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Bonus pubblicità, dichiarazione sostitutiva per gli investimenti 2022

di Barbara Marini

  • Quando Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023

  • Cosa scade Dichiarazione sostitutiva per investimenti pubblicitari del 2022

  • Per chi Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali

  • Come adempiere Invio della comunicazione telematica

1In sintesi

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Con riferimento agli anni 2021 e 2022 (comma 1-quater dell’articolo 57-bis Dl 50/2017), il bonus è riconosciuto nella misura del 50%, senza la necessità di verificare il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Si ricorda che con il 2022 termina la possibilità di calcolare il bonus pubblicità basandosi esclusivamente sugli investimenti effettuati nell’anno di riferimento: infatti a partire dal 2023, per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

2Il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022

Le annualità 2021 e 2022 rappresentano delle eccezioni rispetto alla disciplina “ordinaria” del bonus investimenti pubblicitari.

L’articolo 1, comma 608, legge di Bilancio 2021, ha infatti introdotto uno specifico comma all’articolo 57-bis, Dl 50/2017, l’1-quater a norma del quale:
• il credito d’imposta spetta nella misura del 50% e non del 75%;
• non è necessario dimostrare l’incremento minimo dell’1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all’anno precedente;
• il bonus è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, ma anche per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e/o radiofoniche locali e nazionali.

Pertanto, limitatamente agli anni 2021 e 2022, è previsto un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d’imposta, con l’eliminazione del raffronto con l’anno precedente, raffronto che tornerà ad essere operativo a partire dal 2023.

Per il 2022 possono quindi ancora beneficiare del credito le società che si sono costituite in corso d’anno o che nell’esercizio precedente non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario.

Venendo alle spese ammissibili si ricorda che per gli anni 2021 e 2022, le stesse si riferiscono agli investimenti in pubblicità effettuati:
• su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (articolo 3 Dpcm 90/2018); e/o
• nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali, analogiche o digitali.

Restano fuori dall’ambito applicativo dell’agevolazione le spese sostenute attraverso altre forme di pubblicità (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Al riguardo è opportuno segnalare il chiarimento pubblicato dal dipartimento per l’informazione e per l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alle spese di intermediazione che, come prevede il decreto 50/2017, vanno obbligatoriamente scorporate in quanto escluse dal beneficio.

Nel settore operano infatti intermediari degli acquirenti (cosiddetti «centri media») che offrono pacchetti comprensivi di più servizi. In questo caso il costo agevolato è esclusivamente quello della pubblicità vera e propria e non il costo riferito agli altri servizi.

Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il contratto e la fattura dovranno indicare specificamente il costo dell’inserzione pubblicitaria nell’ipotesi in cui il contratto comprendesse ulteriori servizi.

Si segnala infine che l’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis e che la stessa è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, patent box, credito di imposta ricerca e sviluppo, eccetera), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

3La dichiarazione sostitutiva per gli investimenti del 2022

Con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022, a partire dal 9 gennaio 2023 e fino alla scadenza del 9 febbraio 2023 dovrà essere presentata un’apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti quantificati nell’istanza prenotativa, che era stata trasmessa entro l’8 aprile 2022.

La dichiarazione sostitutiva va trasmessa tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del cassetto fiscale, cliccando su “Servizi ”, “Agevolazioni” e quindi su “Credito Imposta Investimenti Pubblicitari”.

L’importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell’istanza prenotativa. Pertanto, qualora fossero state sostenute spese superiori a quelle preventivate, il maggiore investimento non potrà fruire del credito d’imposta.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti qualificati, individuati dall’articolo 4, comma 2 del Dpcm 90/2018 (soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a, e 3 del Dlgs 241/1997 legittimati a rilasciare il visto di conformità, ovvero i soggetti che esercitano la revisione legale).

Con riferimento all’attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, si segnala che:
• costituisce un documento necessario per l’accesso al credito di imposta;
• non deve essere inoltrata insieme alla dichiarazione sostitutiva, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, quest’ultimo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Si ricorda che nel caso in cui sia stata trasmessa telematicamente la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma si intenda rinunciare allo stesso bonus pubblicità, sarà sufficiente non inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

L’eventuale mancato invio, entro il termine previsto, della suddetta dichiarazione sostitutiva telematica, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l’invio della «comunicazione per l’accesso» al credito d’imposta, e comporterà la rinuncia al credito di imposta prenotato.

Come precisato dalle Faq sul sito del dipartimento, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione: «Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica».

4L’utilizzo del bonus e gli adempimenti fiscali

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’editoria.

Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate pena lo scarto del modello stesso. Il codice tributo da utilizzare è il «6900».

Il credito d’imposta, che concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, dovrà essere indicato:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati, all’interno del quadro RS, sezione «Aiuti di Stato» con il codice 56 e nel quadro RU con il codice E4;
• nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne concluda l’utilizzo, all’interno del quadro RU.

5Le novità a partire dal 2023

A partire dal 2023 il bonus entrerà a regime senza più deroghe e pertanto il credito avrà le seguenti caratteristiche:
• il valore complessivo degli investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente;
• il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative);
• verranno considerati solamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e quindi non sarà più agevolato l’investimento sull'emittenti televisive e radiofoniche.

Per poter usufruire del bonus per l’anno 2023 sarà necessario trasmettere l’apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

L’istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2023.

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