I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 27 gennaio al 4 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Irpef/Addizionali regionali

Risoluzione Mef 1°febbraio 2022, n. 2/DF

Addizionali regionali dell'Irpef 2022: adeguamento entro marzo

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare – secondo le disposizioni statali – la propria disciplina dell'addizionale regionale dell'Irpef entro il 31 marzo 2022, a valere per il periodo d'imposta 2022. L'adeguamento deve avvenire attraverso apposita legge, emanata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Dlgs 68/2011, che dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il suddetto termine del 31 marzo 2022. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono anche destinatarie dell'obbligo di trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito delle Finanze: il termine è fissato al 13 maggio 2022. Le Regioni che intendano mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), pertanto possono già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell'applicazione disponibile nell'Area riservata del Portale del Federalismo (www.portalefederalismofiscale.gov.it), fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.

Canone unico patrimoniale/Tariffe

Risoluzione Mef 31 gennaio 2022, n. 1/DF

Canone unico patrimoniale: aree e spazi destinati a mercati

Il Mef ha fornito un chiarimento in tema di canone patrimoniale relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato, ricordando che i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. L'ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 840, legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. I Comuni e le città metropolitane applicano le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe. Pertanto, sulla base delle disposizioni di legge cui si è fatto cenno, il Mef chiarisce che, in relazione alla disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, resta ferma la piena autonomia regolamentare dell'ente locale in materia, ma questa facoltà dev'essere esercitata nel rispetto della normativa. Così, l'individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti dall'articolo 1, comma 843, legge 160/2019. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.

Ritenute/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 58

Contributi erogati per l'emergenza Covid: non è applicabile la ritenuta d'acconto del 4%

Un Comune eroga contributi ad un consorzio fidi al fine di sostenerlo – durante l'emergenza sanitaria – nelle attività espletate volte ad aiutare le attività economiche del territorio. In sostanza, l'ente territoriale offre misure di sostegno ai consorzi a fronte delle spese di istruttoria finalizzate alla concessione di fidi alle imprese del territorio. Ci si chiede se opera la detassazione disposta dall'articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori). L'agenzia ribadisce che tali contributi, seppur erogati in via indiretta agli operatori economici, godono dell'esenzione da tassazione, nel presupposto che essi siano strettamente connessi all'emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dall'articolo 10-bis, siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza». Se detti contributi indiretti vengono erogati in via eccezionale solo a seguito dell'emergenza epidemiologica, opera il regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Diretta conseguenza di questa interpretazione è il venir meno dell'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 4%, prevista per i contributi erogati alle imprese ai sensi dell'articolo 28, comma 2, Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Registro/Comunione ereditaria

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 60

Masse plurime: unica divisione se le quote ereditate riguardano tutti

Le masse plurime si configurano quando i medesimi soggetti risultano essere comproprietari di più beni derivanti da titoli di acquisto diversi. In tal caso, la regola generale vuole che ogni titolo di acquisto determini una comunione a sé. Pertanto, qualora si procedesse alla divisione, non si avrebbe una sola divisione, bensì tanti negozi quanti sono i titoli originari. L'articolo 34, comma 4, Dpr 131/1986 prevede un'eccezione, stabilendo che «le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte». Quindi, le comunioni tra medesimi comproprietari, derivanti da titoli diversi, sono considerate come una sola comunione ove l'ultimo acquisto sia avvenuto per successione (Corte di Cassazione 7243/2016). La legge tende a favorire la definitiva attribuzione dei beni ai soggetti, di regola legati fra loro da vincoli di parentela, che hanno proprietà comuni, seppure derivanti da titoli diversi (Cm 37/1986). Con la Cm 18/E/2013, paragrafo 2.2.3, è stato, inoltre, chiarito che ogni titolo di acquisto genera una comunione; tuttavia non costituiscono autonomo titolo gli acquisti di quote ideali dei medesimi beni già compresi nella massa divisionale (Corte di Cassazione 27075/2014). L'agenzia precisa, però, che – in tema di masse plurime – affinché le comunioni tra più soggetti siano fiscalmente considerate come una sola comunione, bisogna che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti, e non soltanto alcuni di essi. Anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni – sia da compravendite o donazioni – devono sempre riferirsi a tutti i condividenti. Dunque, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell'imposta di registro, un'unica comunione e quindi un'unica massa da dividere, se l'ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa. La successione mortis causa (ultima provenienza) accomuna l'intero compendio in un'unica massa, senza la formazione di masse plurime. L'atto di divisione, infatti, rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota di diritto spettante prima della divisione. Sul punto, la citata Cm 18/E/2013, paragrafo 2.2.1 chiarisce che, ai fini dell'imposta di registro, si ha «divisione senza conguaglio» quando con l'atto di scioglimento della comunione vengono assegnati a ciascun condividente beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto a essi spettante sulla massa comune. In tal caso, l'atto di divisione rientra nella categoria degli «atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura» e dev'essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1% applicata al valore della massa comune (articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986). Diversamente, la «divisione con conguaglio» (paragrafo 2.2.2) si ha quando a un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello spettante sulla massa comune (articolo 34, commi 1 e 2, Dpr 131/1986, secondo cui «1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente (...). 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, (...) sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti»). Sulla base di ciò, nella fattispecie esaminata in sede di interpello, se nell'assegnazione dei beni risulta un valore complessivo eccedente il 5% del valore della quota di diritto spettante a ciascun condividente, troverà applicazione l'imposta di registro con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022 e Comunicato agenzia delle Entrate 1° febbraio 2022

Acqua potabile: credito d'imposta al via

Viene ricordato che fino al 28 febbraio 2022 è operativo il «bonus acqua potabile», ossia il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto – effettuato nel 2021 – di sistemi che migliorano la qualità dell'acqua da bere (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti), introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1087 e 1089, legge 30 dicembre 2020, n. 178; provvedimento agenzia delle Entrate 16 giugno 2021). Per le spese sostenute nel 2022 (in virtù della proroga disposta dalla Legge di bilancio 2022), invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023. L'obiettivo del bonus è razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito d'imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche, e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l'agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Per ottenere l'agevolazione è necessario inviare un modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'agenzia delle Entrate. Successivamente al riconoscimento del bonus da parte dell'agenzia, il contribuente potrà fruirne in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo di quanto spettante. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Con riferimento ai controlli effettuati dall'agenzia delle Entrate, il provvedimento 28337/2022 modifica il precedente provvedimento 153000/2021 al fine di aumentare da cinque a dieci giorni il termine massimo per rilasciare la ricevuta, per consentire all'agenzia di verificare l'esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella comunicazione. Qualora s'intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022

Bonus mobilità: presentazione dell'istanza

Vengono definiti modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 44, comma 1-septies, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Il bonus spetta per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. L'istanza dev'essere presentata a partire dal 13 aprile 2022 e fino al 13 maggio 2022, mentre il credito d'imposta potrà essere fruito entro il periodo d'imposta 2022.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 55

Regime impatriati: applicabile anche in caso di smart working per aziende estere

Il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati (articolo 16, Dlgs 147/2015) – con riduzione della tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile – non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato. Dunque, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere, in modalità smart working, in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano soggetti stranieri non residenti. Infatti, la norma dispone che il lavoratore svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E, paragrafo 7.5). Pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo d'imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi (articolo 16, comma 3, Dlgs 147/2015); con l'eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi d'imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16 (Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E). La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili, prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta, si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. Resta ferma, quale condizione necessaria per usufruire dello sconto sull'imponibile, la necessità che avvenga il trasferimento della residenza fiscale in Italia (ai sensi dell'articolo 2 del Tuir) da parte del lavoratore, oltre al fatto che non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 gennaio 2022, n. 53

Superbonus: determinazione dello stato di avanzamento dei lavori

L'agenzia ha individuato alcuni criteri di determinazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). I lavori consistono in interventi di efficienza energetica e antisismici. Con riguardo al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), la possibilità di effettuare la cessione del relativo credito d'imposta (articolo 121, comma 1-bis, Dl 34/2020) è subordinata alla condizione che ciascun SAL (i quali possono essere al massimo due) si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo. Dato che le due distinte tipologie di interventi (efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico) richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese, discende che – qualora sul medesimo immobile siano effettuati entrambe le tipologie di interventi, tutti ammessi al Superbonus – la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Immobili/Superbonus 110%

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, nn. 56 e 59

Superbonus: spese a cavallo di due anni riferite ad un unico SAL ed edificio sprovvisto di APE

L'agenzia delle Entrate interviene per fornire ulteriori chiarimenti in tema di Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020), precisando quanto segue.

1) Risposta 56: le spese di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL (emesso nel 2022, ma riferito ad interventi eseguiti, ed in parte pagati, sia nel 2021 che nel 2022) sono cedibili a condizione che il SAL si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d'imposta diversi. In tal caso, la cessione è ammessa solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno di emissione del SAL (2022), in applicazione del criterio di cassa. Nello specifico, dato che il SAL emesso rendiconta i lavori eseguiti fino a quel momento, gli acconti già corrisposti nel 2021 e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere nel 2022, la cessione del credito potrà essere esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del criterio di cassa. Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, il contribuente potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite (con comunicazione all'agenzia da farsi entro il 16 marzo 2023).

2) Risposta 59: nel caso di un intervento di demolizione e di ricostruzione di un edificio sprovvisto di APE, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico effettuati (ad esclusione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa), è necessario dimostrare – attraverso una relazione tecnica – che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Dlgs 311/2006. Inoltre, dovrà emergere che tale impianto era situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 57

Rivendita infraquinquennale dell'immobile: nel calcolo della plusvalenza non rileva la detrazione edile

Un soggetto acquista più unità immobiliari da un'impresa di costruzione, per l'eventuale rivendita successiva. All'atto dell'acquisto, l'acquirente beneficia del sisma bonus acquisti (nella misura rafforzata del 110%, ai sensi dell'articolo 116, Dl 34/2020). Innanzitutto, l'agenzia chiarisce che lo stesso può fruire della detrazione anche per l'intervento «trainato» riferito all'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo realizzato dall'impresa costruttrice prima del termine degli interventi antisismici «trainanti», ancorché il pagamento di tali spese avvenga all'atto del rogito. Il Superbonus potrà essere fruito per detta ultima spesa anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei Servizi Energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE. Poi, viene chiarito che, ai fini del calcolo della plusvalenza derivante dall'operazione di compravendita infraquinquennale (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir), è irrilevante la circostanza che per le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile ceduto a titolo oneroso si sia fruito di una detrazione, ivi compreso il Superbonus. Risulta, altresì, irrilevante, ai medesimi fini, che per le predette spese venga esercita l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121, Dl 34/2020), trattandosi di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° febbraio 2022, n. 61

Superbonus: interventi di efficientamento energetico sulla facciata condominiale

Spetta il Superbonus, con detrazione al 110% della spesa sostenuta (articolo 119, Dl 34/2020), in relazione ad interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale (composto da una facciata continua del condominio) a prevalente destinazione residenziale. La facciata è una parte comune del condominio, per cui la sostituzione integrale di una facciata continua rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa (articolo 14, Dl 63/2013) e sussistano i requisiti previsti per le finestre comprensive di infissi (Dm 6 agosto 2020). Per la verifica dei requisiti è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato. I beneficiari possono fruire della detrazione, in luogo della detrazione d'imposta in dichiarazione, optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi (articolo 121, Dl 34/2020).

Immobili/Bonus edilizi

Provvedimento agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022

Bonus edilizi: modello di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura e proroga della disciplina transitoria

Viene approvato il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per comunicare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi, al fine di consentire l'invio telematico a partire dal 4 febbraio 2022. Il modello è stato rivisto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) e dal Decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022). Il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre, con una Faq del 3 febbraio, l'agenzia delle Entrate rende noto che – considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica – ci sono 10 giorni in più (non più fino al 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 febbraio) per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal Decreto Sostegni-ter. La proroga, anticipata nella Faq, sarà oggetto di un successivo provvedimento dell'agenzia.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022

Isa 2022: approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Sono stati approvati 175 modelli che individuano i dati da comunicare ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2022. Si segnala che è prevista una sola causa di esclusione dagli Isa legata alla crisi da Covid-19, ossia nel caso di soggetti che hanno subìto una riduzione dei ricavi/compensi del 33%. In tal caso, il contribuente non è soggetto agli Isa ma deve comunque compilare e presentare il modello. Restano fuori dalla comunicazione (dai quadri R ed H) i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Dichiarazioni annuali/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 gennaio 2022

Spese sanitarie: esercizio del diritto di opposizione e trasmissione dei dati al STS

Sono prorogati i termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022 (di cui all'articolo 3, Dlgs 175/2014), dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il provvedimento agenzia delle Entrate 6 maggio 2019 ha individuato i seguenti termini per consentire agli assistiti di esercitare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022: a) 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate; b) dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID. Ora, il provvedimento in esame proroga i suddetti termini, consentendo di esercitare il diritto di opposizione: entro l'8 febbraio 2022 nel caso sub a) e dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 nel caso sub b). Inoltre, viene spostato, dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi. Infine, viene annunciato – nelle motivazioni – che con Decreto del Mef sarebbe stata disposta la proroga all'8 febbraio 2022 del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2021; tale proroga s'intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Dichiarazioni annuali/Imposte dirette

Provvedimento agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, n. 30730

Modello Redditi PF: approvazione

È stato approvato il modello di dichiarazione Redditi 2022 PF, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2022, per il periodo d'imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi. Tra le altre cose, il modello ha recepito le disposizioni normative in tema di riduzione della pressione Irpef sul reddito di lavoro dipendente (quadro RC), in tema di «ACE innovativa» (quadro RS) e quelle per dedurre nella misura di un diciottesimo il maggior valore delle attività immateriali il cui valore è stato riallineato e che intendono versare l'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 110, comma 8-bis, Dl 104/2020 (quadro RQ).

Dichiarazioni annuali/Imposte dirette e Irap

Provvedimenti agenzia delle Entrate 31 gennaio 2022, nn. 30742, 30745, 30733, 30734 e 30729

Modelli Redditi SP, SC, ENC, Consolidato e Irap: approvazione

Con distinti provvedimenti, sono stati approvati i seguenti modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni di compilazione, ai fini delle imposte sui redditi: a) Redditi 2022 SP, utilizzabile da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;b) Redditi 2022 SC, utilizzabile da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e da soggetti non residenti equiparati;c) Redditi 2022 ENC, utilizzabile dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti ed equiparati;d) Consolidato nazionale e mondiale 2022, da utilizzare ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. È stato, altresì, approvato il modello Irap 2022, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2021.

Dogane/Sportello unico

Determinazione agenzia delle Dogane 28 gennaio 2022, n. 39493

Sportello unico doganale anche per i controlli

Grazie al Portale Sudoco, in attuazione dell'articolo 3, Dpr 235/2021, gli operatori economici possono monitorare, passo dopo passo e in tempo reale, l'avanzamento del processo dell'operazione doganale in corso, come ad esempio lo stato di lavorazione delle richieste presentate (e successivamente acquisirne l'esito). In esso si trovano anche la dichiarazione e i documenti di supporto. In altre parole, il Portale Sudoco rappresenta un'unica interfaccia che permette agli operatori economici di dialogare con l'Amministrazione doganale e le altre Amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione (il riferimento è al rilascio dei provvedimenti di cui alle Tabelle A e B allegate al Dpcm 4 novembre 2010, n. 242, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione).