Controlli e liti

Niente firma digitale negli allegati del processo tributario telematico

Non c’è più l’obbligo: è una delle novità in vigore dal 15 maggio contenute nel Dm Finanze che ha adeguato le regole tecniche per il deposito degli atti

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non sarà più obbligatoria la firma digitale sugli allegati nell’ambito del processo tributario telematico. È questa una delle novità contenute nel Dm Finanze che ha adeguato le regole tecniche per il deposito degli atti nel fascicolo informatico. Innanzitutto, sono stati inseriti (articolo 1) i significati dei termini Pades (modalità di sottoscrizione digitale di un file), Cades (sottoscrizione digitale con ulteriori informazioni) ed Eml (file che contiene un messaggio email).

Da un profilo più operativo, il decreto ha previsto che i controlli della correttezza dei file rispetto ai requisiti necessari siano svolti in fase di caricamento nel sistema Sigit. Così sia il ricorrente sia la parte resistente saranno subito informati dell’eventuale presenza di anomalie bloccanti, vale a dire che impediscono l’inserimento del documento nel fascicolo. Solo dopo il buon esito di tali controlli, infatti, il sistema provvederà alla protocollazione del documento e all’iscrizione nel registro generale del ricorso o dell’atto di costituzione in giudizio.

Analogamente, eventuali anomalie nel formato dei file, saranno subiuto comunicate al difensore, fin dalla fase del caricamento del documento. In concreto, il sistema informerà dello scarto del file e della ragione così che l’interessato potrà provvedere alla correzione dell’anomalia.

L’altra novità riguarda gli allegati: nel processo tributario telematico è obbligo firmare digitalmente tutti i documenti prodotti unitamente all’atto principale o comunque depositati nel fascicolo. Secondo la nuova disposizione, la firma sarà facoltativa. Il difensore quindi potrà decidere di produrre i files degli allegati anche senza alcuna sottoscrizione digitale.

Si tratta di un’importante semplificazione atteso il tempo che si doveva dedicare a tale attività. Peraltro, sarà possibile produrre anche direttamente file in formato .eml, ossia direttamente le e-mail con relativi allegati, in luogo della loro stampa in formato .pdf.

La firma digitale in formato Pades o Cades rimarrà, invece, obbligatoria e necessaria per gli atti principali del processo (ricorso, costituzione in giudizio, memorie ecc.), i quali dovranno essere prodotti in formati digitale e non scansionati. Le novità entreranno in vigore dal 15 maggio 2023 e pertanto in assenza di specifiche, riguarderanno tutti i depositi effettuati a decorrere da tale data a prescindere da quando è stato aperto il relativo fascicolo.

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