Controlli e liti

Edifici di interesse storico, benefici fiscali cumulabili

Imponibile tagliato a metà insieme alla riduzione per inagibilità e inabitalità. La suprema corte cancella così ingiustificate disparità di trattamento

di Luigi Lovecchio

La riduzione a metà dell’imponibile prevista in favore dei fabbricati d’interesse storico è cumulabile con l’analoga riduzione disposta per i fabbricati inagibili o inabitabili. Diversamente opinando si determinerebbe, tra l’altro, una ingiustificata disparità di trattamento. La conferma giunge dall’ordinanza 6266/2023 della Corte di cassazione.

Si tratta peraltro di una pronuncia che mantiene intatta la sua validità dopo la riforma dell’Imu attuata con la legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019).

La disciplina Imu prevede che per i fabbricati d’interesse storico – artistico la base imponibile sia ridotta alla metà. La medesima riduzione è stabilita in favore degli immobili inagibili o inabitabili, a condizione che gli stessi siano così dichiarati dal contribuente, in forza di una perizia di parte depositata al comune, oppure che siano stati così qualificati da una valutazione degli uffici comunali. Si è posto il problema di accertare quale sia il trattamento da applicare, in presenza di fabbricati che siano nel contempo d’interesse storico e inagibili o inabitabili.

In una risposta data il 31 maggio 2012 dal Dipartimento delle politiche fiscali ai quesiti proposti dal Sole 24 Ore, si era evidenziato che il cumulo delle agevolazioni appariva in contrasto con la ratio delle stesse. Si era in sostanza osservato che la ragione principale della riduzione prevista per i fabbricati d’interesse storico sarebbe quella di ponderare lo stato di sostanziale inagibilità che solitamente accompagna le unità in questione.

Non è stata di questa avviso la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 6266, ha al contrario rilevato che le finalità delle due agevolazioni sono diverse. Quella afferente agli immobili d’interesse storico riguarda l’esigenza di contemperare i vincoli e gli oneri di manutenzione cui gli stessi sono soggetti. La riduzione riferita alle unità inagibili, invece, ha lo scopo di tener conto della ridotta utilizzabilità degli stessi da parte del titolare. Tale diversità, di per sé, legittima il cumulo delle agevolazioni che appare altresì fondato sulla scorta di un ulteriore duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, osserva correttamente la Corte che la regola di diritto è che il cumulo delle agevolazioni spetta salvo che non sia disposto diversamente. E nel caso specifico un divieto non sussiste. Viene altresì rilevato che, laddove si negasse la somma delle riduzioni, si tratterebbero allo stesso modo situazioni differenti. È infatti evidente che una cosa è possedere una unità d’interesse storico, altro è avere un fabbricato storico che sia anche inagibile. Le due fattispecie rappresentano manifestazioni di capacità contributiva non comparabili che devono pertanto essere trattate diversamente.

Come anticipato in premessa, le argomentazioni della Corte sono pienamente attuali, dopo la revisione della disciplina attuata con la legge 160/2019. Con l’articolo 1, comma 747, lettere a) e b), è stata infatti confermata la riduzione al 50% della base imponibile tanto per i fabbricati d’interesse storico che per quelli inagibili o inabitabili. Ne deriva, in sostanza, che per tali fattispecie l’imponibile è pari al 25% di quello ordinario.

Va da ultimo rilevato come la Corte sia arrivata a tale conclusione anche per via dell’affermazione dell’efficacia esterna del giudicato, poiché la medesima statuizione era contenuta in una sentenza del collegio di secondo grado, riferita ad altra annualità, resasi definitiva.

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