Invio del modello Redditi, agenda ad hoc per le Snc
Non cambiano termini e misura dei versamenti in scadenza il 30 giugno
L’articolo affronta alcuni dei temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 19 aprile, dedicata alle società di persone.
Nel programmare gli adempimenti degli obblighi dichiarativi – compresi quelli di trasmissione del modello e di versamento – qualche attenzione in più va dedicata alle società di persone, che hanno più casistiche specifiche rispetto alle persone fisiche e alle società di capitali.
Alla consueta domanda se è possibile per le società di persone avere periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, da qualche anno le istruzioni ai modelli reddituali rispondono (riprendendo la risoluzione 92/E/2011) che questi sodalizi devono attrarre il risultato nell’anno solare in cui tale esercizio si chiude. Ad esempio, se un esercizio va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, va presentato il modello Redditi 2023 SP, relativo al periodo d’imposta 2022, entro il 30 novembre 2023, in modo da farlo confluire nell’analogo modello dichiarativo presentato dai soci.
Il modello Redditi 2023 SP va presentato ordinariamente entro il 30 novembre 2023 (articolo 2, comma 1, Dpr 322/1998).
Tuttavia, il modello va trasmesso entro l’ultimo giorno del nono mese dalla chiusura della periodo d’imposta quando si ha interruzione del periodo d’imposta per la messa in liquidazione, la chiusura della liquidazione, la trasformazione in soggetto Ires, la liquidazione giudiziale o la liquidazione coatta amministrativa (articolo 5 del Dpr 322 citato). Stesso termine in caso di fusione o scissione.
Ricordiamo peraltro che le società di persone ed equiparate non residenti compilano il modello Redditi SC o quello Redditi Enc a seconda dei casi.
Vi sono poi due ipotesi tipiche delle società di persone:
● in caso di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione sotto forma di impresa individuale, il termine di presentazione della dichiarazione dell’ente societario decorre dalla scadenza del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci (circolare 54/E/2002, par. 5);
● in caso, invece, di scioglimento senza fase di liquidazione il termine di presentazione della dichiarazione resta quello ordinario (circolare 48/E/2002, par. 2.1 e circolare 50/E/2002, par. 19.2).
Per quanto attiene alla scelta del modello (“vecchio” o “nuovo”), a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 17, comma 1, del Dlgs 175/2014, anche le società di persone adottano le medesime regole previste per i soggetti Ires. Pertanto, le società di persone che chiudono il periodo d’imposta anteriormente al 31 dicembre 2022 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali o scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi 2022 SP approvato nel corso del 2022. In questa ipotesi, qualora la modulistica da usare non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta delle Entrate.
I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società di cui all’articolo 5 del Tuir sono effettuati, in linea di principio, entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Tuttavia, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di tali società, i versamenti vanno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Non ci sono deroghe rispetto alle norme in vigore per gli altri soggetti a proposito della facoltà di versare – con maggiorazione dello 0,4% – il saldo delle imposte sui redditi (e dell’Irap) entro il trentesimo giorno successivo a quello ordinario e a quella di rateizzazione degli importi .
Anche per le società di persone (e i relativi soci), in caso di esercizio di attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, gli acconti sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (articolo 58, comma 1, Dl 124/2019).
La risposta ad alcune domande formulate nel corso della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 19 aprile.
1. I dividendi da Spa e srl
Una società semplice con soci persone fisiche nel 2022 ha ricevuto dividendi da società di capitali italiane; come compilare la prossima dichiarazione?
In caso di utili maturati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, va barrata la casella «Art. 32-quater DL 124/2019» nel riquadro «Altri dati» del frontespizio, in quanto gli utili sono tassati alla fonte (aliquota 26%). Viceversa, in caso di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, occorre indicare il dividendo ricevuto nel rigo RL1, nei limiti dell’ammontare imponibile a seconda dell’anno di formazione (40% per utili fino al 2007, 49,72% per utili dal 2008 al 2016, 58,14% dal 2017 al 2019).
2. Stop agli ammortamenti
Un negozio al dettaglio sotto forma di Snc (in contabilità ordinaria) nel 2022 ha dovuto temporaneamente interrompere l’attività. Gli ammortamenti possono essere sospesi?
Sì. La possibilità, inizialmente introdotta in periodo di emergenza Covid dall’articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020, è stata estesa agli esercizi in corso in corso al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, da ultimo con Dl 198/2022. Questa possibilità è estesa a tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa, comprese le società di persone in contabilità ordinaria. È ammessa la facoltà di deduzione extra-contabile degli ammortamenti, da indicare nel rigo RF 55, codice 81 (risposta 607/2021).
3. L’indicazione del recapture
Una Snc ha usufruito della super-Ace nel 2021, ma nel 2022 ha distribuito utili con conseguente “recapture”; come compilare la prossima dichiarazione?
In caso di “recapture”, il relativo importo va indicato nel rigo RS45, (colonna 15) e portato in aumento del reddito mediante compilazione del rigo RN21 (colonna 2), o, qualora il relativo beneficio sia stato trasformato in credito d’imposta, in colonna 6 del rigo RS44. Sebbene le istruzioni si limitino a indicare genericamente che l’importo è pari «al 15% della minore variazione in aumento del capitale proprio registrato nel 2022«, si ritiene che, in linea con la norma, lo stesso sia comunque da determinare nel limite (massimo) della agevolazione maggiorata (Super-Ace).
4. Le riserve ante fusione
Se una Snc viene fusa per incorporazione in una Srl, le riserve di utili già tassate in capo ai soci dove vanno indicate?
Le riserve di utili maturate dalla Snc prima della fusione (che fiscalmente è equiparata ad una trasformazione ex articolo 170, comma 3, del Tuir), si ritiene possano essere indicate – in assenza di un rigo specifico per la fusione – nel rigo RS132 del modello Redditi SC (relativo appunto alla trasformazione ex articolo 170).
Vincenzo Baldacci, Emanuele Labruna, Pier Luigi Milan
Riviste