Adempimenti

Tempi ridotti e codici per la e-fattura: come adeguarsi all’esterometro 2022

Si useranno i codici «tipo documento» previsti per le fatture elettroniche

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Il cambio di regole previsto per l’esterometro dal 2022 impone un attento monitoraggio delle procedure da parte degli operatori. Un occhio di riguardo va alle codifiche (le stesse di quelle previste per la fattura elettronica, almeno stando alle nuove specifiche tecniche, versione 1.7) e alle tempistiche.

Codici e-fattura

Per le operazioni dal 1° gennaio 2022, non si dovranno più utilizzare i codici “tipo documento” riservati all’esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Tale precisazione è fondamentale in relazione alle operazioni passive. Per esempio, non dovranno essere più utilizzati i codici Td10, per le fatture di acquisto intracomunitario di beni, e Td11, per quelle di acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, Td18 e Td17.Analogamente, gli acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e non stabiliti), per i quali l’Iva deve essere assolta dal cessionario residente-stabilito in Italia tramite reverse charge, andranno comunicati col codice Td19, anziché con Td10 o Td01.Per inciso, dal 2022 non potrà più essere usato nemmeno il Td12, relativo ai documenti riepilogativi ex articolo 6, Dpr 695/1996.

Trasmissione dati
Dal punto di vista pratico, poi, cambiano anche le tempistiche dell’adempimento. La trasmissione dei dati non avverrà più con periodicità trimestrale, bensì:
Oper le operazioni attive, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

Oper quelle passive, secondo le specifiche tecniche aggiornate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento (in caso di operazioni intra-Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra-Ue).
Oltre alla riduzione del tempo a disposizione per effettuare l’adempimento – principalmente finalizzata alla predisposizione dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata da parte dell’agenzia delle Entrate – gli operatori dovranno fare attenzione all’individuazione del momento d’effettuazione delle operazioni e d’emissione della fattura.Per esempio, se per una cessione intracomunitaria il flusso va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d’inizio del trasporto spedizione (termine coincidente con quello d’emissione della fattura), per una prestazione su un immobile in Italia nei confronti di un estero si hanno solo 12 giorni di tempo (salvo differita).

Esterometro
Con stretto riferimento all’esterometro, l’invio dei dati relativi agli acquisti deve avvenire entro il 15 del mese successivo:
Oa quello di ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari e per quelli di beni già in Italia da soggetti Ue;

Oa quello di consegna-spedizione (salvo posticipazione degli effetti traslativi), per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-Ue (si rammenta che le operazioni con bolletta doganale sono comunicate facoltativamente);

Oa quello di ricezione della fattura, per gli acquisti intracomunitari di servizi;

a quello del momento di effettuazione per gli acquisti di servizi da extra-Ue (in generale, ultimazione della prestazione per i servizi “generici” e pagamento del corrispettivo per quelli “specifici”), considerando che, a seconda dei casi, possono rilevare i pagamenti anticipati e l’emissione anticipata della fattura. Va però ricordato che le Entrate, in un’ottica di semplificazione, avevano affermato che la fattura emessa dal prestatore estero può essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione (circolare 16/E/2013). Tali precisazioni dovrebbero valere anche per la comunicazione dei dati delle operazioni.
Se da un lato gli operatori saranno indotti a “tracciare” le operazioni “estere” con le nuove modalità, dall’altro lato va ricordato che le modalità tradizionali (integrazione-autofatturazione cartacea) “sopravvivono”. Pertanto, eventuali violazioni nell’esterometro da parte di chi intende continuare a operare alla “vecchia maniera” non trascinano necessariamente con sé le ulteriori violazioni connesse alla fatturazione e registrazione delle operazioni. Lo stesso ragionamento vale per le operazioni attive (per le quali il documento da consegnare al cliente estero era e rimane cartaceo).

Operazioni transfrontaliere

1. CASO
Alfa Spa riceve fattura per un acquisto intracomunitario di beni a gennaio 2022. Il fornitore ha emesso fattura di acconto a dicembre 2021, ricevuta nello stesso mese. Va compilato l’esterometro a dicembre? Con quali modalità? E la fattura a saldo come deve essere comunicata?
SOLUZIONE
La fattura di acconto deve essere riepilogata nell’esterometro del quarto trimestre 2021 (Td10). In alternativa, si può inviare il documento con l’integrazione (codice Td18) tramite Sdi. La fattura a saldo va comunicata entro il 15 febbraio utilizzando (così pare in base alle nuove specifiche tecniche) il Td18.

2. CASO
Beta Srl riceve a febbraio 2022 una fattura relativa a un servizio di pubblicità
reso da un soggetto extra-UE. Il committente deve assolvere l’Iva in Italia? Deve comunicare l’operazione ai fini dell’esterometro? Entro quando e in che modo?
SOLUZIONE
Beta assolve l’Iva in Italia mediante emissione di autofattura e doppia annotazione nei registri vendite e acquisti entro il 15 marzo, con riferimento a febbraio (circolare 16/E/2013). L’invio dei dati avviene via Sdi, utilizzando il codice Td17 entro la medesima data.

3. CASO
Mario Rossi, installatore di arredi, a gennaio deve recarsi a Vienna per lavoro.
Prevede di dover soggiornare all’estero per una settimana e, quindi, sosterrà anche spese per alloggio e di ristorazione. Dovrà compilare l’esterometro?
SOLUZIONE
In base alle istruzioni delle Entrate e alle specifiche tecniche sulla fattura elettronica aggiornate, i dati delle operazioni vanno comunicati con l’utilizzo del codice Td17 (natura N2.2) entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

4. CASO
Gamma Snc deve recarsi a febbraio 2022 in Montenegro per dei lavori su un immobile di proprietà di un soggetto passivo montenegrino. Deve emettere fattura? Elettronica o cartacea? Con o senza Iva? I dati dell’operazione vanno trasmessi per l’esterometro? Entro quando?
SOLUZIONE
La fattura va emessa al più tardi, al pagamento. Non va addebitata l’imposta (articolo 7-quater, Dpr 633/72). La fattura può essere cartacea (al cliente va consegnata in tale formato). La comunicazione va fatta entro il termine d’emissione della fattura con codice Td01 (natura N2.1).

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