I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 3 all'11 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Iva/Operazioni escluse

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2022, n. 92

Trasporto di dializzati da parte di volontari: servizio escluso da Iva

Al trasporto di dializzati effettuato da un'organizzazione di volontariato (OdV) si applica il regime fiscale delineato dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, legge 266/1991, secondo cui «le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». In particolare, il rimborso effettuato dalla Asl (corrispondente alle spese sostenute per la prestazione) non è soggetto ad Iva, per cui l'OdV non è tenuta ad emettere fattura. Come ricordato dalla Risposta Interpello 50/2020, per usufruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 8, legge 266/1991 sono necessarie due condizioni: l'OdV dev'essere iscritta nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome (circostanza che assicura il possesso dei requisiti richiesti), e le somme ricevute devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità. Il regime fiscale resta valido anche in costanza dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): 1) l'articolo 8 citato risulta in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104, Dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore o CTS) e verrà abrogato solo a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2 del CTS (vale a dire «a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del predetto Registro»; 2) l'agevolazione, in ogni caso, decadrà al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 104 del CTS, che comporteranno l'abrogazione dell'articolo 8, legge 266/1991. L'esclusione da Iva verrà riconosciuta limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, mentre restano fuori quelle diverse di cui al successivo articolo 6. Sul punto, ricordiamo che l'articolo 33, comma 3, del CTS stabilisce che «per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate».

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 marzo 2022, n. 95

Cessione di un contratto preliminare con restituzione della caparra: assoggettamento ad Iva

Secondo l'agenzia delle Entrate, qualora il cessionario di un contratto preliminare di compravendita immobiliare restituisse al cedente (che era l'originario promissario acquirente) tutta o parte della caparra confirmatoria da quest'ultimo, a suo tempo, versata, si realizza una cessione di contratto a titolo oneroso. E come tale – nel caso di cedente soggetto passivo d'imposta – sarebbe da assoggettare ad Iva quale prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, numero 5), Dpr 633/1972. La norma prevede che si considerano prestazioni di servizi, soggette ad Iva con aliquota ordinaria, la cessione di contratti «se effettuate verso corrispettivo». Di fatto, tra le parti viene ceduta la posizione giuridica di contraenza: ai sensi dell'articolo 1406 del Codice civile ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta. La cessione dà luogo ad una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel rapporto giuridico contrattuale, con la quale viene sostituito un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva o passiva, di uno degli originari contraenti (cedente). Nel contratto preliminare con autorizzazione preventiva alla cessione, la sostituzione di un contraente con un altro soggetto avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc, con conseguente frazionamento della fattispecie in due momenti giuridici diversi cui corrispondono differenti parti del contratto. Nel caso descritto, il cedente (l'originario promissario acquirente) dovrebbe emettere una fattura di importo pari a quello della caparra confirmatoria che ottiene in restituzione, anche qualora le parti abbiano convenuto per cedere il contratto gratuitamente. L'agenzia ritiene che il versamento effettuato dal cessionario del contratto preliminare al cedente «non possa configurarsi come restituzione» della caparra confirmatoria, «ma costituisca … un corrispettivo rilevante ai fini Iva». In tal caso, l'imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro disciplinato dall'articolo 40 del Tur. Il ragionamento dell'agenzia parte dalla considerazione che il contribuente, per effetto della cessione del contratto preliminare, subentra nella posizione della cedente e, quindi, anche nella clausola che ha previsto il versamento – già avvenuto – alla sottoscrizione del preliminare di una somma a titolo di caparra confirmatoria; la caparra, anche a seguito della cessione del contratto preliminare, resta fissata nei confronti della promittente cedente nella medesima misura e con la medesima funzione. La Risposta lascia perplessi per il fatto che la dazione di denaro pare configurare una mera restituzione di caparra (l'originario promissario acquirente, una volta sciolto il vincolo contrattuale (il contratto preliminare, ricordiamo, produce solo effetti obbligatori tra le parti e mai effetti reali), ha diritto alla restituzione di quanto versato), non qualificabile giuridicamente come «corrispettivo» della cessione del contratto. Non vi è dubbio che la dazione e la restituzione di caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice civile) non rappresenta un pagamento del prezzo, ma una movimentazione di denaro che esula dal campo di applicazione dell'Iva (Corte di Giustizia Ue, causa C-277/05; Cm 18/E/2013; Rm 501824/1974). Piuttosto, essa rappresenta la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti. In particolare, se l'inadempimento è imputabile a colui che ha dato la caparra, la controparte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra stessa, mentre se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto esigendo il doppio della medesima.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 marzo 2022, n. 96

Eventi culturali all'estero: regime di territorialità

Vengono prese in esame le prestazioni di servizi rese da Istituti Italiani di Cultura all'estero. Nello specifico, un organismo ufficiale dello Stato italiano, situato all'estero, promuove e diffonde la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di eventi culturali per favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze. Tali prestazioni sono elencate nell'articolo 7-septies, Dpr 633/1972. Detta norma, però, osserva l'agenzia, si applica a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dall'Unione europea. Diversamente, l'Istituto di Cultura Italiana all'estero è un organo periferico del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (articolo 30, Dpr 18/1967) e non può essere considerato un autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall'Unione europea. L'articolo 7-septies, infatti, deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), Dpr 633/1972, prevedendo che «non si considerano effettuate nel territorio dello Stato" talune "prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità». Inoltre, l'attività da esso svolta è da considerarsi istituzionale e non commerciale come, invece, prevede l'articolo 7-septies, Dpr 633/1972 ai fini dell'applicazione dell'esenzione. La norma, infatti, disciplina il regime di territorialità di molteplici prestazioni, fra cui cessioni, concessioni, licenze relative a diritti d'autore o a invenzioni industriali, le prestazioni pubblicitarie, quelle di consulenza e assistenza tecnica o legale o di elaborazione e fornitura di dati, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica. Pertanto, l'acquisto – da parte dell'Istituto – di una licenza per diffondere via Internet alcuni video musicali e di servizi di elaborazione dati per mettere a disposizione del pubblico il catalogo delle opere audiovisive e la relativa funzione di ricerca sono finalizzate allo svolgimento dell'attività istituzionale di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana, circostanza che fa escludere lo stesso Istituto dai «committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità» beneficiari delle misure indicate nell'articolo 7-septies del Decreto Iva.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2022, n. 97

Demolizione di navi: per la non imponibilità è necessaria la dichiarazione di navigazione in alto mare

Per fruire del regime di non imponibilità per i servizi di demolizione di navi adibite alla navigazione in alto mare (articolo 8-bis, comma 3, Dpr 633/1972) è necessario attestare che l'imbarcazione sia effettivamente adibita alla navigazione in alto mare (come previsto dal comma 1, lettera a), del medesimo articolo). A tal fine va attestato che l'imbarcazione abbia effettuato – nell'anno precedente ovvero, in caso di primo utilizzo, nell'anno in corso – un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Nel caso in esame, si tratta di un'imbarcazione sottoposta a sequestro da svariati anni, per cui non ha effettuato alcun viaggio in mare l'anno precedente: in tal caso, per le navi destinate alla demolizione (escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), occorre far riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo (Rm 16 gennaio 2018, n. 6/E). La condizione di navigazione in alto mare va attestata mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con il Provvedimento agenzia delle Entrate 15 giugno 2021 (Cm 54/E/2021). Solo in presenza dei requisiti sostanziali e procedurali sopra elencati l'istante potrà emettere fattura in regime di non imponibilità. Nonostante la risposta fornita dall'agenzia non risulti chiara circa l'ambito applicativo del requisito della navigazione in alto mare, si ritiene che esso sia richiesto per: a) navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali; b) navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio della pesca. Mentre sono escluse dal requisito le navi adibite alla pesca costiera (non d'alto mare) e le navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (sia d'altura che costiera). Per l'attività di demolizione, il regime di non imponibilità opera per tutte le navi citate (che navigano in alto mare o che siano destinate al salvataggio o alla pesca costiera) destinate alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (cfr. anche Assonime, approfondimento 2/2022).

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 marzo 2022, n. 98

Cessione di prodotti di panetteria: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva al 4% alla cessione dei prodotti di panetteria ordinaria. Nello specifico si tratta dei seguenti prodotti da forno, realizzati senza aggiunta di vino: - taralli gusto bacon (prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, condimento gusto bacon 1,9%, olio extra vergine di oliva 0,8%, sale, aroma naturale di oliva); - taralli gusto classico (prodotti con farina di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, olio extra vergine di oliva 2%, sale, aroma naturale). Previa classificazione effettuata dall'agenzia delle Dogane, l'agenzia delle Entrate ritiene che si applichi l'aliquota del 4% ai sensi del numero 15, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 (articolo 1, comma 4, legge 145/2018).

Iva/Note di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 marzo 2022, n. 100

Liquidazione coatta amministrativa: è consentita l'emissione della nota di credito

Il dubbio dell'istante riguarda la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato incasso di un credito vantato nei confronti di un consorzio posto in liquidazione coatta amministrativa. Questa procedura (articolo 15, comma 5-bis, Dl 6 luglio 2011, n. 98) non è una procedura concorsuale disciplinata dalla legge fallimentare (Rd 267/1942), come esplicitamente disposto dalla Cm 77/E/2000. L'agenzia delle Entrate ricorda le modifiche recentemente apportate all'articolo 26, Dpr 633/1972 (articolo 18, Dl 73/2021), commentate dalla Cm 20/E/2021 nella quale si legge che «il comma 2 dell'art. 26 del Decreto Iva prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA. [...] Il nuovo comma 3-bis - introdotto nell'articolo 26 del Decreto IVA [...] - prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente: - per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a); [...]Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data: - della sentenza dichiarativa del fallimento; - del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa». La prassi dell'Amministrazione finanziaria, dunque, fa un esplicito riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, riferendosi anche alla procedura disciplinata dal Dl 98/2011. I precedenti interventi di prassi, invece, non citavano la liquidazione coatta, in quanto la norma disciplinante questa procedura è stata emanata solo successivamente, per cui nessun elemento contrario all'applicabilità delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 26 del Decreto Iva alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al richiamato Dl 98/2011, può evincersi dal mancato espresso riferimento alla stessa in precedenti documenti di prassi. Pertanto, il credito del consorzio, posto in liquidazione coatta amministrativa per effetto di una delibera di Giunta regionale, può emettere una nota divariazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la procedura concorsuale ed entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. La data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, dev'essere individuata nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota di variazione viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.

Irpef/Contributi pubblici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 marzo 2022, n. 99

Contributo pubblico estero erogato ad un soggetto residente in Italia: esclusione dalla base imponibile

La Risposta analizza il trattamento fiscale applicabile al contributo pubblico erogato in Spagna ad un soggetto fiscalmente residente in Italia per la ristrutturazione delle parti comuni dell'edificio condominiale in cui si trova il suo appartamento. La sovvenzione è concessa per l'intervento sullo stabile e sarà suddivisa tra i proprietari che accettano il contributo. Il sostegno economico in questione è considerato in Spagna ganancia patrimonial (guadagno) ed è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti mentre i non residenti pagano un'imposta del 19%. Secondo l'agenzia, il contributo pubblico non rientra in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del Tuir (neppure nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, a condizione che il contribuente non sia dipendente dell'ente erogatore) e, di conseguenza, non concorre alla formazione della base imponibile Irpef per il beneficiario.

Immobili/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 marzo 2022, n. 94

Acquisto di un immobile con agevolazione e rivendita prima dell'effettuazione degli interventi edilizi

La Risposta s'incentra sulla decadenza dall'agevolazione di cui all'articolo 7, Dl 34/2019 (Decreto Crescita) che ha ammesso, al fine di incentivare un processo di rigenerazione urbana, l'acquisto di un intero fabbricato oggetto di demolizione e di riedificazione (o anche di soli interventi di ristrutturazione) con imposte d'atto (registro, ipotecaria e catastale) nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L'agevolazione si applica ove ricorrano le seguenti condizioni: - l'acquisto dev'essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici; - l'acquisto deve avere come oggetto un «intero fabbricato», indipendentemente dalla natura dello stesso; - il soggetto che acquista l'intero fabbricato, entro 10 anni dalla data di acquisto, deve provvedere: 1) alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. Il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB, A o B; 2) all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo sia pari ad almeno il 75% del volume dell'intero fabbricato. Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30% delle stesse imposte. Secondo il tenore letterale della norma («…procedano alla successiva alienazione…»), e come confermato dalla Relazione illustrativa al Decreto, la rivendita deve collocarsi cronologicamente in un momento successivo all'intervento di valorizzazione. Come previsto dalla norma agevolativa, l'impresa costruttrice istante si era espressamente impegnata in atto, entro i successivi 10 anni dall'acquisto, alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, eventualmente anche con variazione volumetrica rispetto a quello preesistente, ovvero ad eseguire sul medesimo gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), Dpr 380/2021, in entrambi casi in conformità con la normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB («Edifici ad Energia Quasi Zero»), A o B, obbligandosi altresì alla sua successiva alienazione, anche se suddivisa in più unità immobiliari, per almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. Nel caso prospettato, la società intende cedere una piccola parte dell'edificio prima di avviare gli interventi edilizi (quindi nel medesimo stato di fatto in cui si trovava al momento dell'acquisto), unitamente all'impegno della stessa – in qualità di appaltatore – di portare a compimento il recupero del fabbricato, al fine di realizzare i lavori idonei al rispetto della agevolazione citata. L'agenzia conferma che, nel caso esaminato, la società non perde l'agevolazione fruita in sede di acquisto dell'intero fabbricato, in quanto, da un lato è stato pattuito con l'acquirente che il venditore avrà in appalto i lavori di recupero edilizio per rispettare l'impegno assunto in atto di valorizzare l'intero fabbricato, e dall'altro lato l'unità immobiliare che la società intende alienare ha una superficie lorda corrispondente soltanto ad una percentuale minima dell'intera superficie del fabbricato acquistato dalla medesima società (consentendo, cioè, il rispetto dell'alienazione di almeno il 75% della superficie acquistata e valorizzata). Quanto a quest'ultimo aspetto, già con la Risposta Interpello 305/2021 era stato affermato che la rivendita di alcuni degli immobili facenti parte del fabbricato agevolato, ancora in costruzione, determina la perdita del beneficio solo se riguardante più del 25% del volume totale. Diversamente, il beneficio può essere conservato se viene alienata solo una parte dell'edificio, inferiore al 25%. Nella Risposta Interpello 94/2022, l'agenzia rileva che la superficie dell'unità abitativa, che la società intende rivendere, corrisponde soltanto al 4,19% dell'intera superficie del fabbricato acquistato, di modo che, di per sé, tale alienazione non esclude che la società possa, poi, nei 10 anni successivi, rivendere il 75% del totale, come richiesto dalla norma.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta a interrogazione parlamentare 8 marzo 2022, n. 5-07599

Superbonus: delibera condominiale con maggioranza semplificata

Nel fornire alcuni chiarimenti in merito al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), il Mef stabilisce che è valida la delibera condominiale assunta con la maggioranza semplificata (articolo 119, comma 9-bis, Dl 34/2020), ossia pari ad un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi e la maggioranza degli intervenuti in assemblea, anche qualora venisse alterato il decoro architettonico. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, Dl 34/2020, tutti gli interventi agevolati con Superbonus dovrebbero ricomprendersi tra gli interventi di "manutenzione straordinaria" e non tra le innovazioni che alterano il decoro architettonico di cui all'articolo 1120, comma 4, Codice civile per le quali vige il divieto di deliberazione salvo il consenso unanime dei condòmini. L'interpretazione fornita è difforme a quanto stabilito con ordinanza del Tribunale di Milano, 30 settembre 2021. Con riguardo alla verifica del raggiungimento di almeno il 30% dei lavori (articolo 119, comma 8-bis, Dl 34/2020), si precisa che la soglia dev'essere commisurata all'intervento complessivamente considerato, non rilevando, al contrario, lo stato di avanzamento relativo ai singoli lavori (conforme la Cm 3/E/2022). Il meccanismo di determinazione di questa soglia vale anche per gli edifici unifamiliari, per i quali l'agevolazione in parola spetterebbe per spese sostenute entro il 30 giugno 2022, e prorogabile fino al 31 dicembre 2022 solo a certe condizioni, tra cui l'effettuazione di lavori entro certe soglie minime. Proprio con riguardo alla scadenza dell'agevolazione per gli edifici unifamiliari, il Mef precisa che, stante la disposizione contenuta nel citato comma 8-bis, anche nel caso siano stati effettuati interventi di demolizione e ricostruzione (richiamati espressamente dal primo periodo del comma 8-bis) la proroga al 31 dicembre 2025 non riguarda gli edifici unifamiliari, ma soltanto gli «interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025». Infine, il Mef ha chiarito che: 1) il condomino che ha provveduto all'ampliamento o all'installazione di un impianto fotovoltaico, sito su un lastrico solare condominiale, al servizio della propria unità immobiliare, può fruire del cd. bonus mobili (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) per gli acquisti da destinare all'arredo di tale unità; 2) le spese per il solo acquisto di sistemi di illuminazione e complementi di arredo non rientrano tra quelle agevolabili con il cd. bonus verde (articolo 1, comma 12, legge 205/2017).

Professionisti/STP

Risoluzione agenzia delle Entrate 4 marzo 2022, n. 10/E

Visto di conformità anche per i professionisti soci di Stp

Il professionista, che esercita l'attività nell'ambito di una società tra professionisti (Stp), può essere abilitato a rilasciare il visto di conformità anche qualora la maggioranza del capitale sociale non sia detenuta da professionisti iscritti nei relativi Albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della Stp. La maggioranza nei diritti di voto – che esprima la maggioranza dei due terzi nell'assunzione delle decisioni societarie (articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12 novembre 2011, n. 183) – può essere assicurata attraverso patti parasociali ovvero clausole statutarie. Con queste indicazioni viene parzialmente superata la posizione espressa con la Rm 14 aprile 2016, n. 23/E (in ordine alla possibilità, per un professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di apporre il visto di conformità, utilizzando la partita Iva della società tra professionisti), nella quale venne affermato che non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la Stp rispetto alla società commerciale di servizi contabili di cui al Dm 18 febbraio 1999 e che il numero dei soci professionisti e «la relativa partecipazione al capitale sociale» dev'essere tale da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La locuzione utilizzata dal legislatore è stata interpretata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la segnalazione 12 giugno 2019, n. AS1589, la quale ha affermato che «al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di Stp e le relative spinte pro concorrenziali, vada privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi «per teste» e «per quote di capitale» di cui all'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi». Sempre l'Autorità garante, dopo aver spiegato che «la ratio sottesa alla richiesta di tali due requisiti, è rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali», ha precisato che «tale obiettivo può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance». Ne deriva che, nel caso in cui i soci professionisti della Stp siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi, «possono essere adottati dei patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società», sulla base degli strumenti offerti dal Codice civile e in base al modello societario adottato per la Stp. In attesa di una norma di carattere interpretativo, anche su parere conforme del CNDCEC (Informativa 8 luglio 2019, n. 60 e Pronto Ordini 22 novembre 2021, n. 132), l'agenzia delle Entrate ha precisato che – per l'iscrizione del socio professionista di una Stp nell'elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità – non è necessario che i soci professionisti possiedano la maggioranza del capitale sociale della Stp, essendo sufficiente che tali soggetti detengano il controllo dei diritti di voto, attraverso l'adozione di patti parasociali o clausole statutarie, in modo da garantire la maggioranza dei due terzi nell'assunzione delle decisioni societarie prevista dalla norma.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 8 marzo 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di febbraio 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Accertamento delle imposte/Monitoraggio fiscale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 marzo 2022, n. 93

Soggetto trasferito in Italia e considerato residente: obblighi di monitoraggio fiscale e di versamento Ivie e Ivafe

Il caso riguarda un cittadino tedesco che nel 2019 si è trasferito in Italia per motivi di lavoro (presso un'organizzazione intergovernativa indipendente, chiamata Centro). Secondo l'agenzia, avendo lo stesso stabilito in Italia – per la maggior parte del periodo d'imposta 2020 – la dimora abituale e la sede principale dei propri affari e interessi economici e sociali, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia. Come tale è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1, Dl 28 giugno 1990, n. 167) e al versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (articolo 19, Dl 6 dicembre 2011, n. 201) per tutti i redditi non ricadenti nel regime di esenzione previsto da un accordo siglato tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro. Sulla base di questo accordo è prevista l'esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta sia sui redditi percepiti dal Centro che su ogni reddito di fonte estera di cui risulta beneficiario durante l'esercizio dell'attività lavorativa presso il Centro. L'istante resta soggetto a imposizione in Italia per tutti gli altri redditi non ricadenti nel suddetto regime di esenzione nonché in relazione all'obbligo di versamento Ivie e Ivafe. In sintesi, dato che l'esenzione vale solo per i redditi del Centro e non anche per le altre attività, l'istante è tenuto a compilare il quadro RW del modello Reddito PF per gli investimenti e le attività detenuti all'estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all'Ivie e all'Ivafe, provvedendo al relativo versamento.

Accertamento delle imposte/Compliance

Provvedimento agenzia delle Entrate 9 marzo 2022

Adempimento collaborativo: aggiornamento delle disposizioni attuative

Il Provvedimento aggiorna le disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo, che permette ai contribuenti di grandi dimensioni di instaurare un costante confronto con l'agenzia delle Entrate, per aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali (articolo 3, Dlgs 5 agosto 2015, n. 128). Il Dm 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo (articolo 7, comma 4, Dlgs 128/2015); successivamente, il Dm 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro. Le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime nella prima fase di applicazione hanno trovato istruzioni nel Dm 26 maggio 2017. La gestione del regime viene consolidata con le nuove istruzioni, che forniscono maggiori dettagli, in vista di una progressiva estensione ad altri contribuenti. In particolare, viene disposto che gli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali, aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d'affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, divengono partecipi del processo di riskanalysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l'azione dell'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale. All'ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte (articolo 1, commi 360 e 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244).