Controlli e liti

Liti, conciliazione agevolata esclusa per le sole sanzioni

Nel perimetro della sanatoria i contenziosi sulle cartelle primo atto della pretesa. Per l’estensione al 15 febbraio riferimento a ricorsi e appelli anche senza costituzione

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La conciliazione speciale non si applica alle controversie tributarie relative alle sole sanzioni, mentre si estende alle cartelle di pagamento quando rappresentano il primo ed unico atto di manifestazione della pretesa al contribuente. Con riferimento invece alla recente estensione dell’istituto, occorre aver riguardo ai ricorsi e agli appelli notificati fino al 15 febbraio anche ove non sia avvenuta la costituzione in giudizio entro tale data.

Sono alcuni chiarimenti contenuti nella circolare 9/E/2023 delle Entrate sulla conciliazione agevolata recentemente estesa alle controversie tributarie pendenti al 15 febbraio 2023.

In merito a tale estensione temporale operata dal Dl 34/3023 - che non interessa l’altro istituto della definizione delle liti pendenti - viene chiarito che sono potenzialmente interessate le liti instaurate con ricorsi notificati fino 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’agenzia delle Entrate, non essendo necessaria, entra tale data anche la successiva costituzione in giudizio (che comunque occorre effettuare nei termini di legge).

Per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 sono in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni, il contribuente può effettuare una proposta di conciliazione agevolata.

Viene precisato (ma la norma era sul punto abbastanza chiara) che a differenza della definizione delle liti, la conciliazione interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate e quindi avvisi di accertamento, atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Devono, pertanto, considerarsi escluse dalla conciliazione agevolata sia le liti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria o che risultano di mera riscossione.

In adesione al costante orientamento della Suprema corte, la circolare prende finalmente atto che, per questi istituti, la nozione di atto impositivo deve estendersi anche alle cartelle di pagamento che seguono gli avvisi bonari, cioè a dire alle cartelle che rappresentano il primo ed unico atto di manifestazione della pretesa fiscale al contribuente, ed è conseguentemente impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.

È ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato, tuttavia in questi casi, per la parte rimasta in contestazione, è preclusa la definizione della lite.

In ipotesi invece di ricorso avente ad oggetto più atti è consentito definire in conciliazione soltanto uno o più atti impositivi della causa mediante la definizione delle liti pendenti ed altri in conciliazione.

Viene poi esclusa dalla conciliazione agevolata alle controversie avente ad oggetto le sole sanzioni in quanto, secondo la circolare, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio della norma.

Da segnalare infine, ma anche su questo punto la norma appariva abbastanza chiara, la possibilità, in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo di ottenere il rimborso le eventuali somme pagate in precedenza in eccedenza e ciò a differenza di quanto previsto per la definizione delle liti.

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