto e non può produrre gli effetti previsti dall’articolo 2702 Codice civile e quindi comporta che l’atto non è riferibile al soggetto che l’ha apparentemente sottoscritto».

Non solo. I giudici ritengono che non «può ritenersi che nella specie l’atto abbia raggiunto lo scopo ai sensi della generale previsione dell’articolo 156 Codice procedura civile e che pertanto la nullità risulti sanata. Infatti, la violazione delle norme sulla redazione dell’atto determina non la nullità dello stesso, ma l’inesistenza».

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