Imposte

Ace, la riserva di rivalutazione non si libera dal vincolo fiscale

La compilazione del modello Redditi SC alla luce delle ultime letture delle Entrate. Integrativa per il beneficio Ace non fruito nelle rivalutazioni tra 2011 e 2019

di Giorgio Gavelli

L’utilizzo ai fini Ace di una quota della riserva di rivalutazione – in corrispondenza della quota di ammortamento rilevata contabilmente sui beni rivalutati – non ha altri effetti sulla disciplina di tale riserva, che mantiene tutte le sue caratteristiche sia sotto l’aspetto civilistico che fiscale.

Uno degli argomenti che sta attirando maggiormente l’attenzione di chi sta predisponendo la dichiarazione dei redditi è costituito dalle conseguenze di quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate, dapprima con la risposta ad interpello n. 889/2021 e poi nel corso di Telefisco 2022. In sintesi – partendo dal presupposto che ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto 3 agosto 2017 ai fini Ace le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 assumono rilevanza nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità – l’Agenzia ha concluso che le riserve di rivalutazione create a decorrere dal 2011 sono da considerarsi realizzate (e, quindi, rilevanti Ace) non solo per i maggiori valori emergenti in caso di cessione del bene rivalutato (circolare n. 21/E/2015), ma anche in corrispondenza dell’ammortamento del maggior valore iscritto, che viene parificato a un «realizzo».

Le imprese hanno in questi anni operato rivalutazioni, tipicamente quelle del Dl 185/2008 (sempre irrilevante ai fini Ace) e quelle dell’articolo 110 del Dl 104/2020. La riserva nata da quest’ultima disposizione può, quindi, originare un ammontare agevolabile già a partire dal 2021, in relazione all’importo degli ammortamenti stanziati sui maggiori valori iscritti, con il non trascurabile particolare che, grazie alla Super-Ace di cui all’articolo 19 del Dl 73/2021, per il 2021 l’effetto è amplificato dall’applicazione del coefficiente di rendimento del 15% sino a 5 milioni di incremento del capitale proprio. Per rivalutazioni operate tra il 2011 e il 2019 si apre anche la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per fruire del maggior beneficio Ace non fruito a suo tempo, oltre a un maggior effetto sugli ammortamenti operati nel 2021 sui beni a suo tempo rivalutati.

Per applicare correttamente questo beneficio occorre, tuttavia, ricordare alcune regole.

In primo luogo, l’effetto si verifica indipendentemente dal regime fiscale della riserva: sono utili allo scopo, infatti, sia la riserva di rivalutazione solo civilistica, che quella fiscale, con o senza affrancamento del relativo importo ai fini di una futura distribuzione ai soci. Non solo, ma consente il medesimo risultato anche la rivalutazione «alberghiera» del Dl 23/2020, come si ricorderà rilevante fiscalmente anche senza il versamento di una imposta sostitutiva.

Peraltro, è altrettanto corretto concludere che, specularmente, il realizzo che consente di incrementare la base Ace non incide in alcun modo sul regime fiscale della riserva, nel senso che non ne determina l’affrancamento nel caso essa fosse in sospensione d’imposta.

Nel contempo, la genesi della riserva influisce sull’ammontare dell’effetto positivo ai fini Ace. Infatti, non tutto l’ammortamento effettuato sui beni rivalutati corrisponde a un importo di riserva da considerare realizzata, ma va rammentato che:

• in caso di rivalutazione civilistica, l’importo iscritto in bilancio è al netto delle imposte differite, e quindi l’ammontare rilevante ai fini Ace andrà determinato in proporzione (per i soggetti Ires si tratta del 72,1%);

• in ipotesi di rivalutazione fiscalmente rilevante, l’importo iscritto è generalmente al netto dell’imposta sostitutiva del 3% (ammontare rilevante pari al 97%) se non anche del 10% di sostitutiva per l’affrancamento (ammontare rilevante 87% – per chi ha seguito la tesi sostenuta dalle Entrate sino alla circolare 6/E/2022 – 87,3% sulla base della tesi rivelatasi corretta);

• la quota di ammortamento significativa è quella contabile, non quella fiscalmente deducibile: buona notizia per chi ha rivalutato il marchio, anche se sulla riserva può influire la decisione assunta sulle possibilità offerte dalla legge di Bilancio 2022 (documento interpretativo Oic 10).

Un esempio

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©