Adempimenti

Gruppo Iva, rappresentante con la garanzia

Sui rimborsi non scatta la tutela da parte della capogruppo. Per l’attività di advisor valutazione ai fini Ivase si tratta di consulenza o di intermediazione

di Alessandro Germani

La risposta a interpello 381/2022 dell’Agenzia chiarisce che la semplificazione in tema di rimborsi con la garanzia diretta da parte della capogruppo non si applica al rappresentante del gruppo Iva. La norma in questione è l’articolo 38-bis del Dpr 633/72 che prevede (comma 5), in ambito di gruppi con un patrimonio netto del consolidato superiore a 250 milioni di euro, che la controllante ex articolo 2359 del Codice civile si impegni all’integrale restituzione della somma e degli interessi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Ciò bypassa la classica garanzia per i rimborsi superiori a 30mila euro. L’articolo 6 del Dm 6 aprile 2018 sul gruppo Iva richiama l’articolo 38-bis, comprese le garanzie del comma 5. Come per l’Iva di gruppo (risoluzione 202/E/07), così anche per il gruppo Iva il rappresentante non può essere equiparato alla capogruppo dell’articolo 38-bis che garantisce per le controllate. Ciò in quanto manca l’alterità soggettiva e patrimoniale posto che il rappresentante è parte del gruppo e risponde già solidalmente.

Con la risposta 382 l’Agenzia ritorna sul tema dell’attività dell’advisor laddove vi potrà essere un’attività di consulenza (imponibile Iva) piuttosto che di intermediazione nella cessione di partecipazioni (esente ex articolo 10 numeri 4 e 9 del Dpr 633/72). L’attività è quella di advisory classica, ovvero raccolta di documentazione, due diligence, individuazione della controparte e gestione di tutto il processo finalizzato alla vendita, remunerata da una componente fissa (retainer fee) e una variabile (success fee) parametrata all’equity value della transazione.

L’Agenzia richiama il trittico di risposte (360, 361 e 362) del 4 luglio scorso sostenendo di aver chiarito il quadro e che quindi è onere del contribuente valutare se si tratti di consulenza o pura intermediazione.

Ricordiamo che nella risposta 360 l’Agenzia ha di fatto optato per l’imponibilità richiamando i principi comunitari per cui si avrebbe intermediazione solo in presenza della terzietà dell’intermediario (risposta n. 437 del 2020). Ciò a differenza della risposta 852 del 2021 in cui era stata riconosciuta invece l’esenzione. In ogni caso l’Agenzia conclude che dovrà essere il contribuente a valutare in quale ambito si trovi (consulenza imponibile o intermediazione esente). Non c’è dubbio però che spesso anche in presenza di attività di consulenza il tutto appare comunque finalizzato alla cessione delle partecipazioni, come la stessa natura della success fee dimostra, motivo per cui i canoni dell’intermediazione potrebbero comunque ravvisarsi.

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