Imposte

Il caso dei beni ceduti con l’azienda

di Giorgio Gavelli

Non è solo la cessione del bene con consegna nel territorio a creare problemi interpretativi. L'intero istituto del recupero dell'iperammortamento è foriero di dubbi di difficile soluzione, come emerge dalla tabella pubblicata in pagina. Il meccanismo di recapture scatta anche nell'ambito di operazioni che non hanno interessato il bene ma l'azienda (o il ramo) di cui fa parte? In proposito alcuni riferimenti utili possono essere rinvenuti nel par. 6 della Circolare n. 44/E/2009 sulla “Tremonti-ter”, secondo cui costituiscono causa di revoca la dismissione, il conferimento, la donazione, l'assegnazione ai soci, la destinazione al consumo personale o familiare del bene, il mancato esercizio del diritto di riscatto nel leasing, la cessione del relativo contratto, Mentre non comportano problemi il lease back, il furto, il trasferimento nell'ambito di una fusione, scissione o trasformazione non eterogenea, la successione o donazione d'azienda, la cessione o conferimento di azienda (o di un suo ramo), purchè dai relativi atti emerga la presenza del bene agevolato soggetto a recapture e l'impegno del cessionario/conferente a non compiere operazioni tali da originare il recupero dell'iperammortamento in capo al cedente/conferente. Tuttavia, aggiungeva la Circolare, anche tali operazioni straordinarie, ove avessero comportato l'uscita del bene dal territorio, avrebbero originato il recupero.
Tra le altre perplessità della disposizione, due temi assai rilevanti riguardano il leasing e il superammortamento dei beni immateriali di cui all'allegato B della Legge n. 232/2016. Nel primo caso, non è chiaro se il periodo di sorveglianza si estenda anche al periodo di (iper) ammortamento successivo al riscatto e se, nel caso, l'importo da restituire riguardi solo la maggiorazione di queste quote o si estenda (a dire il vero ingiustificatamente) anche a quelle sui canoni. Nella seconda ipotesi, il dato letterale sembra impedire la revoca di questa specifica agevolazione (anche se collegata all'effettuazione di un investimento iperammortizzabile), ma dagli atti parlamentari si può ricavare anche una differente conclusione. Molto nebulose anche le ipotesi di disapplicazione, in particolare quella (introdotta in sede di conversione del decreto) riguardante i beni “per loro stessa natura” destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e oggetto di “temporaneo” utilizzo anche al di fuori del territorio nazionale: due concetti che solo la prassi interpretativa può riempire di significato, con un ruolo di “necessaria supplenza” che il legislatore non dovrebbe mai lasciare ad altri per questioni di così rilevante importanza.

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