Come fare perAdempimenti

Contribuenti Iva trimestrali speciali al versamento per l’ultimo periodo 2022

di Simona Ficola

  • Quando Entro il16 febbraio 2023

  • Cosa scade Versamento Iva quarto trimestre 2022

  • Per chi Distributori di carburanti, autotrasportatori merci conto terzi, esercenti attività di servizi al pubblico e professioni sanitarie

  • Come adempiere Telematicamente, tramite modello F24, con codice tributo «6034»

1In sintesi

I soggetti passivi Iva sono tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta che, a seconda del volume d’affari, può essere realizzata con cadenza mensile o trimestrale.

Più in dettaglio, la liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
• 400mila euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
• 700mila euro, per le imprese che esercitano altre attività.

Coloro che intendono liquidare l’Iva trimestralmente, sono tenuti a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata.

La scelta ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato.I versamenti periodici, sia mensili che trimestrali, sono effettuati utilizzando il modello F24 che va presentato esclusivamente in modalità telematica.

La diversa tempistica in merito alla liquidazione dell’imposta ha effetti anche sui termini di versamento, che variano a seconda del tipo di contribuente e della scelta operata.

Più in dettaglio, coloro che liquidano l’imposta mensilmente sono tenuti ad effettuare la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito entro il giorno 16 del mese successivo.

I contribuenti trimestrali, invece, procedono alla liquidazione e al versamento dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari: più in dettaglio, entro il 16 maggio, entro il 20 agosto ed entro il 16 novembre.

Il versamento relativo all’ultimo trimestre non va fatto entro il 16 febbraio, ma viene rinviato in sede di conguaglio annuale al 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Si badi, inoltre, che in caso di versamento trimestrale del tributo, l’eventuale debito d’imposta deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse.

Oltre a questi soggetti, si potrebbe enucleare una terza categoria di contribuenti, c.d. contribuenti trimestrali speciali che, a differenza dei contribuenti trimestrali come sopra definiti, sono tenuti al versamento dell’imposta relativa al quarto trimestre entro il 16 di febbraio e sono esonerati dal pagamento degli interessi pari all 1%.

2I contribuenti trimestrali speciali

I contribuenti trimestrali speciali sono quei soggetti, indicati nell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, autorizzati con apposito decreto ministeriale ad effettuare, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, le liquidazioni Iva con cadenza trimestrale senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

Il citato articolo 74, comma 4 demanda al Ministero delle finanze il compito di emanare appositi decreti per autorizzare alcune categorie di contribuenti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell’Iva su base trimestrale, anziché mensile, senza tener conto del volume d’affari realizzato.

L’agevolazione, quindi, non tiene conto del volume d’affari realizzato, ma si basa sulla specifica attività realizzata da detti contribuenti che, come si evince dall’elenco, si sostanzia nella prestazione di servizi al pubblico, con carattere di uniformità, frequenza e diffusione, tali da comportare l’addebito dei corrispettivo con una frequenza anche superiore al mese solare.

In particolare si tratta di soggetti che:
• svolgono attività di servizio al pubblico;
• gli esercenti arti e professioni sanitarie;
• i distributori di carburante;
• gli autotrasportatori di merci per conto terzi iscritti al relativo albo.

Rientrano, quindi, fra i contribuenti trimestrali speciali gli autotrasportatori che, conformemente a quanto disposto dalla legge 271/1998, possono emettere per ciascun committente una sola fattura riepilogativa per ogni trimestre solare, riferita a tutte le prestazioni realizzate nel periodo di riferimento, rinviando al trimestre successivo la registrazione e la contabilizzazione della fattura riepilogativa.

Si assiste, quindi, ad un decalage per questo tipo di attività, in quanto in un anno solare si contabilizza l’ultimo trimestre dell’anno precedente e i primi tre trimestri dell’anno di riferimento.

Chiaramente, questo decalage non investe i clienti di questi soggetti che, al contrario, possono procedere con la normale contabilizzazione della fattura ricevuta, potendo quindi detrarre l’imposta addebitata in fattura già dal mese o trimestre in cui ricevono la fattura stessa.

Restano comunque esclusi da questa agevolazione i soggetti che realizzano trasporti per conto proprio.

La citata norma, infatti, riconosce l’agevolazione solo in capo a coloro che realizzato l’attività per conto terzi e sono iscritti all’albo di cui alla legge 298/1974 (ovvero non iscritti qualora l’iscrizione non sia prescritta dalla normativa vigente, cfr. circolare 198 del 13 agosto 1996).

La stessa agevolazione è prevista per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, solo relativamente alle attività di vendita di carburante e alle attività ad essa accessorie come, ad esempio, la vendita di prodotti indispensabili per il pronto intervento automobilistico, connessi alle esigenze del pubblico.

Al contrario, resta esclusa dalla presente agevolazione l’eventuale ulteriore attività svolta dall’esercente, quale ad esempio la gestione di bar, officina, supermercato, che spesso sono svolte dal soggetto contestualmente, nell’impianto di distribuzione.

Fra i contribuenti trimestrali speciali rientrano inoltre anche i dentisti e gli odontotecnici che, nell’esercizio della loro attività, acquistano oro industriale e argento, strumentale alla loro attività sanitaria.

Ebbene, se tali soggetti effettuano solo operazioni esenti possono eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici dell’Iva con cadenza trimestrale, anziché mensile, senza l’applicazione edell’1% in più a titolo di interessi.

E ancora, più in dettaglio, ad oggi i soggetti autorizzati da appositi decreti sono i seguenti:
• la Cri-Croce Rossa Italiana, autorizzata con decreto del 4 marzo 1976;
• i concessionari di autostrade, per le operazioni di transito, autorizzati con decreto del 20 luglio 1979;
• gli esattori comunali e consorziali, autorizzati con decreto del 2 dicembre 1980;
• i rivenditori di documenti di viaggio, autorizzati con decreto del 5 maggio 1980;
• gli enti che provvedono alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, alla manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo di ruoli esattoriali, autorizzati con decreto del 16 dicembre 1980;
• l’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, autorizzata con decreto del 6 luglio 1993;
• le società del settore delle telecomunicazioni, autorizzate con decreto del 24 ottobre 2000, n. 366;
• i soggetti che provvedono alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e telericaldamento urbano, e coloro che provvedono per rifiuti e depurazione dal 1° gennaio 2001, autorizzati con decreto del 24 ottobre 2000, n. 370.

3I termini e le modalità di versamento

I soggetti contribuenti trimestrali speciali provvedono ad effettuare i versamenti periodici con le stesse scadenze previste per i c.d. trimestrali "ordinari", relativamente ai primi tre trimestri: ovvero entro il 16 maggio, il 20 agosto e 16 novembre.

Il versamento del quarto trimestre, invece, va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, tenendo sempre conto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Per calcolare l’Iva con periodicità mensile (o trimestrale) il contribuente deve effettuare la seguente operazione: Iva esigibile nel mese (o trimestre) risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili meno l’Iva risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di spesa di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (o trimestre).

Inoltre, per determinare il risultato finale della liquidazione Iva del periodo occorre:
• sottrarre l’eventuale credito d'imposta del periodo precedente;
• sommare l’eventuale debito d'imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 euro.

Il risultato finale delle operazioni può essere un importo:
• a debito, da versare all'erario, se pari o superiore a 25,82 euro (altrimenti si riporta in aumento per il periodo successivo);
• a credito, da computare in detrazione nel periodo successivo.

I versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.

Per i contribuenti trimestrali speciali il versamento dell’Iva dovuta per il quarto trimestre deve essere effettuata entro il 16 febbraio dell’anno successivo, utilizzando il codice tributo «6034» che, a differenza dei trimestrali per opzione, non coincide con il saldo dell’Iva annuale.

Il versamento va effettuato senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

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