Professione

Revisione legale, audit report con responsabilità reciproche

di Girolamo Matranga


Le novità normative nell’ambito della revisione legale portano al concetto di accountability ovvero di responsabilizzazione non soltanto del revisore nella conduzione dell’incarico, ma anche del cliente, ovvero della società sottoposta a audit, della sua governance, degli organi di controllo endogeno e del sistema di controllo interno.

Con le Determine Rgs n. 129507 del 15 giugno 2017 e n. 157387 del 31 luglio 2017 sono stati adottati alcuni principi concernenti le responsabilità del revisore in merito alla relazione sulla gestione e a quella sul governo societario e gli assetti proprietari, e alla relazione dei revisori con particolari richiami alle responsabilità per revisori e clienti, introducendo alcuni elementi di discontinuità su queste responsabilità.

Tali novità portano, a parere di chi scrive, a quel concetto, frequentemente richiamato da più parti, di accountability, ovvero di responsabilizzazione nell’ambito della revisione legale dei conti, non soltanto del revisore nella conduzione dell’incarico (responsabilizzato su molteplici aspetti che vanno dall’etica, all’indipendenza, alla formazione e preparazione tecnica, al rischio, allo scetticismo, alla terzietà di giudizio), ma anche del cliente, ovvero della società sottoposta a audit, della sua governance, degli organi di controllo endogeno e del sistema di controllo interno (responsabilizzati nel garantire tutte le condizioni di liceità, onestà, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività di impresa), alla luce anche delle normative primarie e secondarie vigenti (quali per esempio la normativa di cui al Dlgs 231/2007 in materia di riciclaggio e quella di cui al Dlgs 231/2001 in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reato, anche per le società ed enti).

Tali responsabilità assumono nel nuovo audit report una connotazione più chiara e precisa rispetto al passato, anche con riferimento a quelle riguardanti i responsabili delle attività di governance che devono assicurare l’efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, le stime contabili, la continuità aziendale, la coerenza e conformità dell’attività di business condotta dalla società, con la generale rendicontazione quali-quantitativa della stessa nei bilanci redatti secondo i principi contabili di riferimento.

Che il revisore debba conoscere gli Isa Italia è fuori dubbio. Infatti, ai predetti principi si intende attribuire un carattere universalmente riconosciuto di svolgimento dell’attività di revisione legale dei conti, conformemente ai canoni e principi di revisione internazionali, finalizzati ad aumentare, tra gli altri aspetti, il livello di fiducia e di credibilità dell’informativa finanziaria fornita dalle aziende, su cui gli stakeholders basano le proprie scelte di investimento.

Non poteva quindi mancare il richiamo chiaro ed esplicito, nell’ambito delle attestazioni riportate nell’audit report, delle rispettive responsabilità assunte dai revisori nei confronti degli stakeholders, ma anche quelle dei clienti, tra cui quelle di consentire ai revisori la piena e libera conduzione dell’incarico senza limitazioni alcune, come peraltro espressamente previsto dalla legge (articoli 14 e 15 del Dlgs 39/2010), ed espressamente sanzionato (tra gli altri, dall’articolo 2625 del codice civile – impedito controllo – foriero anche di responsabilità in capo agli amministratori ex Dlgs 231/2001).

Dalla teoria alla pratica, tuttavia, si intrecciano fattori che comportano, nell’esperienza concreta, una serie di complessità operative che paradossalmente fanno perdere di vista l’essenza dei controlli, la loro natura e scopo, comportando spesso una moderata o quasi scarsa percezione della loro importanza da parte del cliente.

Che le società sottoposte a revisione e le loro governance, al pari, debbano quindi comprendere la vitale importanza dei controlli, dei propri ruoli e responsabilità è anche questo un aspetto indiscutibile, aspetto che il nuovo standard report secondo i nuovi Isa Italia intende più chiaramente evidenziare.

Ciò anche per tenere conto delle più pregnanti disposizioni sancite dal Dlgs 39/2010 come modificato dal Dlgs 135/2016 in materia di oneri e responsabilità dei revisori e dei clienti (amministratori in primis), nel garantire ai revisori, tra gli altri aspetti, anche la fruizione della documentazione necessaria per i revisori nello svolgimento dell’incarico, in ossequio all’articolo 14, comma 6 del Dlgs 39/2010.

Ciò per ultimo per mitigare i profili di responsabilità anche solidale degli uni (revisori) e degli altri (amministratori), previsti dal successivo articolo 15 del Dlgs 39/2010, nei confronti degli stakeholders, che l’evoluzione strutturale della relazione del revisore, anche ad appena un anno di distanza dall’audit report emesso sui bilanci del 2016, non poteva non tenere in considerazione.

Parimenti importante, sebbene per taluni versi anche complessa e onerosa è la perseveranza, ovvero la capacità del revisore di permanere nella sfera probatoria fino a che non ottiene quella ragionevole certezza che gli elementi probativi ottenuti siano sufficienti e appropriati nonché idonei alla formazione del proprio giudizio professionale. La mancata perseveranza e l’assenza di rigore possono esporre il revisore a una serie negativa di conseguenze nell’ambito delle sue pubbliche funzioni anche di garanzia.

Nell’ambito delle responsabilità in oggetto appare in definitiva chiaro il richiamo ai principali disposti normativi che interessano i revisori, ma anche i sindaci e gli amministratori, che sempre più sono altresì oggetto di pronunce e sentenze nell’ambito dei contenziosi che talune volte coinvolgono gli uni e gli altri.

Per approfondire: Controlli societari e nuovi obblighi per i revisori di Maurizio Lonati e Girolamo Matranga, in edicola e on line

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